Italian Court dismisses asylum appeal for generic claims lacking specific country-wide violence evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the asylum seeker's appeal inadmissible for failing to substantiate specific threats. The applicant provided contradictory testimony regarding violence and land loss, offering only generic assertions about Nigeria rather than precise evidence of indiscriminate violence in his home region. The court ruled that without detailed, fact-specific arguments addressing the country of origin's conditions, the appeal cannot overcome the lower court's rejection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. c; d.lgs. n. 25/2008, art. 8, comma 3: An asylum claim based on a threat to life is inadmissible if the applicant relies on generic statements about the country of origin without providing specific, precise evidence of indiscriminate violence in their region of origin.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 23123-2019 proposto da: SOLOMON ILAWAGBON AIBUEDEFE, rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIA PAOLA CABITZA, GIUSEPPE ONORATO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO CAGLIARI IN PERSONA DEL PUBBLICO MINISTERO IN CARICA; - intimata - avverso la sentenza n. 510/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
64. R.G. 26956/2019 PREMESSO CHE Solomon Ilawagbon Aibuedefe, cittadino della Nigeria, adiva il Tribunale di Cagliari a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, da un lato aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale di avere sempre vissuto in un villaggio, che dopo la morte del padre gli erano stati espropriati dei terreni e che si era trasferito con la famiglia a Benin City dove però non era riuscito a trovare lavoro, dopo una settimana trascorsa in Libia era giunto in Italia; dichiarava di non voler tornare in Nigeria per ragioni economiche.
Dall'altro lato in sede di audizione davanti al Tribunale aveva invece dichiarato che, in relazione ai terreni, era stata distrutta la tomba del padre, che lui era stato picchiato e che aveva presentato denuncia alla polizia, che dopo esser stato un mese in Libia era giunto in Italia; dichiarava di non voler tornare in Nigeria per timore di essere ucciso. Il Tribunale rigettava la domanda. Il richiedente impugnava la pronuncia davanti alla Corte d'appello di Cagliari che, con sentenza 24 giugno 2019, in. 548, rigettava il gravame. Avverso la decisione della Corte d'appello Solomon Ilawagbon Aibuedefe propone ricorso per cassazione.
Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo lamenta la violazione del d.lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. c, per non avere la Corte d'appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del ricorrente derivante dalla violenza indiscriminata presente nel paese d'origine. Il motivo è inammissibile. A fronte di un puntuale esame da parte della Corte d'appello della situazione di violenza esistente nella regione di provenienza del ricorrente, Edo State, esame condotto sulla base di fonti precise e aggiornate circa la situazione esistente nel paese così come prescritto dall'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, il ricorrente si limita a formulare generiche considerazioni sulla situazione in generale della Nigeria.
2) Il secondo motivo lamenta l'omesso riconoscimento della protezione umanitaria. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente propone una generica doglianza per l'omesso riconoscimento della protezione, senza confrontarsi con la motivazione sul punto della Corte d'appello. La Corte d'appello ha infatti rilevato che "l'appello si era limitato del tutto genericamente a riformulare la domanda in sede di precisazione delle conclusioni, senza svolgere specifici e adeguati motivi di gravame avverso le motivazioni poste dal primo giudice a fondamento del diniego" (v. p. 10 della sentenza impugnata). II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 2.100, oltre spese prenotate a debito. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021. DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Pre