Italian asylum court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific arguments and failure to address appellate court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Konyehan Lucky inadmissible, ordering him to pay the opposing party's costs. The applicant argued for protection based on general violence in Nigeria but failed to address the specific regional analysis provided by the Court of Appeal. The court rejected the appeal because the arguments were generic and did not engage with the detailed factual findings made by the lower appellate tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 14 d.lgs. 251/2007; Art. 5 d.lgs. 286/1998: An appeal in asylum proceedings is inadmissible if the applicant fails to formulate specific deductions regarding their vulnerability or does not confront the detailed factual analysis and evidence presented by the Court of Appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23914-2019 proposto da: KONYEHAN LUCKY, rappresentato e difeso dall'avv. CARLO PINNA PARPAGLIA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585IN PERONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA 2021 GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; 632 - controricorrente - avverso la sentenza n. 523/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
61. R.G. 23914/2019 PREMESSO CHE Konyehan Lucky, cittadino della Nigeria, adiva il Tribunale di Cagliari a seguito del rigetto della sua istanza di protezione da parte della Commissione territoriale. A sostegno della domanda, aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale di essere nato ad Agbor, nel Delta State, di essere cristiano, di aver lavorato come piastrellista per poi partire nel 2016 perché dopo la morte del padre, la madre e l'altra moglie del padre avevano litigato per via della fabbrica di pantofole che era di proprietà del padre; la matrigna gli aveva detto che si doveva convertire, essendosi rifiutato era allora stato minacciato di morte e picchiato da cinque individui; aveva denunciato il fatto alla polizia senza che gli autori venissero rintracciati e arrestati; riferiva di avere timore in caso di rimpatrio di essere ucciso.
Il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda e la pronuncia è stata impugnata dal richiedente di fronte alla Corte d'appello di Cagliari che, con sentenza 17 giugno 2019, n. 523, ha respinto il gravame. Avverso la decisione della Corte d'appello Konyehan Lucky propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo lamenta la "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali ex art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 14, lett. c del d.lgs. 251/2007", per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita di Konyehan Lucky derivante da una situazione di violenza indiscriminata. Il motivo è inammissibile. A fronte della dettagliata analisi da parte della Corte d'appello della specifica situazione della regione del Delta del Niger - regione di provenienza del ricorrente - effettuata sulla base di fonti precise e aggiornate circa la situazione esistente nel paese, così come prescrive il comma 3, art. 8 d.lgs. 25/2008, il ricorrente si limita a riportare estratti di rapporti relativi alla situazione generale della Nigeria, senza quindi confrontarsi con le argomentazioni del giudice d'appello.
2) Il secondo motivo lamenta la "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di norme processuali ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. in relazione all'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998 e art. 19 d.lgs. 286/1998" per non avere il Tribunale riconosciuto in capo al ricorrente una condizione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione c.d. umanitaria. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente genericamente contesta la mancata concessione della protezione umanitaria richiamando precedenti di questa Corte sul punto, senza formulare deduzioni specifiche in ordine alla sua situazione di vulnerabilità (con l'eccezione dell'essere rimasto orfano) e senza confrontarsi con quanto asserito dalla Corte d'appello alle pp. 11 e 12 del provvedimento.
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 2.100, oltre spese prenotate a debito. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021. Il Presidente (Rosa Maria Di Virgilio) \- s,