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Ordinanza — n. 33980/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal as inadmissible due to lack of factual exposition in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33980/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible because the petition failed to adequately expose the facts of the case. Although the applicant argued for subsidiary protection after previous rejections, the document lacked specific details on the substantive facts required to understand the criticisms of lower court decisions. The court ruled that without a clear factual basis, the appeal could not be properly evaluated under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the petition fails to expose the facts of the case sufficiently for the court to understand the meaning and scope of the criticisms directed at the lower court's ruling.

Parole chiave

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subsidiary protection inadmissible appeal factual exposition procedural requirements Court of Cassation motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Il ricorso, che prospetta tre motivi di censura, è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell'esposizione dei fatti della causa.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13 comma 1-bis dello stesso art. 13
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 366 c.p
Il ricorso, che prospetta tre motivi di censura, è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell'esposizione dei fatti della causa.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4403/2006
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 22794-2019 proposto da: BAH MAMADOU SAMBA, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI ANGELO MURA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE; - intimato - avverso la sentenza n. 548/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 24/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

59. R.G. 22794/2019 PREMESSO CHE Bah Mamadou Samba, cittadino della Guinea, faceva valere innanzi al Tribunale la domanda di protezione c.d. sussidiaria o in subordine umanitaria, a seguito del rigetto della sua istanza di protezione da parte della Commissione territoriale. Il Tribunale rigettava la domanda e avverso tale decisione il richiedente faceva valere impugnazione davanti alla Corte d'appello di Cagliari che, con sentenza 24 giugno 2019, n. 548, rigettava il gravame. Avverso la decisione della Corte d'appello Bah Mamadou Samba propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell'interno non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso, che prospetta tre motivi di censura, è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell'esposizione dei fatti della causa. È vero che "per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata", è però indispensabile che dal contesto del ricorso "sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo" (cfr., per tutte, Cass.4403/2006).

Nel caso in esame, vi è una breve premessa intitolata "svolgimento del processo" in cui sono presenti meri richiami alle pronunce della Commissione, del Tribunale e della Corte d'appello, peraltro privi di specificazioni sul contenuto delle pronunce, ma manca qualsiasi riferimento al fatto sostanziale, non desumibile dalla succinta esposizione dei tre motivi di ricorso. II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo il Ministero fatto valere difese nel giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021. Il Presidente (Rosa Maria Di Virgilio)