Cassation court dismisses appeal for expulsion order due to lack of evidence on family ties and cohabitation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Debora Jankovik's appeal against the dismissal of her request to annul an expulsion decree. She argued that the lower court erred in finding she failed to prove her relationship with her Italian grandfather and her cohabitation with him. The court dismissed the appeal because the appellant failed to attach the specific documents or transcripts of evidence cited in her arguments, rendering the court unable to assess the validity of her claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 19, comma 2, lett. c T.U.I.: An appeal to the Court of Cassation must be supported by specific evidence; failure to attach or transcribe the documents relied upon prevents the court from evaluating the alleged violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente OFtDINANZA sul ricorso 27484-2019 proposto da: JANKOVIK DEBORA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GUGLIOTTA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PREFETTO PROVINCIA BERGAMO; - intimato - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di BERGAMO, depositata il 12/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
64. R.G. 27484/2019 PREMESSO CHE lankovik Debora ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del 12 febbraio 2019 con la quale il Giudice di pace di Bergamo ha respinto il ricorso fatto valere avverso il decreto di espulsione, emesso il 24 ottobre 2018 dal Prefetto della provincia di Bergamo. L'intimato Prefetto della provincia di Bergamo non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso, con l'unico motivo, contesta "violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c, T.U.I in relazione all'art. 360, primo comma, n.
3) c.p.c.", per avere il Giudice di pace erroneamente affermato la mancata prova da parte della ricorrente del rapporto di parentela con un cittadino italiano, il nonno, e per avere poi affermato la mancata prova dell'ulteriore requisito della convivenza. Il motivo non può essere accolto. La ricorrente contesta l'affermazione della mancata prova del rapporto di parentela, indicando l'avvenuta produzione di documenti nel giudizio di fronte al Giudice di pace, senza tuttavia trascrivere tali documenti o comunque allegarli al ricorso, così che il Collegio non è in grado di valutare la fondatezza o meno della censura.
Quanto poi alla prova della convivenza con il nonno, la ricorrente richiama dichiarazioni rese in un altro procedimento, svoltosi davanti al Giudice di pace di Roma, e documentazione clinica che deduce di avere allegato al "ricorso" (non chiarendo di quale ricorso si tratti), senza indicare di aver depositato il verbale di udienza e la documentazione clinica nel presente procedimento. II. Il ricorso va quindi rigettato. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021.