Italian Court dismisses appeal against immigration detention extension due to lack of specific factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a Moroccan citizen against a peace judge's confirmation of a thirty-day extension of his detention at a repatriation center. The applicant argued that the local police authority failed to provide direct documentation supporting the extension request, while the authorities did not submit a defense. The court ruled the appeal inadmissible because the contested order explicitly stated that evidence of repatriation activities was provided, and the claim regarding the timing of the request lacked the necessary factual specificity for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 5 del Testo Unico Immigrazione; The Court of Cassation holds that an administrative order extending detention is valid if it affirms the existence of supporting evidence, and vague assertions regarding procedural timing without concrete factual details do not constitute grounds for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 26533-2019 proposto da: EL MGHARI YAHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARIANI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL 2021 MINISTRO PRO-TEMPORE, PREFETTO DI POTENZA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO-TEMPORE, QUESTURA DI POTENZA INPERSONA DEL QUESTORE PRO-TEMPORE; - intimati - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
62. R.G. 26533/2019 PREMESSO CHE El Mghari Yahia, cittadino marocchino, ricorre per cassazione avverso il provvedimento 27 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato la richiesta del Questore di Potenza di prorogare il suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per un periodo di trenta giorni. Gli intimati Ministero dell'interno, Prefetto della provincia di Potenza e Questura di Potenza non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "falsa o erronea applicazione o interpretazione dell'art. 14, comma 5 del testo unico immigrazione" perché "la Questura non ha fornito alcuna documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga del trattenimento, relativa alle attività compiute dalla stessa e finalizzate al rimpatrio dell'odierno ricorrente." Il motivo è inammissibile.
Ai sensi dell'invocato comma 5 dell'art. 14, "qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni." Il ricorrente sostiene che il Questore di Potenza non abbia fornito alcuna documentazione al riguardo; il provvedimento impugnato, invece, afferma che "la Questura di Potenza ha fornito prove dell'attività espletata ai fini del rimpatrio dell'odierno trattenuto". Pertanto, il provvedimento, che il ricorrente non censura sotto il profilo della carenza o mera apparenza della motivazione, è rispettoso di quanto prescritto dalla disposizione invocata.
Quanto invece alla circostanza che la richiesta di proroga sarebbe stata effettuata undici giorni prima della sua scadenza, la circostanza appare meramente adombrata, senza una chiara specificazione della situazione di fatto ad esso sottostante, e come tale è priva di specificità e non può essere esaminata da questa Corte di legittimità.Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va disposto in punto spese, non avendo gli intimati svolto difese nel presente giudizio. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021.
Il P sid nte (Felic DEPOSIT