Italian Court dismisses deportation appeal claiming social danger assessment lacked prognostic evaluation under immigration law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Lal Harbans' appeal against a deportation order issued by the Prefecture of Naples. The applicant argued that the lower court failed to conduct a prognostic assessment of future criminal conduct and did not verify current inclusion in specific risk categories under the Immigration Act. The court held that the lower judge had sufficiently evaluated social danger by considering the applicant's prior conviction and the absence of subsequent offenses, deeming the statutory requirements met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 CEDU; Art. 1 D.Lgs. 159/2011: The administrative authority's assessment of social danger for deportation is valid if based on prior convictions and the lack of subsequent offenses, without requiring a separate prognostic evaluation of future criminal conduct.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 26690-2019 proposto da: LAL HARBANS, rappresentato e difeso dall'avv. LUIGI MIGLIACCIO; - ricorrente - contro UTG PREFETTURA DI NAPOLI IN PERSONA DEL PREFETTO PRO- TEMPORE; - intimata - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, 783 depositata il 07/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
61. R.G. 26690/2019 PREMESSO CHE Lal Harbans, cittadino indiano, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza depositata il 7 febbraio 2019, con la quale il Giudice di pace di Napoli ha respinto il ricorso fatto valere avverso il decreto di espulsione, emesso il 23 ottobre 2018 dal Prefetto della provincia di Napoli. Contro il decreto ricorre per cassazione Lal Harbans. L'intimata Prefettura di Napoli non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta "error in iudicando, violazione degli artt. 8 CEDU, 13, commi 2, lettera c, 3 e 5 testo unico immigrazione e 1 d.lgs. 159/2011": le disposizioni citate sono state violate in quanto il Giudice di pace ha formulato il giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente basandosi sulle sole "risultanze del casellario giudiziale, rectius precedenti penali, senza svolgere alcuna valutazione prognostica sulla prevedibilità di future condotte criminose e senza valutare se il ricorrente rientrasse all'attualità in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. 159/2011".
Il motivo non può essere accolto: il Giudice di pace ha effettuato, sia pure in modo succinto (né d'altro canto il ricorrente lamenta il vizio del difetto di motivazione del provvedimento), il giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente, considerando la condanna inflittagli, e non ritenendo sufficiente, per escludere tale pericolosità, l'avvenuta espiazione della pena e l'insussistenza di successive condanne penali nei suoi confronti. II. Il ricorso va quindi rigettato. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021. Il Presidente (Feli ann ) \ DEPOSITATO IN CA