Cassation court dismisses appeal regarding expulsion detention timing and mental vulnerability assessment by lower judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Sehab Amin against the Peace Judge's validation of his detention for expulsion. The appellant argued that the police requested permission too late and failed to properly assess his mental vulnerability. The court held that the statute requires the request before execution, not issuance, and the judge's reliance on medical certificates was sufficient without further investigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 3, Testo Unico Immigrazione; Artt. 7 e 17 d.lgs. 142/2015: The request for judicial consent for expulsion must be made before execution, not issuance, and a judge's validation based on existing medical certification is valid absent specific evidence of inadequate vulnerability assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 26545-2019 proposto da: SEHAB AMIN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARIANI; - ricorrente - contro QUESTURA DI POTENZA, MINISTERO DELL'INTERNO 2021 80185690585 IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, 782 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro PREFETTO DI POTENZA ; - intimata - '737e5(ié=6)e),:u1,( avverso il l'azZ del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositate il 07/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
60. R.G. 26545/2019 PREMESSO CHE Sehab Amin, cittadino algerino, ricorre per cassazione avverso il provvedimento del 7 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi aveva convalidato la richiesta del Questore di Potenza del suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per il "tempo strettamente necessario [..] in attesa di eseguire l'espulsione amministrativa". Il Ministero dell'interno e la Questura di Potenza resistono con controricorso. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "falsa o erronea applicazione o interpretazione dell'art. 13, comma 3, testo unico immigrazione e degli artt. 7 e 17 d.lgs. 142/2015": le disposizioni citate sono state violate in quanto nel caso in esame la Questura aveva affermato di avere inoltrato la richiesta di nulla osta il giorno precedente l'udienza di convalida e non prima della emissione del decreto di espulsione come prevede l'art. 13 citato; inoltre il Giudice di pace non ha adeguatamente indagato la situazione di vulnerabilità psichica e comportamentale del ricorrente.
Il motivo non può essere accolto. Il citato art. 13, comma 3, prevede che quando lo straniero è "sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria", con dettato che, facendo riferimento alla esecuzione dell'espulsione, indica il termine ultimo per la richiesta del nulla osta non nel momento dell'emissione del decreto di espulsione, ma nel momento dell'esecuzione del medesimo. Quanto invece al profilo attinente la mancata, adeguata considerazione della vulnerabilità del ricorrente, va rilevato che il Giudice di pace ha affermato che "preso atto dalle certificazioni mediche in atto risulta che l'odierno trattenuto è idoneo alla vita in comunità" e al riguardo il motivo si limita a contestare tale affermazione invocando l'erronea valutazione di "tutta la documentazione presentata in sede di convalida", senza fornire alcuna specificazione al riguardo.
II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.100, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione