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Ordinanza — n. 33914/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against expulsion order due to procedural defects and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33914/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible against an expulsion order issued by the Prefect of Pisa. The appellant raised multiple grievances regarding the lower court's handling of formal defects, such as signature issues and missing conformity attestations, but failed to provide specific evidence or cite the relevant administrative act for verification. The court ruled that these defects were not subject to cassation review under the relevant procedural articles and that the appellant's arguments lacked the necessary specificity required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., n. 3; Art. 360 c.p.c., n. 3: The Court of Cassation cannot examine formal defects in administrative acts if the appellant fails to transcribe the specific act or lacks specific grounds for the defect, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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expulsion order procedural defect cassation appeal specificity requirement administrative act formal validity inadmissible appeal divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c., n. 3
L'unico motivo di ricorso, genericamente rubricato "falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c.", contiene più censure.
art. 360 c.p
L'unico motivo di ricorso, genericamente rubricato "falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c.", contiene più censure.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 26540-2019 proposto da: HADDAD SMAIL JUGURTHA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARIANI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL MINISIRRO PRO-TEMPORE, PREFETTO DI PISA IN PERSONA DEL781 PREFETTO PRO-TRMPORE , QUESTURA DI PISA IN PERSONA DEL QUESTORE PRO-TEMPORE; - intimati - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di PISA, i depositata il 11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

59. R.G. 26540/2019 PREMESSO CHE Haddad Smail Jugurtha, cittadino algerino, ricorre per cassazione avverso il provvedimento 11 luglio 2019, n. 407, con il quale il Giudice di pace di Pisa ha respinto la sua domanda di annullamento del decreto di espulsione, emesso il 16 febbraio 2019 dal Prefetto della provincia di Pisa. Gli intimati (il Ministero dell'interno, la Prefettura della provincia di Pisa e la Questura di Pisa) non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE I. L'unico motivo di ricorso, genericamente rubricato "falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c.", contiene più censure.

La prima censura attiene alla mancata risposta del Giudice di pace alla eccezione di inesistenza dell'atto impugnato per vizio di sottoscrizione, vizio che non è censurabile ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. e rispetto al quale va comunque rilevato che il Giudice di pace ha implicitamente rigettato l'eccezione, avendo affermato che l'ordinanza prefettizia è stata regolarmente emessa. Una seconda censura attiene alla omessa pronuncia da parte del Giudice di pace dell'eccezione di "nullità del provvedimento prefettizio per mancata attestazione di conformità", vizio anche questo non censurabile ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. e rispetto al quale va comunque rilevato che il Giudice ha affermato la regolare emissione e notificazione del decreto prefettizio e il ricorrente, che richiama il parametro di cui al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., non trascrive nel motivo il decreto prefettizio, non consentendo quindi a questa Corte la verifica dell'eventuale sussistenza del vizio, così che la censura è da qualificarsi inammissibile per difetto di specificità.

Il motivo sembra infine censurare la motivazione del provvedimento di espulsione, senza peraltro indicare di aver fatto valere di fronte al Giudice di pace la censura, censura in ogni caso non denunciabile ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in da