Cassation court dismisses appeal claiming lack of Urdu interpreter, ruling English suffices per law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Shah Saleem's appeal against a lower court order validating his detention at a repatriation center. The appellant argued that an Urdu interpreter was required as his sole known language, citing constitutional and immigration law provisions. The court found this claim unfounded because the record showed the appellant understood English well enough and had previously preferred English for notifications, making the absence of a dedicated Urdu interpreter lawful.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 7 d.lgs. 286/1998; Art. 24 Cost.: The requirement for communication in a known language is satisfied if the individual understands another language sufficiently or has previously indicated a preference for a widely spoken language like English.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso 26519-2019 proposto da: SHAH SALEEM, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARIANI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA EL 2021 MINISTRO PRO-TRMPORE, PREFETTO DI POTENZA, QUESTURA 776 DI POTENZA; - intimati - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 02/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
54. R.G. 26519/2019 PREMESSO CHE Shah Saleem, cittadino del Pakistan, ricorre per cassazione contro provvedimento del 2 agosto 2019, con il quale il Giudice di pace di Melfi ha convalidato la richiesta del Questore di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri per il "tempo strettamente necessario". Gli intimati, il Ministero dell'interno, la Prefettura della provincia di Potenza e la Questura di Potenza, non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE II. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "falsa o erronea applicazione o interpretazione dell'art. 13, comma 7 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 24 Costituzione": il ricorrente lamenta che l'udienza sia stata celebrata in assenza di un mediatore di lingua urdu, unica lingua da lui conosciuta.
Il motivo è infondato, in quanto il comma 7 dell'art. 13 d.lgs. 286/1998 prevede che la comunicazione di tutti gli atti concernenti il procedimento di espulsione avvenga in una lingua conosciuta dall'interessato ovvero, dove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Nel caso in esame, come risulta dal verbale dell'udienza, il giudice ha dichiarato che il ricorrente è di lingua urdu e conosce "abbastanza bene" l'italiano e l'inglese; sempre dal verbale risulta che è stata nominata una mediatrice culturale come interprete in lingua inglese e che il rappresentante della Questura ha dedotto che, "nel foglio notizie" sottoscritto dal ricorrente, il medesimo aveva dichiarato di preferire per le notificazioni la lingua inglese - lingua che, va rilevato, è lingua nazionale, insieme all'urdu, del paese di provenienza del ricorrente - così che non è ravvisabile la violazione di legge denunciata.
II. Il ricorso va quindi rigettato. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021. b