Italian Court dismisses asylum appeal as inadmissible due to generic objections and lack of specific procedural arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the asylum appeal filed by Uddin Mohammad Joynal inadmissible. The applicant argued that the lower court failed to conduct an active investigation and misapplied refugee status provisions regarding threats from relatives. The court rejected these claims because the applicant's objections were too general and did not specifically address the tribunal's detailed analysis of the private nature and credibility of the alleged threats.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 370 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific arguments countering the lower court's reasoning, offering only generic complaints without engaging with the factual findings or legal qualifications made by the tribunal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 25661-2019 proposto da: UDDIN MOHAMMAD JOYNAL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO, 29, presso lo studio dell'avvocato MARILENA CARDONE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE , elettivamente domiciliato in AVVOCATURA 623 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso íA, GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro COMMISSIONE TERRITORIALE X IL RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALEDI CAGLIARI IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE; - intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositatg il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS; í 52. R.G. 25661/2019 PREMESSO CHE Uddin Mohammad Joynal, cittadino del Bangladesh, a seguito della decisione di rigetto della sua istanza di protezione da parte della Commissione territoriale, proponeva innanzi al Tribunale di Cagliari domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine, di protezione sussidiaria o umanitaria o ancora di asilo. Davanti al Tribunale il richiedente dichiarava di avere lasciato il Bangladesh a causa di problemi con i fratellastri che, per problemi ereditari, lo avevano minacciato di morte.
Il Tribunale di Cagliari, con decreto 25 luglio 2019, n. 2175, ha rigettato la domanda. Uddin Mohammad Joynal propone ricorso per cassazione avverso la decisione. Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) Il primo motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 4, e 7 d.lgs. 251/2007". Il motivo è inammissibile. Dopo aver richiamato le due disposizioni indicate, si censura invece la motivazione del provvedimento ("la motivazione fornita dal Tribunale appare meramente tautologica e contrastante con gli specifici atti del procedimento", v. p. 5 del ricorso). In realtà il Tribunale ha innanzitutto qualificato la vicenda narrata come privata, e in quanto tale estranea al riconoscimento dello status di rifugiato, e ha poi in ogni caso valutato come non credibile il racconto reso dal ricorrente, analizzando in modo analitico le sue dichiarazioni.
2) Il secondo motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. 25/2008": nel decreto impugnato "è mancato il dovere di cooperazione istruttoria officiosa" in ordine all'accertamento della situazione oggettiva relativa al paese d'origine, anche in relazione alla t, verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, in altre parole "è mancato il ruolo attivo del giudice". Il motivo è inammissibile. Il Tribunale, dopo aver ricondotto le dichiarazioni del ricorrente a vicenda di natura privata e aver ritenuto che in ogni caso tali dichiarazioni erano non credibili, ha correttamente escluso il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui alle lett. a e b dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007 (v.
Cass n.10286). Quanto al riconoscimento della protezione di cui alla lett. c del menzionato art. 14, il Collegio rileva che il Tribunale ha escluso la sussistenza di conflitto armato e di violenza generalizzata sulla base di fonti internazionali dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e di Amnesty International, così rispettando quanto prescrive il comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. 25/2008. Per quanto concerne infine il riconoscimento della protezione umanitaria il Tribunale ha altresì preso in esame l'asserita condizione di povertà nel paese di origine del ricorrente, escludendo però che tale condizione sia di per sé sufficiente al riconoscimento del permesso di soggiorno.
3) Il terzo motivo fa valere "violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998", in relazione al mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, che pur inizialmente lamenta la "mancanza di alcuna valutazione comparativa degli elementi che concorrevano a determinare una condizione di vulnerabilità", poi contesta la valutazione comparativa posta in essere dal Tribunale, limitandosi a obiezioni generiche, senza prendere posizione circa gli specifici rilievi del Tribunale in relazione alla non compiuta integrazione del ricorrente in Italia.
II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in quanto il controricorso del Ministero dell'interno è puramente apparente nelle sue controdeduzioni, sicché tale atto difensivo non rispetta il minimo esigibile a stregua della previsione dell'art. 370 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021. Il Presidente (Rosa Maria Di Virgilio) ' DEPOSITATO IN CANCELLERIA