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Ordinanza — n. 33690/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal as inadmissible due to failure to substantiate new facts or cite specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33690/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the asylum appeal filed by Khan Abid inadmissible without examining the merits. The applicant argued that the lower court ignored a specific region of origin and failed to use recent sources, but the Court rejected these claims as lacking concrete evidence. Consequently, the appeal was dismissed because the petitioner did not identify specific new facts or provide detailed content to support his allegations.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 5, co. 6 d.lgs. 286/98: An asylum appeal is inadmissible if the applicant merely reiterates general assertions of vulnerability or fails to identify and substantiate specific new facts or evidence required by law.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility failure to substantiate facts specific evidence requirement reiteration of general claims Cassation procedure rules protezione internazionale asilo per cittadini afghani domanda d'asilo tibetana

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia la "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per l'erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art.
Art. 35-bis, co. 9 d.lgs. 25/2008
per l'erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 35- bis, co.
Art. 8, co. 3 d.lgs. 25/2008
25/2008", in quanto il Tribunale non avrebbe ottemperato all'obbligo di cui al comma 3, art. 8 d.lgs.
Art. 5, co. 6 d.lgs. 286/98
Il terzo motivo denuncia l'omessa valutazione della domanda di cui all'art. 5, co.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 8 d.lgs. 25/2008
25/2008", in quanto il Tribunale non avrebbe ottemperato all'obbligo di cui al comma 3, art. 8 d.lgs. 25/2008, avendo l'obbligo di indicare fonti più recenti e "maggiormente attinenti al caso di specie".
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 25592-2019 proposto da: KHAN ABID, rappresentato e difeso dall'avv. MARTINO BENZONI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE; - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il 03/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

65. R.G. 25592/2019 PREMESSO CHE Khan Abid, cittadino del Pakistan, a seguito della decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la sua domanda di protezione, adiva il Tribunale di Trieste. A sostegno della domanda, ha dichiarato in sede amministrativa di aver lasciato il Pakistan perché accusato di essere un informatore della polizia dai talebani e, al contrario, un complice di questi ultimi da parte delle forze di polizia. Il Tribunale di Trieste, con decreto 3 luglio 2019, n. 1978, rigettava la domanda. Avverso la decisione Khan Abid propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno non ha proposte difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1) Il primo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente individuato la regione di provenienza nel Khyber Pakhtunkhwa invece che nel Khyber Agency (FATA), così omettendo di verificare l'esistenza di un conflitto armato generalizzato nella regione di provenienza del ricorrente. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non considera che dal maggio 2018 il Khyber Pakhtunkhwa ha assorbito il Khyber Agency, che non ha più autonomia dal punto di vista amministrativo, così che correttamente il Tribunale ha esaminato la situazione della regione del Khyber Pakhtunkhwa.

2) Il secondo motivo denuncia la "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per l'erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 35- bis, co. 9, e 8, co. 3, d.lgs. 25/2008", in quanto il Tribunale non avrebbe ottemperato all'obbligo di cui al comma 3, art. 8 d.lgs. 25/2008, avendo l'obbligo di indicare fonti più recenti e "maggiormente attinenti al caso di specie". Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha indicato quale fonte l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO, 2016/2017), e a fronte di tale indicazione il ricorrente si limita a genericamente lamentare il mancato utilizzo di fonti più recenti, senza tali fonti individuare e senza indicare in alcun modo il loro contenuto.

3) Il terzo motivo denuncia l'omessa valutazione della domanda di cui all'art. 5, co. 6, d.lgs. 286/98, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente si limita a ribadire la sussistenza di una situazione di vulnerabilità legata alla condizione socio-politica della regione di provenienza e a parlare di "documentato, felice percorso di integrazione sociale nel nostro paese", senza alcun riferimento specifico e in particolare senza contestare la dichiarazione del Tribunale della mera allegazione di un lavoro a tempo determinato, carente di buste paga. II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, non essendosi il Ministero intimato difeso nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16 febbraio 2021. Il Presidente (Rosa Maria Di,Virgilio) \N . DEPOSITATO