Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the formal withdrawal of the cassation appeal by the plaintiffs. The appellants, representing a property management entity, had previously challenged a lower court decision against a savings bank and a debt collection firm. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements under the Code of Civil Procedure, thereby terminating the case without addressing the underlying merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings if the withdrawal is timely and compliant with statutory requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso proposto da: LABORANTE MARIA ANNA, BACCI ANTONIA, IMMOBILIARE SIRIO SS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI MONTE GIORDANO, 36, presso lo studio dell'avvocato MARCO PISTIS, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA, in persona del Presidente del CdA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA U. DE CAROLIS, 77, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO MARINETTI; MAGGESE SRL, rappresentata dalla mandataria PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO, 12 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FERRAGUTO; - controricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Torino n.1700/2019 pubblicata in data 22 ottobre 2019;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da LABORANTE MARIA ANNA, BACCI ANTONIA, IMMOBILIARE SIRIO SS, accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; 111/2021 RG 37905-2019 ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il ottobre 2021. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola CORTE DI CASS IONE CANC,ELL