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Ordinanza — n. 32106/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against fine notice due to lack of proof for postal service delivery receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32106/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower court's rejection of the appeal, ruling that the Prefecture failed to prove proper service of the fine notice. The applicant argued that without the specific receipt of the postal delivery, the procedural requirements of Article 140 of the Code of Civil Procedure were not met. Consequently, the court quashed the decision and remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; In cases of postal notification of coercive or procedural acts, if the recipient is temporarily absent, the notifier must prove the perfection of the notification procedure exclusively through the production of the receipt of the return notice (C.A.D.), not merely the proof of mailing.

Parole chiave

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postal notification proof of delivery return notice receipt temporary absence Article 140 c.p.c. administrative fine procedural validity assegno all'ordine

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
Il ricorso veniva respinto in prime cure, sul presupposto che il ricorrente avesse ricevuto la notificazione di detti atti ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Art. 8-bis, 3rd comma, Law n. 386/1990
1266, 1267, 1268 e 1269 ASS/2004, tutti datati 23.6.2004, con i quali la Prefettura territorialmente competente aveva notificato al Sampalmieri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8-bis, terzo comma, della Legge n.
Art. 14 Law n. 689/1981
386 del 1990, gli estremi della violazione, a norma dell'art. 14 della Legge n.
Art. 24 and 111, para. 2, Constitution
Art. 8 Law n. 890/1982
1266, 1267, 1268 e 1269 ASS/2004, tutti datati 23.6.2004, con i quali la Prefettura territorialmente competente aveva notificato al Sampalmieri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8-bis, terzo comma, della Legge n.
art. 140 c.p
Il ricorso veniva respinto in prime cure, sul presupposto che il ricorrente avesse ricevuto la notificazione di detti atti ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa"(Cass. Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13639-2018 proposto da: SAMPALMIERI DANIELE, rappresentato e difeso dall'avv. GIACOMO CURZI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro PREFETTURA della PROVINCIA di PESARO URBINO - UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO - intimata - avverso la sentenza n. 747/2017 del TRIBUNALE di PESARO, depositata il 31/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA v Con ricorso ex art. 22 della Legge n. 689/1981 Sampalmieri Daniele proponeva opposizione avverso una ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Prefettura della Provincia di Pesaro Urbino per il pagamento della sanzione di C 7.952, dovuta a fronte dell'emissione di alcuni assegni privi di provvista.

L'opponente eccepiva, in particolare, di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti prefettizi indicati nell'ordinanza-ingiunzione impugnata, distinti dai numeri di protocollo nn. 1266, 1267, 1268 e 1269 ASS/2004, tutti datati 23.6.2004, con i quali la Prefettura territorialmente competente aveva notificato al Sampalmieri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8-bis, terzo comma, della Legge n. 386 del 1990, gli estremi della violazione, a norma dell'art. 14 della Legge n. 689 del 1981. Il ricorso veniva respinto in prime cure, sul presupposto che il ricorrente avesse ricevuto la notificazione di detti atti ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

L'appello interposto dal Sampalmieri avverso la decisione di prime cure veniva a sua volta rigettato dal Tribunale di Pesaro, con la sentenza oggi imupgnata. Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza Sampalmieri Daniele, affidandosi ad un unico motivo. La Prefettura della Provincia di Pesaro, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 140 c.p.c. perché agli atti del giudizio di merito non risulterebbero depositate le ricevute postali di invio e recapito della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito in giacenza, presso la casa comunale, degli atti oggetto di notificazione.

Ric. 2018 n. 13639 sez. 52 - ud. 17-06-2021 -2- La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio secondo cui "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa"(Cass. Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953). Poiché nel caso di specie il Sampalmieri non era stato reperito presso il suo domicilio per momentanea assenza, nei suoi confronti avrebbe dovuto essere attivato il procedimento notificatorio previsto dall'art. 140 c.p.c., che prevede il deposito della copia dell'atto da notificare presso la casa comunale, l'affissione sulla porta, o l'immissione in cassetta postale, di un avviso dell'avvenuto deposito dell'atto in giacenza, nonché l'invio al destinatario della notificazione di un avviso mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Era onere dell'amministrazione fornire la prova dell'avvenuto rispetto della descritta procedura, mediante il deposito, agli atti del giudizio di merito, non soltanto dell'avviso di giacenza affisso alla porta o immesso nella cassetta postale del destinatario della notificazione, ma anche delle ricevute di invio Ric. 2018 n. 13639 sez. 52 - ud. 17-06-2021 -3- e ricezione della raccomandata informativa prevista dall'ultima parte dell'art. 140 c.p.c. All'accoglimento dell'unico motivo di ricorso consegue la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Pesaro, in differente composizione.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Pesaro, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 17 g