Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the one-year deadline for the judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the one-year deadline established by law. Although the appellant argued for a longer deadline based on holiday suspensions, the court confirmed the strict timeline applicable to the case. Consequently, the request for review of the lower court's decision on professional fees was rejected without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 lett. a) c.p.c.; Art. 16 comma 1 D.L. 132/2014: An appeal filed after the expiration of the statutory one-year period is inadmissible, even if the period was calculated with holiday suspensions, as the principle of tempus regit actum applies to the filing deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28747-2016 proposto da: RUSSO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA, 128, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO TUTINELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CECERE, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - nonchè contro MACCARIO PELLEGRINO; - intimata - avverso la sentenza n. 3922/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che:
Russo Salvatore ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7.10.2015, che aveva confermato Fa sentenza di primo grado, con fa quale era stata rigettata la sua domanda di pagamento dei compensi professionali svolti in favore di Maccario Pellegrino; Maccario Pellegrino è rimasto intimato; Ritenuto che: il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto con atto notificato il 19.11.2016, oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 7.10.2015; - pur dovendosi applicare il termine lungo di un anno, e, pur considerando la sospensione feriale dei termini, come modificata con il D.L. 132 /2014, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato non oltre31/.11.2016; va dato seguito all'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della I. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum" (Cassazione civile sez.
VI, 06/09/2017, n.20866); - il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; Ric. 2016 n. 28747 sez. 52 - ud. 15-06-2021 -2- non deve provvedersi sulle spese non avendo l'intimatd svolto attività difensiva; ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto; dichiara inammissibile il ricorso. • ,
P.Q.M.
, ein-,'„,\-G_ 0,A ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione in data 15 giugno 2021. ,