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Decreto — n. 32098/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32098/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32098/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ETO sul ricorso proposto da: CERVINO MARIA ROSARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO CARAMIA; - ricorrente - contro ALBERTINI COMASIA, AMICO MARIA, AMICO ROCCO PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato CHIARA CAROLI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE RINALDI, DORANNA RINALDI; - con troricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.320/2019 pubblicata in data 13 giugno 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CERVINO MARIA ROSARIA, accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32098/2021 — snciv · Corte di Cassazione: proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Parole chiave

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abbandono del procedimento chiusura della procedura di assistenza giudiziaria ritiro delle conclusioni civili rinuncia al dibattimento orale estinzione dell'obbligazione tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

ETO sul ricorso proposto da: CERVINO MARIA ROSARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO CARAMIA; - ricorrente - contro ALBERTINI COMASIA, AMICO MARIA, AMICO ROCCO PASQUALE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato CHIARA CAROLI, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE RINALDI, DORANNA RINALDI; - con troricorrenti — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n.320/2019 pubblicata in data 13 giugno 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CERVINO MARIA ROSARIA, accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. 114/2021 RG 25922-2019 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il '( ottobre 2021. Il Presidente titolare Pasquale D'Ascola ( 1.) tei cog-i-E. .