Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, rejecting claims for factual re-examination of lower court's servitude and damages decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Riccardo Checchin's appeal against the lower court's transfer of a right of way and associated damages. The appellant argued for a higher damage valuation and challenged the factual findings regarding the servitude's establishment. The court ruled that the appeal was inadmissible because it sought a re-examination of the merits rather than addressing a clear violation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 cod. proc. civ.; Art. 348bis cod. proc. civ.: An appeal alleging violation of law is inadmissible if it merely requests a re-examination of the factual findings or the assessment of damages without demonstrating a specific legal error in the application of those facts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 28862-2016 proposto da: CHECCHIN RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VOLTAGGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSIO MOROSIN, giusta procura in atti; - ricorrente - contro CHECCHIN GIUSEPPE, VINCIGUERRA ELVIRA, CHECCHIN BARBARA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PROPERZIO, 27, presso lo studio dell'avvocato MARCO RANNI, rappresentati e difesi dall'avvocato OMAR MENEGHELLO, giusta procura in atti; - controricorrenti - nonchè contro CHECCHIN MARIA PALMIRA, SALTALAMACCHIA ANTONINO,elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato ELENA ALLOCCA, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO ORFE0,giusta procura in atti; - controricorrenti - nonchè contro BELLU' GIACOMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.
GOZZI 2,presso lo studio dell'avvocato ERMANNO PRASTARO, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO ABBAIATI, giusta procura in atti; - controricorrente - nonchè contro CAVAGNIS MICHELE, rappresentato e difeso dagli avvocati CESARE NASCIMBEN e MARCO MERLIN1, giusta procura in atti; - controricorrente - bLD avverso la sentenza n. 99/2015 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 13/01/2015; c4D_lrie udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; )/k La Corte osserva Con sentenza non definitiva n. 99/2015 e con sentenza definitiva n.273/2016 il Tribunale di Padova, per quel che ancora qui rileva, dispose trasferimento della servitù di passaggio gravante sui fondi di Barbara Checchin, Giuseppe Checchin, Elvira Vinciguerra, Maria Palmira Checchin, Antonino Saltalamacchia, Giacomo Bellù e in favore di Riccardo Checchin, ai sensi dell'art. 1068 cod. civ.; condannò i convenuti in solido a realizzare a proprie cure e spese le opere indicate dal ctu al fine del trasferimento della servitù; condannò i medesimi a risarcire il danno procurato a Riccardo Checchin, per il minor valore della proprietà, quantificato in C 1.500,00; quanto alle spese legali, la prima sentenza condannò i convenuti a corrispondere metà delle stesse, compensando il residuo; la seconda dispose rifondersi per intero in favore di Riccardo Checchin le spese «per la fase del giudizio successivo alla sentenza non definitiva» e compensate per la metà quelle della ctu, statuì che il residuo fosse corrisposto a Riccardo Checchin.
La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 348bis cod. proc. civ., dichiarò l'appello proposto da Riccardo Checchin inammissibile. La decisione assume che l'impugnazione non avesse ragionevole possibilità di accoglimento, avendo il Tribunale correttamente risolto le poste questioni, nuovamente risollevate con l'appello. Questioni che la sentenza sintetizza nella doglianza attinente al rigetto della domanda di risarcimento del danno, quantificato in C 20.000,00, per lo spoglio violento della servitù di passaggio patito dall'appellante, impedita mediante installazione di una rete rossa da cantiere, di talché per il tempo dello spoglio egli sarebbe stato costretto a raggiungere la sua proprietà attraverso un differente percorso.
Nonché nella doglianza attinente alla quantificazione delle spese di lite. Quanto alla prima censura l'appellante, scrive la Corte locale, non aveva fornito «alcun elemento concreto da cui poter desumere che gli [avesse] effettivamente risentito un pregiudizio». La seconda censura appariva generica, in assenza di specifica indicazione di violazione dei parametri tabellari. Avverso la sentenza d'appello Riccardo Checchin ricorre sulla base di quattro motivi. Resistono, con separati controricorsi: - Giuseppe Checchin, Barbara Checchin ed Elvira Vinciguerra - Michele Cavagnis - Maria Palmina Checchin e Antonino Saltalamacchia - Giacomo Bellù.
Giuseppe Checchin, Barbara Checchin ed Elvira Vinciguerra hanno depositato memoria. Con il primo motivo il ricorrente, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 1067, 1068, 1079, 2043, 2056, 2059, 1226 e 2727 cod. civ., nonché 392 cod. pen., e 185 cod. proc. cod. pen. (il tutto in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), lamenta essergli stato negato il diritto al risarcimento del danno, sia pure in via equitativa, a riguardo dello spoglio patito. La doglianza è infondata. La pretesa risarcitoria venne rigettata per difetto di prova.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, e soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi in suo favore condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni (Sez. 2, n. 2203, 3/6/1975, Rv. 375990 - 01). Principio, questo, che risulta essere stato ribadito in epoca più recente, essendosi affermato che non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell'esistenza e dell'entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull'"an debeatur", non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno (Sez. 1, n. 8854, 1/6/2012, Rv. 622821; conf., Sez. 6, n. 7871, 20/3/2019).
Né l'asserita lesione di diritti, in assenza dell'esistenza del danno, può giustificare condanna risarcitoria, la quale assumerebbe l'improprio valore di sanzione, come correttamente ha evidenziato una delle parti controricorrenti, col supporto di precipua giurisprudenza (Cass. nn. 21865/2013, 23194/2013, 18812/2014, 24474/2014. Val la pena soggiungere che non può confondersi la prova del danno, cioè la procurata lesione patrimoniale, con la illiceità della condotta di spossessamento, pertanto, la valutazione equitativa (artt.1226 e 2056 cod. civ.) in tanto può invocarsi in quanto il danno risulti dimostrato, potendo supplire esclusivamente all'impossibilità di provare il danno «nel suo preciso ammontare».
Con il secondo motivo, denunziante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 841, 1064, 1065, 1066, 1067 e 1068 cod. civ. (in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), il Checchin si duole del fatto che il Tribunale non abbia condannato i convenuti al pagamento delle opere necessarie allo spostamento del cancello sul fondo dell'attore. La censura non supera il vaglio d'ammissibilità, trattandosi di doglianza diretta a nuovo vaglio del giudizio di merito, avendo il Tribunale chiarito che il nuovo percorso non prevedeva necessità di cancello, che se del caso, avrebbe potuto apporre il Checchin all'interno del proprio terreno, trattandosi di opere non necessarie per l'esercizio della servitù.
Quanto alla dedotta violazione di norme di legge deve osservarsi che, piuttosto palesemente, la critica, nella sostanza, risulta inammissibilmente diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ., in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);
Con il terzo motivo, denunziante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832, 1032, 1038 e 1053 cod. civ. (in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), il Checchin contesta la quantificazione in C 1.500,00 della perdita di valore del proprio fondo, che, a suo parere, risultava deprezzato dalla variazione, per almeno C 6.000,00. Trattasi di censura inammissibile poiché diretta, peraltro palesemente, a un improprio riesame di merito. Quanto all'asserita violazione di legge valgono le osservazioni di cui immediatamente sopra. Con il quarto motivo, denunziante violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 96 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.9), il Checchin contesta la decisione sulle spese.
Anche l'ultimo motivo non supera il vaglio d'ammissibilità, poiché la censura anela a un diverso riparto delle spese di lite, in difformità dell'insindacabile giudizio di merito. Invero, in caso di reciproca soccombenza, rientra nel potere del giudice disporre la compensazione, fermo restando il divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 10685, 17/4/2019). In definitiva il ricorso deve essere rigettato.Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore di ciascuna delle quattro parti controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di Giuseppe Checchin, Barbara Checchin ed Elvira Vinciguerra in euro 3.000,00 per compensi; in favore di Michele Cavagnis in C 2.300,00 per compensi; in favore di Maria Palmina Checchin e Antonino Saltalamacchia in C 2.300,00 per compensi; in favore di Giacomo Bellù in C 2.300,00 per compensi; oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge per ciascuna delle parti controricorrenti; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par