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Ordinanza — n. 31250/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against driver's fine, ruling one single violation for missing tachograph logs per EU CJEU precedent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31250/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Ministry of Interior's appeal against a lower court ruling that convicted a driver of a single violation for failing to produce tachograph logs. The Ministry argued that each missing log sheet constituted a distinct illegal act, whereas the lower court held that the regulation only mandates presentation, not prior conservation. The court rejected this distinction by applying a preliminary ruling from the Court of Justice of the European Union, which established that authorities must find only one infraction and impose a single fine when a driver fails to present logs covering multiple days.

Regesto Legislator

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Reg. CEE n. 3821/1985, art. 15, par. 7; Reg. CE n. 561/2006, art. 19: In case of a driver's failure to present tachograph registration sheets for various days during the inspection period, competent authorities must ascertain a single infraction and impose a single fine.

Parole chiave

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tachograph regulation single infraction rule driver presentation duty EU preliminary ruling transport safety compliance infrazioni alle norme della circolazione altri reati violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

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Reg. CEE n. 3821/1985, art. 15, par. 7
3.11 Tribunale di Prato, pronunciando sul gravame proposto da Jomir Ion avverso la sentenza n.701/2014 resa dal Giudice di Pace di Prato dell'8 agosto 2014, ha accolto l'opposizione a tre verbali di accertamento con cui venivano contestate a Jomir Ion nove distinte infrazioni dell'art. 15 co.
Reg. CE n. 561/2006, art. 19
3821/1985, con conseguente applicazione di altrettante sanzioni ex art. 19 L.
L. n. 727/1978, art. 19
3821/1985, con conseguente applicazione di altrettante sanzioni ex art. 19 L.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Essendo i ricorrenti Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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C-870/19 e C-871/19, Corte di Giustizia UE, 24 marzo 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2673-2016 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA UFFICIO 77 TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FIRENZE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresentano e difendono; - ricorrenti - contro 30MIR ION, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPIETRO BEGHIN; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1068/2015 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 08/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.11 Ministero dell'Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze hanno proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso la sentenza 1068/15 del Tribunale di Prato, pubblicata in data 8 ottobre 2015. 2.Resiste con controricorso Jomir Ion. 3.11 Tribunale di Prato, pronunciando sul gravame proposto da Jomir Ion avverso la sentenza n.701/2014 resa dal Giudice di Pace di Prato dell'8 agosto 2014, ha accolto l'opposizione a tre verbali di accertamento con cui venivano contestate a Jomir Ion nove distinte infrazioni dell'art. 15 co. 7 Reg.

CEE n. 3821/1985, con conseguente applicazione di altrettante sanzioni ex art. 19 L. n. 727/1978, per non avere lo stesso esibito i fogli di registrazione del cronotachigrafo installato sul veicolo che conduceva al momento del controllo effettuato dalla Polizia Stradale di Firenze in data 29 agosto 2013. Il Tribunale ha affermato che l'art. 15 co. 7 Reg. CEE n.3821/1985 prescrive un obbligo di presentazione dei documenti ivi indicati e non anche un obbligo di conservazione dei medesimi (obbligo che invece incombe sull'impresa di trasporto ex art. 14 co. 2 Reg.

CEE n. 3821/1985), di talché l'omessa esibizione integra un'unica violazione della norma e non tante violazioni quanti sono i documenti non esibiti. 4.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5.L'unico motivo del ricorso del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Firenze allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 co. 2 e dell'art. 15 co. 7 lett. A) Reg. CEE 3821/1985, nonché degli articoli 15 e 19 L. n. 727/1978. Ric. 2016 n. 02673 sez. 52 - ud. 06-07-2021 -2- Il controricorrente ha depositato memoria.

Secondo i ricorrenti la norma di cui all'articolo 14 del Regolamento CEE 3821/1985 differisce da quella di cui all'articolo 15, atteso che, mentre la prima impone all'imprenditore la regolare conservazione della documentazione, la seconda prescrive al conducente l'esibizione di tale documentazione quando ne sia richiesto; tale diversità di fattispecie si spiega alla luce dei diversi beni giuridici tutelati dalle citate disposizioni, ovvero la regolare tenuta della documentazione amministrativa quanto all'articolo 14 e la sicurezza della circolazione stradale quanto all'articolo 15.

Ne deriva, stando alla censura, che solo l'esame di ogni singolo foglio di registrazione consente di effettuare la doverosa verifica, configurandosi perciò tante distinte condotte illecite per quanti sono i fogli non esibiti, nessun rilievo potendo assumere la successiva produzione di tale documentazione.

6. Il ricorso è infondato. A seguito di rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, disposto con ordinanze interlocutorie n. 29469 e n. 29555 del 2019 pronunciate dalla Seconda Sezione civile di questa Corte, la Corte giustizia UE sez. X, con sentenza del 24 marzo 2021, n. 870, C-870/19 e C-871/19, ha dichiarato che: "L'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e l'articolo 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del Ric. 2016 n. 02673 sez. 52 - ud. 06-07-2021 -3- conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un'infrazione unica in capo a tale conducente e a infliggergli per la stessa un'unica sanzione".

Uniformando la decisione alla pronuncia emessa dalla CGUE in sede di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 del TFUE, il ricorso del Ministero dell'Interno e della Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze va perciò rigettato. In ragione della novità della questione, vengono compensate per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Essendo i ricorrenti Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, non sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2021. CORTI: SUPREMA DI 2_7:IONE Il Pres