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Ordinanza — n. 31240/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility due to failure to challenge all binding reasons of the lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31240/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Giuseppe Galanti's appeal against the Palermo Court of Appeal's decision confirming a debt of 40,000 euros. Galanti argued the lower court erred in interpreting the novation contract and violated internal res judicata, but the Court found his criticisms inconclusive or misdirected. The appeal was dismissed because Galanti failed to challenge the specific legal reasoning regarding the contract's duration and the validity of the debt, rendering the decision unassailable under cassation rules.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When a cassation appeal attacks only a portion of the binding reasons of a final judgment without challenging the ratio decidendi that established the outcome, the appeal is inadmissible as the decided point becomes immune from review.

Parole chiave

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cassation admissibility ratio decidendi immunity internal res judicata novation contract interpretation lack of interest to appeal inadempimento dell'assicuratore sostituzione nell'obbligazione violazione dell'obbligo di fedeltà

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
art. 1460 cod. civ
art. 1371 cod. civ
art. 1976 cod. civ
Se così fosse stato, La Morella non avrebbe dovuto interrompere il contratto di sub-agenzia per consentire appunto al Galanti di poter pagare il debito»; ritenuto che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o errata applicazione dell'art. 1976 cod.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Giurisprudenza citata

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S.U., n. 7931 del 29/3/2013
Sez. L., n. 4293 del 4/4/2016
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Testo completo

seguente e i ORDINANZA sul ricorso 19513-2016 proposto da: GALANTI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE PERITORE; - ricorrente - contro LA MORELLA MARIA, rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI MULONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 431/2016 della CORTE D'APPELLO2021 1246 di PALERMO, depositata il 07/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda processuale, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - Maria La Morella, titolare d'una agenzia assicurativa, premesso che con contratto dell'8/8/2008, aveva autorizzato la società cooperativa Multiservice, in persona del suo rappresentante legale Rosetta Profeta, a svolgere l'attività di sub-agente e che dalla resa dei conti era emerso che quest'ultima era debitrice della somma di C 40.000,00; che Giuseppe Galanti, marito della Profeta, intervenuto nel negozio, non aveva la immediata disponibilità della somma di denaro dovuta dalla moglie e che le parti intendevano «transigere la lite pendente e definire la situazione sottesa alla stessa», si era convenuto che il Galanti avrebbe pagato entro sei mesi la predetta somma, maggiorata degli interessi e, in mancanza di pagamento, tempestivo avrebbe concesso garanzia reale immobiliare e che la La Morella avrebbe continuato a mantenere il rapporto di sub-agenzia, specificandosi, infine, che la scrittura costituiva novazione dei pregressi rapporti e che la Profeta restava liberata da ogni obbligazione, essendo il di lei marito l'unico obbligato; - successivamente Maria La Morella citò in giudizio Giuseppe Galanti, chiedendone la condanna al pagamento della somma di C 40.000,00, della quale l'attrice si era detta creditrice in virtù della scrittura privata dell'8/8/2008; - nelle more la La Morella chiese e ottenne decreto ingiuntivo a carico del Galanti per la somma di C 40.000, oltre accessori; - avverso il decreto ingiuntivo il Galanti propose opposizione, chiedendo che la scrittura di cui detto fosse risolta o dichiarata nulla e comunque priva di effetti, nonché domanda riconvenzionale, con la quale, previa dichiarazione del debito in capo all'opposta, maturato in favore della Multiservice s.c.a.r.I., del quale l'opponente era socio, che la opposta fosse condannata al pagamento della somma di C 29.025,35;- riuniti i due giudizi, il Tribunale, qualificato il contratto quale espromissione con effetto liberatorio del debito della Profeta, rigettò la domanda principale della La Morella, poiché costei non aveva adempiuto alla propria obbligazione di «non provvedere alla risoluzione del contratto» con la Multiservice e rigettò, inoltre, quella riconvenzionale del Galanti, poiché quest'ultimo era privo di legittimazione attiva, avendo preteso il pagamento di somma di denaro della quale sarebbe stata creditrice la società Multiservice, della quale costui era solo socio; - la Corte d'appello di Palermo, accolta l'impugnazione principale della La Morella e rigettato quella incidentale del Galanti, confermò il decreto ingiuntivo; - la sentenza di secondo grado riformò in parte quella di primo grado, ragionando, in sintesi, nei termini seguenti: la revoca dell'incarico di sub-agenzia era stata inviata decorso il semestre previsto nel negozio transattivo di cui si è detto, il quale costituiva il «termine che le parti stabilirono e che è da intendere posto agli obblighi di ciascuno, e quindi anche a quello assunto dall'appellante principale di "continuare il rapporto di collaborazione con la sub agenzia della signora Profeta"», le ragioni addotte dall'appellante per la revoca erano comunque indipendenti dalla situazione debitoria (violazione dell'obbligo di esclusiva da parte della sub-agente); ritenuto che Giuseppe Galanti ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi e che l'intimata resiste con controricorso; ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 cod. civ., assumendo la sussistenza d'inadempimento in capo a La Morella, che giustificava l'eccezione d'inadempimento della controparte, alla quale era bastevole addurre ciò, essendo onere probatorio del debitore provare di avere adempiuto; non era, di poi, comprensibile la ragione per la quale la Corte di Palermo aveva interpretato l'art. 1371 cod. civ. solo a favore della La Morella; infine, soggiunge il ricorrente, «La sig.ra La Morella, era pienamente consapevole dell'impossibilità di adempiere l'obbligazione e diffidando il Galanti ad adempiere l'obbligazione pecuniaria realizzava un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede (...) Alla luce delle su esposte considerazioni è da ritenere affetta da vizio di logicità l'ulteriore affermazione che la Corte territoriale opera nel ritenere "l'accordo appare finalizzato a garantire la prosecuzione del rapporto per il tempo necessario a ripianare il debito o a fornire al creditore adeguata garanzia reale".

Se così fosse stato, La Morella non avrebbe dovuto interrompere il contratto di sub-agenzia per consentire appunto al Galanti di poter pagare il debito»; ritenuto che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o errata applicazione dell'art. 1976 cod. civ., assumendo che, la transazione novativa non ammette «risoluzione per violazione del termine essenziale, a meno che il diritto alla risoluzione non sia stato espressamente previsto»; considerato che gli esposti motivi, tra loro correlati, risultano inammissibili, valendo quanto segue:

a) pur vero che la legge esclude che la transazione novativa possa risolversi per inadempimento e, come noto, l'eccezione alla regola generale si spiega con lo scopo di assicurare la pienezza dell'effetto novativo; tuttavia, la sentenza impugnata, lungi dall'avere risolto il contratto per inadempimento, qualifica il termine di sei mesi, durante il quale la La Morella restava obbligata a mantenere il rapporto di sub-agenzia, quale periodo di durata del rapporto nato dal negozio novativo; di conseguenza, non coglie nel segno il profilo di doglianza con il quale il ricorrente attribuisce alla controparte l'anteriorità del preteso inadempimento;b) inconcludente risulta l'addebito d'illogicità alla sentenza nell'interpretazione del contratto e del termine di durata del rapporto di sub-agenzia, trattandosi di critica rivolta all'incensurabile vaglio del giudice di merito, peraltro del tutto;

c) la Corte locale afferma, come si è visto, che il rapporto di sub- agenzia non poteva proseguire perché era stata violata l'esclusiva; avverso la ratio decidendi di cui detto il ricorrente non ha mosso censura, essendosi limitato a contestare altra ratio decidendi; di conseguenza, mancando una puntuale spendita impugnatoria di tutte le rationes decidendi, il punto deciso è divenuta intangibile e, pertanto, impermeabile al giudizio di cassazione (cfr., fra le tante, da ultimo, S.U., n. 7931 del 29/3/2013, Rv. 625631; Sez. L., n. 4293 del 4/3/2016, Rv. 639158); ritenuto che con il terzo motivo il ricorrente allega «contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

Contrasto fra giudicati», assumendo che la sentenza avversata era incorsa in insanabile contraddizione e violazione del giudicato interno per avere, a un tempo, confermato il decreto che ingiungeva il pagamento dei 40.000 euro e negato sussistere i presupposti per la costituzione della garanzia reale in favore della La Morella; considerato che la doglianza non supera il vaglio d'ammissibilità, non essendo dato cogliere l'interesse del ricorrente alla censura, dall'accoglimento della quale non trarrebbe certamente vantaggio; considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo; considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello