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Ordinanza — n. 30336/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses asylum appeal due to lack of factual exposure in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30336/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the asylum seeker's appeal inadmissible because the petition failed to adequately expose the material facts of the case. Although the applicant argued against the lower court's rejection of his protection request, the document lacked specific references to his personal situation and the substantive reasons for his claim. The court ruled that without a clear understanding of the underlying facts, the appeal could not be properly evaluated under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; The appeal for cassation is inadmissible if the petition fails to expose the material facts of the case sufficiently for the court to understand the significance of the criticisms directed at the lower court's decision.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissible petition factual exposure procedural requirement Italian civil procedure allegazioni insufficientemente motivate assenza di caso di rigore motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Anzitutto è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell'esposizione dei fatti della causa.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 366 c.p
Anzitutto è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell'esposizione dei fatti della causa.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4403/2006
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 23454-2019 proposto da: IBRAHIM YAKUBU, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38 presso l'avv. MARCO LANZILAO che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3472/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

65. R.G. 23454/2019 PREMESSO CHE 1. Ibrahim Yakubu, cittadino del Ghana, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. Il Tribunale rigettava la domanda.

2. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 24 maggio 2019, n. 3472, rigettava il gravame. Avverso la decisione della Corte d'appello di Roma Ibrahim Yakubu propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è inammissibile. Anzitutto è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell'esposizione dei fatti della causa. È vero che "per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata", è però indispensabile che dal contesto del ricorso "sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo" (cfr., per tutte, Cass.4403/2006).

Nel caso in esame, se lo svolgimento dei motivi è preceduto da una premessa che richiama l'avvenuta proposizione del ricorso in primo grado e la proposizione dell'appello, è invece del tutto assente il riferimento al fatto sostanziale, sia nella premessa che nel successivo svolgimento dei motivi.Inammissibili sono poi i due motivi in cui si articola il ricorso, in quanto sono del tutto generici e privi di riferimenti specifici alla situazione personale del ricorrente. II. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 2.100, oltre spese prenotate a debito. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 14 gennaio 2021. Il Presidente (Rosa Maria Di Virgilio), i N Il Funzion TALARgii c 34