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Ordinanza — n. 30335/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses asylum appeal as inadmissible due to complete lack of factual exposition in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30335/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the asylum appeal filed by Camara Moussa inadmissible under Article 366 of the Code of Civil Procedure. Although the appellant argued against the lower court's rejection of his protection request, the petition failed to provide any substantive facts regarding his case. The court ruled that without a clear exposition of the underlying facts, the appellate court cannot understand the merits of the criticism directed at the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; The appeal for cassation is inadmissible if the petition is entirely devoid of a summary exposition of the case facts, as the court must be able to deduce a sufficient knowledge of the substantive and procedural facts to understand the significance of the criticisms.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissible petition factual exposition Code of Civil Procedure summary of facts lack of narrative procedural inadmissibility allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Il ricorso, che prospetta due motivi di censura, è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell'esposizione dei fatti della causa.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13
Nulla per le spese, non avendo il Ministero fatto valere difese nel giudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 366 c.p
Il ricorso, che prospetta due motivi di censura, è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell'esposizione dei fatti della causa.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4403/2006
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23449-2019 proposto da: CAMARA MOUSSA, elettivamente domiciliato in R,OMA, VIALE ANGELICO 38 presso l'avv. MARCO LANZILAO che lo \I rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL MINISRO PRO-TEMPORE; - intimato - 178 avverso la sentenza n. 4698/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

54. R.G. 23449/2019 PREMESSO CHE Camara Moussa, cittadino del Senegal, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda e il ricorrente impugnava la decisione del Tribunale. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 10 luglio 2019, n. 4698, rigettava il gravame. Avverso la decisione della Corte d'appello di Roma Camara Moussa propone ricorso per cassazione. L'intimato Ministero dell'interno non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I.

Il ricorso, che prospetta due motivi di censura, è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c., in quanto del tutto privo dell'esposizione dei fatti della causa. È vero che "per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata"; è però indispensabile che dal contesto del ricorso "sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo" (cfr., per tutte, Cass. 4403/2006).

Nel caso in esame lo svolgimento dei motivi è sì preceduto da una premessa che richiama l'avvenuta proposizione del ricorso in primo grado e la proposizione dell'appello, ma è del tutto assente qualsiasi riferimento al fatto sostanziale, sia nella premessa che nel successivo svolgimento dei motivi. II. Nulla per le spese, non avendo il Ministero fatto valere difese nel giudizio.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 14 gennaio 2021. Il Presidente (Rosa Maria Di Virgilio) il FunzonarQG' uc