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Ordinanza — n. 29593/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29593/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29593/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso 5846-2016 proposto da: GAETANI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell'avvocato SERENELLA RUGGERI, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO GIUSTOZZI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro VESPRINI CELSO, rappresentato e difeso dall'avvocato 021 GIANCARLO FAZI, giusta delega in atti; - controricorrente - 750, avverso la sentenza n. 95/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29593/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla base del principio, affermato da questa Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 8980 del 11/04/2018, secondo cui, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.

Parole chiave

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convenzione circa l'eredità non devoluta omologazione della transazione fine del processo ritiro a seguito di transazione controversie patrimoniali trattative transattive
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 5846-2016 proposto da: GAETANI MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell'avvocato SERENELLA RUGGERI, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO GIUSTOZZI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro VESPRINI CELSO, rappresentato e difeso dall'avvocato 021 GIANCARLO FAZI, giusta delega in atti; - controricorrente - 750, avverso la sentenza n. 95/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

FATTO E DIRITTO Con sentenza del 23.1.2015, la Corte d'appello di Ancona confermò la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva accolto la domanda proposta da Vesprini Celso nei confronti di Gaetani Maria avente ad oggetto la regolarizzazione delle luci aperte dalla medesima sul proprio fabbricato confinante con quello dell'attore. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione Gaetani Maria sulla base di due motivi. Vesprini Celso ha resistito con controricorso. A seguito del decesso di Gaetani Maria, il difensore ha chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo per trattative di componimento; il difensore della ricorrente ha depositato, in data 5.6.2021, l'atto di transazione concluso tra gli eredi del Vesprini e gli eredi di Gaetani Maria del 23.6.2020, avente ad oggetto il procedimento in esame.

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla base del principio, affermato da questa Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 8980 del 11/04/2018, secondo cui, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.

L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s'è veduto, il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delft. ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile