Cassation court dismisses appeal on co-ownership dispute, upholding lower court's finding of exclusive apartment ownership excluding courtyard.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Cesare Schiano Di Cola against the Court of Appeal's decision in a co-ownership dispute regarding a courtyard. The appellant argued that the lower court failed to properly apply civil code provisions regarding accessory rights and omitted decisive factual examination. The court rejected these claims, affirming that the appellate court correctly reconstructed the parties' contractual intent based on the 1983 donation and sale documents. Consequently, the decision stands, confirming that the courtyard remained exclusively attached to the apartment rather than becoming common property.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 817, 818, 1362, 1363, 1366, 1367 cod. civ.; The court must reconstruct contractual intent by examining all evidence, and a finding that an accessory right does not exist is valid if supported by a clear reading of the agreement excluding the accessory from the main property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA c)2 sul ricorso 25874-2016 proposto da: SCHIANO DI COLA CESARE, rappresentato e difeso dall'Avvocato GRAZIELLA AUSIELLO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro D'ALTERIO ORNELLA, elettivamente domiciliato in NAPOLI, VIA DEI CIMBRI, 23, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO DE LUCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; - controricorrente - nonchè contro D'ALTERIO INES VELIA, D'ALTERIO ENRICHETTA, D'ALTERIO GOFFREDO; - intimati - avverso la sentenza n. 3893/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere SERGIO GORJAN;
Fatti di causa Ornella D'Alteri° evocò in giudizio, avanti il Tribunale di Napoli sez. dist. Pozzuoli, Enrichetta, Ines Velia e Goffredo D'Alteri° deducendo d'esser comproprietaria del cortiletto antistante edificio sito in Monte di Procida e chiedeva fosse ordinato alle controparti di non ostacolare il suo godimento del bene comune. Dei convenuti D'Alterio si costituiva solamente Enrichetta D'Alteri°, che contestava la pretesa attorea in quanto il cortile, oggetto di domanda, era pertinenza del suo appartamento, quindi in sua signoria esclusiva.
Nel corso del primo giudizio interveniva in causa Cesare Schiano di Cola, quale acquirente della res litigiosa da Enrichetta D'Alteri°. Il Tribunale partenopeo ebbe a rigettare la domanda esposta da Ornella D'Alteri°, la quale propose gravame avanti la Corte d'Appello di Napoli, che, resistendo lo Schiano Di Cola ed Ines D'Alterio - che aderiva alla posizione della sorella appellante -, accolse l'appello, osservando come dal contratto del 1983 - di donazione del bene da parte della madre alle figlie e di cessione della sua quota del solo appartamento alle sorelle da parte dell'appellante - si ricavava la volontà della stessa di trattenere il diritto di comproprietà sul cortiletto, sicché il contratto di divisione e di vendita allo Schiano Di Cola anche della quota parte di Ornella D'Alterio era nei suoi confronti inefficace.
Avverso detta decisione Cesare Schiano Di Cola ha interposto ricorso per cassazione articolato su due motivi. Resiste ritualmente Ornella D'Alterio, depositando controricorso e nota difensiva di nuovo difensore, mentre Goffredo D'Alteri°, Ines D'Alterio ed Enrichetta D'Alteri°, benché ritualmente vocati, sono rimasti intimati. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dallo Schiano Di Cola non ha fondamento giuridico e va rigettato.Con il primo mezzo di impugnazione svolto il ricorrente deduce violazione della regola iuris ex artt. 817 e 818 cod. civ., mancanza di motivazione ovvero motivazione viziata od incomprensibile, nonché omesso esame di fatto storico decisivo, in quanto la Corte partenopea non ha considerato che i dati probatori acquisiti in causa lumeggiavano come, per volontà degli originari titolari del bene - i genitori delle germane D'Alteri° -, il cortiletto per cui è causa costituiva pertinenza dell'alloggio oggi in sua titolarità.
Inoltre il Collegio napoletano nella sua argomentazione non dà conto circa l'individuazione nel contratto di cessione della volontà contraria lumeggiante il superamento di detto vincolo. La censura siccome sviluppata si compendia nella elaborazione di una esegesi della volontà contrattuale meramente alternativa rispetto alla ricostruzione operata dalla Corte partenopea, fondata su apodittiche affermazioni di omesso esame di fatti ovvero di motivazione mancante ovvero contenente argomentazioni incomprensibili. Viceversa il Collegio campano ha puntualmente individuato nell'accurata specificazione che Ornella D'Alterio cedeva alle germane le sue quote - donatele dalla madre ed ereditate dal padre - del solo appartamento con espresso richiamo alla sola descrizione di questo bene presente nel precedente articolo 2 del medesimo contratto, la disposizione che superava il vincolo pertinenziale ed ha pure argomentato circa gli altri elementi in atti utili alla ricostruzione della volontà contrattuale.
L'argomento critico si compendia nell'ampia ricostruzione dei dati fattuali in atti per poi concludere apoditticamente che la Corte di merito non ha esaminato la questione afferente il vincolo di pertinenza, mentre ciò, come dianzi visto, non corrisponde al tenore della motivazione portata nella sentenza impugnata. Difatti la Corte partenopea ha esaminato puntualmente tutti di dati probatori rilevanti, presenti in atti, utili alla soluzione della lite e sulla loro scorta ricostruito la volontà contrattuale espressa dalle parti nel contratto di cessione di causa.
Con la seconda doglianza lo Schiano Di Cola denunzia violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cod. civ. nonché vizio di motivazione ed omesso esame di fatto decisivo, poiché il Collegio partenopeo non ha rettamente applicati i criteri legali previsti a giuda dell'esegesi della volontà contrattuale omettendo di considerare il valore sintomatico al riguardo del contenuto della nota di trascrizione. Anche detta censura appare compendiarsi nella mera prospettazione di tesi alternativa contrapposta alla statuizione al riguardo assunta dalla Corte distrettuale.
Difatti il Collegio partenopeo ha puntualmente considerato la valenza del contenuto della nota di trascrizione in questione per escludere la rilevanza della stessa ai fini della ricostruzione dell'effettiva volontà espressa da Ornella D'Alteri° e dalle controparti nel negozio di cessione alle germane delle sue quote di proprietà del solo appartamento. Pertanto l'argomento critico svolto non supera la correttezza della statuizione impugnata, posto che non sostanzia effettivamente i vizi di legittimità denunziati. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna dello Schiano Di Cola alla rifusione verso la D'Alteri° delle spese di lite per questo giudizio di legittimità, tassate in C 3.200,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo regola di tariffa forense.
Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l'ulteriore versamento del contributo unificato. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite di questo giudizio di legittimità liquidate in C 3.200,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Così deciso in Roma nell'adunanza in camera di consiglio del