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Ordinanza — n. 29578/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal with defendant's consent, extinguishing the proceedings under Article 391.4 of the CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29578/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal, which was accepted by the defendant. The plaintiff, represented by Vitali Rossella, submitted a declaration of renunciation on May 24, 2021, which was subsequently endorsed by the respondent, Riva Angelo. Consequently, the court applied Article 391, paragraph 4, of the Code of Civil Procedure to avoid pronouncing a judgment on litigation costs, as the mutual agreement rendered the condemnation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4°, c.p.c.; When a party withdraws a cassation appeal and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished without a ruling on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure litigation costs mutual agreement cassation appeal party autonomy deposito tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 4°, c.p.c.
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Testo completo

2, ‘s 5 ORDINANZA sul ricorso 28391-2016 proposto da: CURTO COSIMO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ROSSELLA VITALI per procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro RIVA ANGELO, rappresentato e difeso dall'Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente — avverso la sentenza n. 3685/2016 della CORTE D'APPELLO DI MILANO, depositata in data 5/10/2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata dell'8/6/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA rilevato che: - il ricorrente, con atto del 24/5/2021 e depositato il 27/6/2019, sottoscritto dal suo difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - tale atto risulta sottoscritto, per accettazione, dal controricorrente; considerato che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell'adesione della relativa controparte, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391, comma 4°, c.p.c.);

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, 1'8 giugno 2021. Il idente rja n Ric. 2016 n. 28391 - Sez. 2 - CC dell'8 giugno 2021