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Ordinanza — n. 29577/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29577/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29577/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17593-2016 proposto da: BELLAMOLI ALDO, BELLAMOLI CESARE & FIGLIO ALDO S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato BARBARA PICCINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANILO CERPELLONI, giusta procura in atti; ricorrenti contro PROVINCIA DI VERONA, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CADEDDU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLAVIO LEARDINI, giusta procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 472/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che i ricorrenti Aldo Bellamoli e Bellamoli Cesare & Figlio Aldo s.a.s. videro accolta opposizione avverso intimazione di pagamento della somma di C 339.858,40 a mezzo ordinanza- ingiunzione della Provincia di Verona, per violazione dell'art. 33, co. 2, I.reg. 7/9/1982, n. 44 - si addebitava ad Aldo Bellamoli di avere estratto materiale da una cava oltre il quantitativo autorizzato e alla società la solidarietà nell'obbligazione -, avendo il Tribunale reputato che l'illecito si fosse prescritto, avendo allo stesso attribuito natura istantanea; che la Corte d'appello di Venezia, accolta l'impugnazione proposta dalla Provincia di Verona, rigettò l'opposizione, avendo valutato l'illecito permanente, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, in uno al contenuto della norma, la quale, non andava frazionata in due ipotesi (coltivazione abusiva e coltivazione abusiva con danno ambientale); che avverso la decisione d'appello gli appellati rimasti soccombenti propongono ricorso sulla base di tre motivi e che la Provincia di Verona resiste con controricorso; che all'approssimarsi dell'adunanza camerale dell'8 giugno 2021 veniva depositata memoria, con documenti, con la quale veniva dichiarata la morte in data 7 dicembre 2016 di Aldo Bellamoli e si concludeva per la pronuncia di cessazione della materia del contendere per morte dell'incolpato; considerato che, come varie volte chiarito da questa Corte, la morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'arte. 7 della I. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ. (Sez. 2, n. 6737, 7/4/2016, Rv. 639489; conf., Cass. nn. 22199/2010, 27650/2018); considerato, quanto al regolamento delle spese doversi precisare quanto segue: - il sopravvenire della morte della persona alla quale viene contestata la violazione amministrativa, estinguendo questa impedisce di oltre procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale; - diversamente deve affermarsi laddove l'evento estintivo non riguardi tutti i soggetti incolpati, poiché l'addebito risulti contestato anche a soggetti non persone fisiche o anche a più persone fisiche, stante che in tal caso la Corte conosce delle doglianze e, quindi, è in condizione di accertare la soccombenza virtuale (è da presumere che proprio in ragione di ciò la citata Cass. n. 22199/2010 regolò le spese, a dispetto della parimenti citata Cass. n. 27650/2018, la quale dispose non esservi luogo a provvedere); - nell'ipotesi qui in rassegna il decesso di Aldo Bellamoli, unico soggetto al quale si addebitava la violazione amministrativa, facendo venir meno l'obbligazione, esonerando, quindi, per forza di cose, la società solidalmente obbligata, impedisce l'oltre procedere e, perciò stesso, non consente di formulare prognosi virtuale di sorta sull'epilogo;

Regesto Legislator

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art. 372 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 29577/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 472/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che i ricorrenti Aldo Bellamoli e Bellamoli Cesare & Figlio Aldo s.a.s. videro accolta opposizione avverso intimazione di pagamento della somma di C 339.858,40 a mezzo ordinanza- ingiunzione della Provincia di Verona, per violazione dell'art. 33, co. 2, I.reg. 7/9/1982, n. 44 - si addebitava ad Aldo Bellamoli di avere estratto materiale da una cava oltre il quantitativo autorizzato e alla società la solidarietà nell'obbligazione -, avendo il Tribunale reputato che l'illecito si fosse prescritto, avendo allo stesso attribuito natura istantanea; che la Corte d'appello di Venezia, accolta l'impugnazione proposta dalla Provincia di Verona, rigettò l'opposizione, avendo valutato l'illecito permanente, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, in uno al contenuto della norma, la quale, non andava frazionata in due ipotesi (coltivazione abusiva e coltivazione abusiva con danno ambientale); che avverso la decisione d'appello gli appellati rimasti soccombenti propongono ricorso sulla base di tre motivi e che la Provincia di Verona resiste con controricorso; che all'approssimarsi dell'adunanza camerale dell'8 giugno 2021 veniva depositata memoria, con documenti, con la quale veniva dichiarata la morte in data 7 dicembre 2016 di Aldo Bellamoli e si concludeva per la pronuncia di cessazione della materia del contendere per morte dell'incolpato; considerato che, come varie volte chiarito da questa Corte, la morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'arte. 7 della I. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ. (Sez. 2, n. 6737, 7/4/2016, Rv. 639489; conf., Cass. nn. 22199/2010, 27650/2018); considerato, quanto al regolamento delle spese doversi precisare quanto segue: - il sopravvenire della morte della persona alla quale viene contestata la violazione amministrativa, estinguendo questa impedisce di oltre procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale; - diversamente deve affermarsi laddove l'evento estintivo non riguardi tutti i soggetti incolpati, poiché l'addebito risulti contestato anche a soggetti non persone fisiche o anche a più persone fisiche, stante che in tal caso la Corte conosce delle doglianze e, quindi, è in condizione di accertare la soccombenza virtuale (è da presumere che proprio in ragione di ciò la citata Cass. n. 22199/2010 regolò le spese, a dispetto della parimenti citata Cass. n. 27650/2018, la quale dispose non esservi luogo a provvedere); - nell'ipotesi qui in rassegna il decesso di Aldo Bellamoli, unico soggetto al quale si addebitava la violazione amministrativa, facendo venir meno l'obbligazione, esonerando, quindi, per forza di cose, la società solidalmente obbligata, impedisce l'oltre procedere e, perciò stesso, non consente di formulare prognosi virtuale di sorta sull'epilogo;

Parole chiave

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abuso di sostanze pratiche vietate violazione degli oneri dell'autorizzazione autorizzazione di estrarre materiali dipendenza da alcol sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 372 cod. proc. civ
689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17593-2016 proposto da: BELLAMOLI ALDO, BELLAMOLI CESARE & FIGLIO ALDO S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato BARBARA PICCINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANILO CERPELLONI, giusta procura in atti; ricorrenti contro PROVINCIA DI VERONA, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CADEDDU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FLAVIO LEARDINI, giusta procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 472/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che i ricorrenti Aldo Bellamoli e Bellamoli Cesare & Figlio Aldo s.a.s. videro accolta opposizione avverso intimazione di pagamento della somma di C 339.858,40 a mezzo ordinanza- ingiunzione della Provincia di Verona, per violazione dell'art. 33, co. 2, I.reg. 7/9/1982, n. 44 - si addebitava ad Aldo Bellamoli di avere estratto materiale da una cava oltre il quantitativo autorizzato e alla società la solidarietà nell'obbligazione -, avendo il Tribunale reputato che l'illecito si fosse prescritto, avendo allo stesso attribuito natura istantanea; che la Corte d'appello di Venezia, accolta l'impugnazione proposta dalla Provincia di Verona, rigettò l'opposizione, avendo valutato l'illecito permanente, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, in uno al contenuto della norma, la quale, non andava frazionata in due ipotesi (coltivazione abusiva e coltivazione abusiva con danno ambientale); che avverso la decisione d'appello gli appellati rimasti soccombenti propongono ricorso sulla base di tre motivi e che la Provincia di Verona resiste con controricorso; che all'approssimarsi dell'adunanza camerale dell'8 giugno 2021 veniva depositata memoria, con documenti, con la quale veniva dichiarata la morte in data 7 dicembre 2016 di Aldo Bellamoli e si concludeva per la pronuncia di cessazione della materia del contendere per morte dell'incolpato; considerato che, come varie volte chiarito da questa Corte, la morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'arte. 7 della I. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ. (Sez. 2, n. 6737, 7/4/2016, Rv. 639489; conf., Cass. nn. 22199/2010, 27650/2018); considerato, quanto al regolamento delle spese doversi precisare quanto segue: - il sopravvenire della morte della persona alla quale viene contestata la violazione amministrativa, estinguendo questa impedisce di oltre procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale; - diversamente deve affermarsi laddove l'evento estintivo non riguardi tutti i soggetti incolpati, poiché l'addebito risulti contestato anche a soggetti non persone fisiche o anche a più persone fisiche, stante che in tal caso la Corte conosce delle doglianze e, quindi, è in condizione di accertare la soccombenza virtuale (è da presumere che proprio in ragione di ciò la citata Cass. n. 22199/2010 regolò le spese, a dispetto della parimenti citata Cass. n. 27650/2018, la quale dispose non esservi luogo a provvedere); - nell'ipotesi qui in rassegna il decesso di Aldo Bellamoli, unico soggetto al quale si addebitava la violazione amministrativa, facendo venir meno l'obbligazione, esonerando, quindi, per forza di cose, la società solidalmente obbligata, impedisce l'oltre procedere e, perciò stesso, non consente di formulare prognosi virtuale di sorta sull'epilogo;

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione della violazione amministrativa. Così deciso il giorno 8 giugno 2021 Il Pesidente (Se