Ordinanza — n. 29385/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA;c“),,n s - ORDINANZA sul ricorso 23556-2019 proposto da: BALAJO ALMAMY rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDINE PACITTI; - ricorrente - contro PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE; - intimato - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 3637/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 342 c.p, art. 360 c.p; Ordinanza — n. 29385/2021 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. 23556/2019 PREMESSO CHE 1. Balajo Almamy, cittadino del Gambia, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. Il Tribunale rigettava la domanda e il ricorrente impugnava la decisione. L'adita Corte d'appello di Roma, con sentenza 31 maggio 2019, n. 3637, dichiarava il gravame inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto le argomentazioni del Tribunale non erano state attaccate dall'appellante.
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;c“),,n s - ORDINANZA sul ricorso 23556-2019 proposto da: BALAJO ALMAMY rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDINE PACITTI; - ricorrente - contro PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE; - intimato - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 3637/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
58. R.G. 23556/2019 PREMESSO CHE 1. Balajo Almamy, cittadino del Gambia, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. Il Tribunale rigettava la domanda e il ricorrente impugnava la decisione. L'adita Corte d'appello di Roma, con sentenza 31 maggio 2019, n. 3637, dichiarava il gravame inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto le argomentazioni del Tribunale non erano state attaccate dall'appellante.
2. Avverso la decisione della Corte d'appello di Roma Balajo Almamy propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno si è costituito "al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa". CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo con il quale si contesta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., e violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c. Il motivo è inammissibile.
Il ricorso contesta il mancato accoglimento della domanda di protezione sotto il profilo della credibilità del racconto, della situazione di violenza e instabilità diffusa in Gambia e della integrazione del ricorrente in Italia, senza rapportarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in quanto il Ministero intimato non si è difeso nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 14 gennaio 2021. Il Presidente (Rosa Maria Di Virgilio) + , IJT Ì d i-m55.r ,77ALAR/Cej Je