Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29169/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on contract breach, ruling partial performance does not bar cost recovery claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29169/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the appeal filed by the clients against the appellate court's order requiring them to pay the contractor for remaining construction work. The clients argued that the lower court erred in not addressing the wall's structural quality and that the contractor's partial breach should have barred any cost quantification. The court held that the appellate court correctly recognized the contractor's entitlement to compensation only for useful work performed, without needing to find the breach of 'minor importance' to validate the claim for performance costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1460 cod. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: A claim for specific performance costs is not barred by the contractor's partial breach if the non-breaching party has unduly benefited from the work performed.

Parole chiave

Generato dall'IA
contract specific performance partial breach of contract cost of useful work omission of fact appellate court review aggiudicazione d'appalto edile controprestazione arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1460 cod. civ.
GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda giudiziale, per quel che residua ancora d'utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - accolta eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod.
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
il residuo; ritenuto che i committenti ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di due motivi e che l'intimata resiste con controricorso; considerato che il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, n.
Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
il residuo; ritenuto che i committenti ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di due motivi e che l'intimata resiste con controricorso; considerato che il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, n.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83
civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.
art. 1460 cod. civ
GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda giudiziale, per quel che residua ancora d'utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - accolta eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
art. 1455 cod. civ
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis d

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 3472 del 2008
Cass. n. 98 del 2019
altresì Cass. n. 98 del 2019;
Cass. n. 936 del 2010
Cass. n. 936 del 2010)» (in senso difforme, Cass.
Cass. n. 8912, 4/5/2016
S.U. n. 8053/2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 28219-2016 proposto da: ALDRIGO STEFANO, RAPACIOLI NICOLETTA, RAPACIOLI MAURO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE, 5, presso lo studio dell'avvocato MARCO BENVENUTI, che li rappresenta e difende AMTnMM MAPUE2T' - ricorrenti - contro EDILSEGALINI DI SEGALINI ANTONIO & C SNC IN PERSONA DI LEGALI RAPP.TI E SOCI AMMINISTRATORI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI SALICE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 756/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere Dott.

GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda giudiziale, per quel che residua ancora d'utilità, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - accolta eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. dei committenti Mauro, Aldrigo Stefano e Nicoletta Rapacioli, il Tribunale di Piacenza rigettò la domanda, con la quale l'appaltatore, Edilsegalini di Segalini Antonio & c. s.n.c., aveva chiesto condannarsi i Rapacioli al pagamento del residuo compenso per le svolte opere edili; - la Corte d'appello di Bologna, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'appaltatore, valutato il costo delle attività necessarie ad assicurare al muro la necessaria stabilizzazione, condannò i committenti a corrispondere alla s.n.c. il residuo; ritenuto che i committenti ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di due motivi e che l'intimata resiste con controricorso; considerato che il primo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., assumendo che la Corte locale aveva errato a non giudicare l'opera priva delle qualità essenziali, a nulla rilevando che il muro potesse essere stabilizzato attraverso l'intervento di ripristino suggerito dal ctu, non supera il vaglio d'ammissibilità, per le ragioni che seguono: - l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014); non residuano spazi per ulteriori ipotesi di censure che investano il percorso motivazionale, salvo, appunto, l'ipotesi del difetto assoluto di motivazione, che qui non ricorre, avendo la sentenza impugnata accertato puntualmente, sulla scorta della ctu, che attraverso opera di "intervento stabilizzante" non distruttivo era possibile eliminare i difetti dell'opera, ponendo a carico dell'impresa appaltatrice il costo di esso; ritenuto che con il secondo motivo i Rapacioli deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., lamentando erroneità della sentenza per non essersi limitata, constatato l'inadempimento della controparte (pur parziale) a rigettarne la domanda, essendo precluso, a quel punto, la diversa opzione di quantificare il costo necessario per il ripristino a regola d'arte; considerato che la censura deve essere rigettata, dovendosi osservare quanto segue: - secondo l'indirizzo che più convince «la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, non rilevando in tale contesto che l'inadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza in quanto a tale nozione l'art. 1455 cod. civ. fa riferimento come limite alla domanda di risoluzione del contratto e non a quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l'esigenza di prevedere l'operatività del rimedio della risoluzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale (Cass. n. 3472 del 2008; conf. altresì Cass. n. 98 del 2019;

Cass. n. 936 del 2010)» (in senso difforme, Cass. n. 8912, 4/5/2016); - tuttavia, la sentenza impugnata, al contrario di quel che affermano i ricorrenti, non si pone in contrasto con l'esposto principio, essendosi limitata a riconoscere all'impresa il compenso solo limitatamente all'opera utile, della quale i ricorrenti, diversamente, avrebbero goduto indebitamente, senza che, pertanto, abbia giudicato necessario che l'inadempimento fosse non di scarsa importanza al fine di giustificare l'eccezione d'inadempimento; considerato che i ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis d