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Ordinanza — n. 29161/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares matter ended due to parties' settlement agreement, dismissing the appeal on procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29161/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ended following a voluntary settlement agreement reached by all parties. Although the appeal challenged a prior judgment regarding property co-ownership shares and litigation costs, the parties had already resolved the controversy through a notarized transaction. Consequently, the court ruled that the appeal became inadmissible due to the lack of standing, as the dispute no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 3; Art. 383; Art. 384 c.p.c.: When parties settle a dispute during the cassation phase, the Court must declare the subject matter ended, rendering the appealed judgment ineffective without treating it as a new inadmissibility.

Parole chiave

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cessazione materia contendere transazione giudiziale inammissibilità sopravvenuta disinteresse sopravvenuto conflitto di interessi azione di divisione dell'eredità petizione d'eredità controversie patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 3 c.p.c.
Art. 383 c.p.c.
Art. 384 c.p.c.
Art. 1, comma 17, Legge 228/2012
Non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
art. 392 c.p
11264 del 2011, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte distrettuale; - riassunto .il giudizio ex art. 392 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 8980 del 2018
Cass. n. 13636 del 2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17567/2017 R.G. proposto da DELL'ACCIO CATALDO e DELL'ACCIO DARIO, rappresentati e difesi dall'Avv. Adolfo Riitano unitamente all'Avv. Bruno Riitano, con procura speciale in calce al ricorso e con domicilio eletto in Roma, via Romeo Romei n. 19, presso lo studio degli stessi difensori; - ricorrenti - contro DELL'ACCIO MARIANANDA, DELL'ACCIO FRANCESCO, DELL'ACCIO MORE e DELL'ACCIO SILVIO, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Carnevale con procura speciale rilasciata a margine del controricorso e con domicilio in Roma, via Gabriele Camozzi n. 1, presso lo studio del medesimo difensore; - con troricorrenti - • contro DELL'ACCIO MICHELE e DELL'ACCIO CLAUDIO; - intimandi - avverso la . sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3573 depositata il 4 giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2021 dal Consigliere Milena Falaschi. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12049 del 2002, respingeva l'opposizione alle delibere di comproprietà di beni immobili del 31.03.1998, notificata il 29/30.04.1998 da Cataldo, Michele, Claudio e Dario Dell'Accio nei confronti dei comunisti Silvio, Ettore, Mariananda e Francesco relativa alla gestione dei tre immobili caduti in comunione ereditaria ritenendo che l'individuazione delle quote dei singoli partecipanti alla comunione avesse scopo meramente strumentale e provvisorio ad assicurare la gestione dei beni comuni nell'interesse della comunione e di tutti i condomini; - siffatta decisione veniva condivisa anche dalla Corte di appello di Roma, adita da Cataldo e Michele Dell'Accio, con sentenza n. 4295 del 2009; - a seguito di ricorso per cassazione proposto dai medesimi Cataldo e Michele pell'Accio, la Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo, relativo alla determinazione delle quote, con decisione n. 11264 del 2011, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte distrettuale; - riassunto .il giudizio ex art. 392 c.p.c. dai Dell'Accio, Cataldo e Michele, il giudice del rinvio ha respinto il gravame rilevando che sulla base della espletata c.t.u. era emerso che le quote ereditarie spettanti a ciascuno dei soggetti in comunione ereditaria dei beni per legittima, per disposizione testamentaria e per rappresentazione corrispondevano, salvo qualche trascurabile arrotondamento del terzo decimale, alle singole quote attribuite nelle tabelle di cui al verbale dell'assemblea del 31.03.1998, con compensazione integrale delle spese processuali; - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Roma ricorrono Cataldo e Michele Dell'Accio, sulla base di un unico motivo relativo alla disposta compensazione delle spese; - resistono con controricorso i soli Marinda, Francesco, Ettore e Silvio Dell'Accio, rimasti intimandi Claudio e Michele Dell'Accio (nei confronti dei quali non risulta essersi perfezionata la notificazione del ricorso); - in data 12.02.2021 è stata depositata in cancelleria dichiarazione, a firma congiunta di tutte le parti, finalizzata ad ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo nelle more raggiunto una definizione bonaria della controversia, come da atto pubblico di transazione del 30 ottobre 2020, a firma del notaio dott.

Mattia Valente, repertorio n. 35263 raccolta n. 21614, allegato all'istanza deposistata. Per l'effetto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass., Sez.

Un., n. 8980 del 2018). Nulla va disposto quanto alle spese, avendo le parti nella transazione regolato anche tale profilo. Non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, perché la ratio di tale disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria ovvero per il rigetto, ma non per la cessazione di interesse ad una pronuncia sopravvenuta (cfr Cass. n. 13636 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda