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Ordinanza — n. 28860/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on contract commissioning, upholding factual finding of usufructuary as contractor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28860/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Luigi Salerno's appeal against a lower court ruling that revoked an injunction against Vincenzo Calogero Graziano. Salerno argued that Graziano, who held the bare ownership, was the true contractor, while the lower court found the works were commissioned by Maria Calogero, the usufructuary, based on her presence and age. The court affirmed that the lower court correctly evaluated converging factual indicators to attribute the contract to the usufructuary without requiring her to be formally summoned as an heir.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 112 c.p.c.; Art. 1411 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The court may determine the factual identity of the contract commissioner by evaluating converging indicia, such as presence at execution and age, even if the bare owner denies the relationship.

Parole chiave

Generato dall'IA
contract commissioning usufructuary rights bare ownership factual finding contractual attribution injunction revocation civil procedure appeal responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Art. 1411 c.c.
Art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.
e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. s.u. 2951/2016
In ogni caso, le contestazioni della titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio e la eventuale carenza di titolarità è rilevabile anche d'ufficio, se risultante dagli atti (Cass. s.u. 2951/2016).
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Testo completo

te Cgr" ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21379/2016 R.G. proposto da SALERNO LUIGI, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore L. Conte, con domicilio eletto in Roma, Via G. Bettolo n. 6, presso l'avv. Ulderico Capocasale. - RICORRENTE- contro GRAZIANO CALOGERO VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Lauro, con domicilio in Albano Laziale, Via Virgilio n. 104. - CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 980/2015, pubblicata in data 17.7.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28.5.2021, dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Luigi Salerno ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 258/1999 nei confronti di Calogero Graziano, a titolo di pagamento dei lavori extra- contratto descritti nella fatture nn. 38/98 del 22/12.1998, per un importo di £. 47.671.900 (€ 24.620,48), eseguiti presso l'immobile facente parte del complesso S. Lucia del Comune di Simeri Crichi. L'ingiunto ha proposto opposizione, sostenendo che i lavori erano stati commissionati dalla zia Grazia Calogero, divenuta usufruttuaria dell'immobile in virtù dell'esecuzione del preliminare di acquisto del bene.

Ha chiesto di revocare il provvedimento monitorio e di condannare il ricorrente al risarcimento dei danni per i difetti delle opere e per la mancata consegna del certificato di abitabilità, con domanda già proposta in un autonomo giudizio. Riuniti i due processi ed espletate la prova per testi e la consulenza tecnica, all'esito il Tribunale di Catanzaro - con sentenza n 458/201 - ha respinto l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dal Graziano, confermando l'ingiunzione di pagamento. Su appello dell'opponente, la Corte di Catanzaro ha riformato la decisione, revocando il decreto ingiuntivo e respingendo la domanda monitoria.

Secondo il giudice distrettuale, il rapporto contrattuale era intercorso con Maria Calogero, che aveva stipulato in proprio il preliminare di acquisto dell'immobile e aveva anche seguito l'esecuzione dei lavori, dato che Calogero Graziano era, all'epoca, ancora studente universitario. La cassazione della sentenza è chiesta da Luigi Salerno, con ricorso sviluppato in un unico complesso motivo. Calogero Vincenzo Graziano resiste con controricorso.

2. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.112 c.p.c., 1411 c.c. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.. Si imputa alla sentenza di aver ritenuto che i lavori fossero stati commissionati da Maria Calogero in quanto già parte del preliminare di acquisto, senza tener conto che, con l'atto pubblico del 3.9.1997, Vincenzo Calogero Graziano aveva acquistato la nuda proprietà dell'immobile, che i lavori erano stato ordinati dopo circa un anno dalla conclusione del contratto e che al resistente era stata anche trasmessa la fattura dei lavori n. 38/1998, riguardante opere diverse da quelle contemplate nel preliminare.

Si assume che il resistente non aveva mai contestato la propria legittimazione passiva e che il giudice non poteva rilevare d'ufficio il difetto di titolarità del rapporto sostanziale. Infine, i lavori extracontrattuali ammontavano ad C 6.60,85, mentre solo quelli di importo pari ad C 4462,20 erano stati contestati dall'opponente e comunque anche per questi ultimi ne era stata accertata la corretta esecuzione. La sentenza avrebbe trascurato la previsione del contratto relativa all'apposizione di un ringhiera a spese del venditore, opera poi richiamata anche nella fattura trasmessa al resistente, a dimostrazione dell'assunzione dell'obbligo di pagamento da parte del Graziano.

Secondo il ricorrente, i lavori erano stati commissionati dopo la stipula del preliminare ed erano diversi da quelli contemplati nel contratto.

3. Il ricorso è infondato. La censura appare rivolta ad ottenere un diversa imputazione del rapporto contrattuale, sollevando questioni pertinenti al merito, cui la sentenza impugnata ha dato motivata soluzione. La Corte ha logicamente posto in rilievo che Calogero Graziano non aveva neppure stipulato il preliminare di acquisto, essendo all'epoca studente universitario - e che la zia, Maria Graziano (usufruttuaria dell'immobile), oltre ad esser parte del contratto, aveva seguito i lavori oggetto di causa, desumendo da tali circostanze- in assenza di evidenze contrarie - che fosse stata quest'ultima a commissionare le opere.

La stessa prova per testi aveva condotto ad accertare l'esecuzione dei lavori, ma non ad individuare chi li avesse ordinati (cfr. sentenza, a pag. 4), né poteva ritenersi che, per effetto dell'estinzione dell'usufrutto, il Calogero fosse subentrato nel contratto di appalto, non essendo stato evocato in causa quale erede di Maria Calogero, nel frattempo deceduta.In definitiva, la pronuncia ha legittimamente valorizzato una pluralità di elementi indiziari convergenti, giungendo ad imputare il rapporto di appalto all'usufruttuaria con giudizio di fatto logicamente motivato, senza affatto sostenere né che i lavori fossero già contemplati nel preliminare, né che tenuta al pagamento fosse la promissaria acquirente in quanto tale.

E' invece risultato decisivo che la Graziano - oltre a figurare come parte del preliminare e ad aver stipulato detto contratto anche nell'interesse del nipote - avesse presenziato all'esecuzione dei lavori, essendo stata inoltre valorizzata anche la giovane età del resistente al momento dell'appalto. Trattasi - in definitiva - di accertamento in fatto che resiste alle contestazioni sollevate in questa sede di legittimità. Quanto all'omessa considerazione della previsione del preliminare, nel punto in cui elencava opere menzionate anche nella fattura comunicata al Graziano, trattasi di dato di fatto tutt'altro che decisivo, avendo il giudice distrettuale stabilito che la sola Maria Graziano era stata parte del preliminare e che si era in presenza di un contratto a favore del terzo, giustificandosi che a Graziano Calogero, quale beneficiario degli effetto del contratto, fosse comunicata la fattura, senza ciò presupporre necessariamente la sua qualità di committente.

Neppure è sussistente la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché, come ha dato atto il giudice di merito, Graziano Calogero aveva negato di aver ordinato l'esecuzione delle opere e quindi di esser titolare del rapporto sostanziale controverso, profilo su cui il giudice era tenuto a pronunciare, essendo la questione decisiva per l'accoglimento della domanda di pagamento. In ogni caso, le contestazioni della titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio e la eventuale carenza di titolarità è rilevabile anche d'ufficio, se risultante dagli atti (Cass. s.u. 2951/2016).

Il ricorso è respinto, con aggravio di spese liquidate in dispositivo.Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad C 200,00 per esborsi, ed C 2200,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis