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Ordinanza — n. 28291/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against enforcement notice, upholding valid service of process and procedural regularity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28291/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Maurizio Bisini's appeal against the Bologna Court of Appeal's confirmation of the dismissal of his opposition to an enforcement notice. The appellant argued irregular service due to a mismatch between the recipient's registered address and actual residence, as well as missing details on the receipt notice. The court ruled that factual residence prevails over registry data and confirmed the lower court's finding that all statutory notification formalities were correctly completed.

Regesto Legislator

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Art. 650, 138, 139, 140 cod. proc. civ.; The determination of actual residence for service purposes relies on factual evidence rather than registry records, and the lower court's assessment of notification regularity is binding absent legal error.

Parole chiave

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service of process actual residence enforcement notice procedural regularity registry data notification formalities dismissal of appeal notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 650 cod. proc. civ.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal Bisini ex art. 650 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare euro 18.320,00 oltre interessi in favore della società Edil Due.
Art. 138 cod. proc. civ.
Art. 139 cod. proc. civ.
Art. 140 cod. proc. civ.
La Corte d'appello ha confermato la decisione, rilevando la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. sia con riferimento al luogo, Via Turati n.
Art. 132 n. 4 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo, che denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n.
d.P.R. n. 115 del 2002, Art. 13 comma 1-quater
Con il secondo motivo, che denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n.
art. 650 cod. proc. civ
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal Bisini ex art. 650 cod. proc. civ.
art. 140 cod. proc. civ
La Corte d'appello ha confermato la decisione, rilevando la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/08/2017, n. 19387
Cass. 14/05/2013, n. 115550
Cass. 14/05/2013, n. 115550; Cass.
Cass. 22/12/2009, n. 26985
115550; Cass. 22/12/2009, n. 26985).
Cass. 19/08/2020, n. 17310
Cass. 31/05/2018, n. 13988
Cass. 31/05/2018, n. 13988; Cass.
Cass. 23/06/2017, n. 15737
13988; Cass. 23/06/2017, n. 15737).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27805-2016 proposto da: BISINI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 149, presso lo studio dell'avvocato GIULIO GONNELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato VITTORIO VECCHI; - ricorrente - contro FALLIMENTO EDIL DUE SRL IN PERSONA DEL CURATORE, PAOLAZZI CLAUDIO; - intimati - avverso la sentenza n. 685/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI; FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 26 aprile 2016, ha rigettato l'appello proposto da Maurizio Bisini avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 21089 del 2013, e nei confronti di Edil Due s.r.l. (già Edil Due di Paolazzi Claudio & C s.a.s.). 1.1. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal Bisini ex art. 650 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare euro 18.320,00 oltre interessi in favore della società Edil Due.

2. La Corte d'appello ha confermato la decisione, rilevando la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. sia con riferimento al luogo, Via Turati n. 96, in Bologna, ove il geom. Bisini aveva residenza effettiva, come era stato provato in corso di causa, sia con riferimento al procedimento notificatorio, che risultava completo delle formalità previste per tale modalità di notifica.

3. Per la cassazione della sentenza Maurizio Bisini ha proposto ricorso articolato in quattro motivi, notificato al Fallimento Edil Due s.r.l. ed a Claudio Paolazzi. Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 650, 138, 139 e 140 cod. proc. civ., e si contesta l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, che era stata fatta in un comune - Bologna - diverso da quello di residenza Palau - nonostante quest'ultimo fosse noto alla società ingiungente, come dimostrato dalla notifica del secondo atto di precetto, senza dire che il luogo di residenza sarebbe stato facilmente conoscibile con l'ordinaria diligenza. Ulteriormente, la notifica sarebbe irregolare in quanto l'avviso di ricevimento non conterrebbe l'indicazione del numero della raccomandata di comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto.

2. Con il secondo motivo, che denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., si deduce che la Corte d'appello si sarebbe limitata ad affermare che la residenza effettiva del ricorrente era collocata in un luogo diverso da quello risultante dall'anagrafe, e tale affermazione sarebbe frutto di erronea valutazione dei dati fattuali richiamati. Diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, la raccomandata di sollecito di pagamento, inviata al medesimo indirizzo di Via Turati n. 96, in Bologna, non era mai stata ritirata dal ricorrente, e la lettera in data 18 febbraio 2008 non conteneva la risposta alla raccomanda mai ritirata. La Corte d'appello, inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che l'azione esecutiva era stata promossa dopo il secondo precetto, notificato nella residenza anagrafica del ricorrente nel Comune di Palau, a riprova che la società ingiungente per prima non ritenesse regolare la notifica effettuata alla Via Turati n. 96, in Bologna.

3. Con il terzo motivo, che denuncia violazione degli artt.2909 cod. civ., 132, n. 4, cod. proc. civ. e nullità della sentenza, si lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto immotivatamente non rilevante la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 293 del 2010, passata in giudicato, che ha accertato la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo n. 1628 del 2008 e del relativo atto di precetto, e quindi n. 27805 del 2016 Picaroni est. dichiarato l'insussistenza del diritto della società Edil Due a procedere all'esecuzione forzata.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione dell'art.91 cod. proc. civ. e si contesta la condanna del Bisini alla rifusione delle spese del giudizio di appello, nonostante la contumacia della controparte.

5. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché attingono la medesima questione della regolarità della notifica del decreto ingiuntivo n. 1628 del 2008, sono privi di fondamento ove non inammissibili. 5.1. Non sussiste il vizio di motivazione denunciato ai sensi dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie (ex plurimis, Cass. 29/09/2016, n. 19312; Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053). Nella specie, la sentenza impugnata risulta argomentata e le ragioni esposte sono comprensibili e non contraddittorie.

6. Non sussistono le lamentate violazioni di legge processuale in tema di notifica. 6.1. Occorre in premessa ribadire che la Corte di cassazione, allorché è chiamata a decidere su un vizio in procedendo, ha poteri di diretto esame e valutazione degli atti e delle risultanze delle fasi processuali di merito, ma il suo potere di accertamento relativo al fatto processuale può dispiegarsi con ampiezza solo ove il giudice di merito, istituzionalmente deputato ad accertare i fatti, non abbia n. 27805 del 2016 Picaroni est. statuito sul punto, mentre invece, ove la relativa statuizione in fatto sia stata da quel giudice in concreto assunta, la stessa deve essere impugnata davanti alla Corte di cassazione con un mezzo appropriato, quale la denuncia di vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali del giudice di merito e del giudice di legittimità (ex plurimis, Cass. 28/09/2004, n. 19416). 6.2.

Nella fattispecie in esame, la Corte d'appello si è conformata alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni (ex plurimis, Cass. 03/08/2017, n. 19387;

Cass. 14/05/2013, n. 115550; Cass. 22/12/2009, n. 26985). Sul punto la Corte d'appello ha indicato gli elementi a suo giudizio convergenti nel senso che la residenza effettiva del geom. Bisini si trovasse in Bologna, alla Via Turati n. 96 (pag. 4), e, come si è detto in premessa. l'accertamento così svolto non è sindacabile sotto il profilo della violazione di legge, mentre appare congruo ed esaustivo sotto il profilo motivazionale, neppure correttamente attinto dal ricorrente. 6.3. Prive di fondamento sono anche le censure formulate con riferimento alla regolarità del procedimento di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ..

Correttamente la Corte di merito ha rigettato l'identica censura, evidenziando che erano state compiute le formalità del deposito di copia dell'atto presso la sede del Comune del n. 27805 del 2016 Picaroni est. luogo di notifica, di affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario, e di spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 6.4. Risulta inammissibile il terzo motivo di ricorso per difetto di specificità. Questa Corte ha più volte affermato che il principio della rilevabilità officiosa del giudicato esterno va coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso e che, pertanto, la parte ricorrente che deduca l'esistenza del giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (ex plurimis, Cass. 19/08/2020, n. 17310;

Cass. 31/05/2018, n. 13988; Cass. 23/06/2017, n. 15737).

7. Il quarto motivo di ricorso è privo di fondamento. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il giudizio di appello non si è svolto in contumacia. La società Edil Due si era costituita ed era rimasta presente fino all'interruzione del giudizio, conseguente alla dichiarazione di fallimento della stessa Edil Due. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha riconosciuto il diritto della società alla rifusione delle spese sostenute fino a quel momento.

8. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore n. 27805 del 2016 Picaroni est. importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Cort