Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28069/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on warranty claim, upholding appellate court's interpretation of damages scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28069/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed Celestini Sandro's cassation appeal against a second-instance judgment ordering him to pay damages to Mobili Paganini. Celestini argued the appellate court incorrectly expanded his liability to include structural building damage beyond the defective merchandise, and failed to examine the supply relationship with Imper Italia. The court rejected these claims, ruling that the appellate judge reasonably interpreted the plaintiff's request for damages to include the sun terrace restoration based on the citation act and party conclusions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: The appellate court's interpretation of a damage claim to include structural repairs, supported by the citation act and party submissions, does not constitute a violation of law or a failure to examine decisive facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
warranty claim damages scope appellate interpretation structural damage cassation appeal garanzia per i difetti della cosa caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo marchio di garanzia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Il primo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
112, 345 c.p.c., 1453 c.c.; nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4 c.p.c.)": la Corte d'appello nell'affermare che l'azione andava qualificata come azione ex art.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Il terzo motivo denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.); violazione eio falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
art. 1453 c.c
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, si ha consegna di aliud pro alio - che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art.
art. 1495 c.c
1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c.
art. 156, comma 2 c.p
4 c.p.c.) per error in procedendo, nonché per motivazione apparente o contraddittoria, in connessione con l'art. 156, comma 2 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 28234-2016 proposto da: CELESTINI SANDRO QUALE TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro DITTA MOBILI PAGANINI IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso lo studio dell'avvocato ANGELO GIULIANI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro IMPER ITALIA SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO- TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA - VIA G.B. VICO 31 presso lo studio degli avv.ti NICOLA BOSCO e ENRICO SCOCCINI rappresentata e difesa dagli avvocati G.PUTATURO, L.PUTATURO; -controrícorrente- avverso la sentenza n. 5756/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

20. R.G. 28234/2016 PREMESSO CHE 1. La ditta Mobili Paganini, dedotto di aver comprato una partita di guaina da Celestini Sandro, e che a causa dei vizi e scarsa qualità della medesima aveva subito dei danni, aveva convenuto in giudizio Celestini chiedendo che fosse condannato al "risarcimento del danno causato alla merce depositata" nel suo fabbricato e alla completa sostituzione della guaina difettosa. Celestini, costituendosi, aveva eccepito il decorso del termine di decadenza della garanzia per vizi e quello di prescrizione della relativa azione e che, in ogni caso, la guaina era stata acquistata dalla società Imper Italia s.p.a., che era la sola responsabile dei danni lamentati dall'attrice; la società Imper Italia era chiamata in giudizio e, costituendosi, aveva a sua volta dedotto la nullità della sua chiamata in causa e la decadenza della garanzia. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza 6 febbraio 2008, n. 19, rigettava le domande dell'attrice.

2. Contro la sentenza proponeva appello la ditta Mobili Paganini. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 30 settembre 2016, n. 5756, ha parzialmente accolto l'impugnazione e, in riforma della gravata pronuncia, ha condannato Celestini Sandro a risarcire il danno in favore di Mobili Paganini, danno quantificato in euro 25.313,60 (rivalutato in euro 26.000), e ha rigettato la domanda di manleva fatta valere da Celestini nei confronti di Imper Italia s.p.a.

4. Contro la sentenza ricorre per cassazione Celestini Sandro. Resistono con distinti controricorsi Mobili Paganini e Imper Italia s.p.a. Memoria è stata depositata dal ricorrente e dai controricorrenti Mobili Paganini e Imper Italia. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.1. Il primo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 112, 345 c.p.c., 1453 c.c.; nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4 c.p.c.)": la Corte d'appello nell'affermare che l'azione andava qualificata come azione ex art. 1453 c.c., trattandosi di consegna di aliud pro alio, ha violato le disposizioni sopra richiamate, dato che non si è limitata a dare una diversa qualificazione giuridica della vicenda, ma ha individuato una diversa domanda da parte dell'appellante che, attore in primo grado, non aveva mai sostenuto di agire per fare valere una ipotesi di consegna di aliud pro alio, né aveva chiesto la risoluzione del contratto di vendita invocando la sussistenza di tale fattispecie.

Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, si ha consegna di aliud pro alio - che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c. - qualora il bene venduto non sia soltanto privo di qualità essenziali, ma quando sia completamente diverso da quello pattuito, rivelandosi così funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico sociale della res venduta e quindi a fornire l'utilità richiesta (v., ad esempio, Cass. 7557/2017).

La qualificazione giuridica quale vendita di bene privo di qualità essenziali ovvero vendita di un aliud pro alio rientra tra i compiti del giudice di qualificazione dell'azione proposta, cosicché, a fronte della proposizione di una domanda di accertamento dei vizi, il giudice può qualificare d'ufficio l'azione come accertamento della vendita di un aliud pro alio, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite - come nel caso in esame - nel processo (v. in particolare Cass. n. 13925/2002).

2. Il secondo motivo lamenta "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 345, 163, 112, 132 c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4 c.p.c.) per error in procedendo, nonché per motivazione apparente o contraddittoria, in connessione con l'art. 156, comma 2 c.p.c. e con l'art. 111. della Costituzione": la Corte d'appello avrebbe dato un'interpretazione indebitamente estensiva del petitum articolato dall'attore, ritenendolo esteso al risarcimento del danno subito dalla struttura dell'immobile, quando invece in primo grado era stato richiesto soltanto il risarcimento del danno causato alla merce depositata nel fabbricato, interpretazione estensiva che comporterebbe la contraddittorietà della motivazione e la nullità della sentenza.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice d'appello, con argomentazioni plausibili e coerenti, ha interpretato il petitum della domanda del risarcimento del danno alla luce di quanto indicato nelle conclusioni, integrate con quanto contenuto nell'atto di citazione, ove era fatto espresso riferimento al danno subito dalla struttura dell'immobile, così intendendo la domanda come anche riferita ai danni subiti dal fabbricato e conseguentemente condannando il ricorrente a corrispondere la somma necessaria al ripristino del lastrico solare.

3. Il terzo motivo denuncia "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5 c.p.c.); violazione eio falsa applicazione di norme di diritto (art.360, n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 112, 115, 116 c.p.c., anche in combinato disposto fra loro", in quanto in relazione al rigetto della domanda di manleva proposta dal ricorrente nei confronti di Imper, la Corte d'appello non avrebbe considerato lo svolgimento dei rapporti di fornitura fra Celestini e Imper, così da un lato omettendo l'esame di un fatto decisivo e dall'altro lato violando le disposizioni sopra richiamate.

Il motivo è inammissibile. Il motivo si limita a invocare la mancata considerazione dei rapporti di fornitura in generale sussistenti fra Celestini e Imper, ma nulla ha dedotto in relazione a quanto affermato dalla Corte, ossia la mancata dimostrazione che la guaina poi venduta a Paganini fosse stata da lui correttamente ordinata, cosicché tra Celestini e Imper si fosse configurata una vendita di aliud pro alio, così come si è accertato essersi verificato nei confronti di Paganini. II. Il ricorso va quindi rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dei controricorrenti che liquida a favore di ciascuno in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza c