Cassation court dismisses appeal on servitude and distance violations, ruling the slope was artificial and requiring legal setbacks.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Adriana Bronzetti's appeal against the Second Instance Court's judgment regarding a dispute over a covered staircase and a boundary wall. The lower court had ordered the staircase to be moved to legal distance but rejected the claim to demolish the wall, finding the slope it contained to be natural rather than artificial. The Supreme Court rejected the appellant's arguments, holding that the Second Instance Court correctly assessed the evidence proving the slope was created by excavation works and that the wall served a containment function, thus precluding a review of distance violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 873 c.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: The court must evaluate evidence to determine if a slope is natural or artificial; a request to re-evaluate factual findings on the nature of a slope constitutes an inadmissible appeal to the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso 19797-2016 proposto da: BRONZETTI ADRIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'AMBA ARADAM, 22, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GRILLO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro BRONZETTI MARIA PIA, elettivamente domiciliata in 2021 ROMA, VIA TIMAVO 12, presso lo studio dell'avvocato 1064 ANGELO ANGELONI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2046/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2021 dal Consigliere Dott.
SERGIO GORJAN; Fatti di causa Maria Pia Bronzetti ebbe ad avviare lite, avanti il Tribunale di Viterbo sez. dist. di Montefiascone, avverso la germana Adriana Bronzetti assumendo d'aver, ad esito della divisione di un terreno, concordato con la germana la realizzazione di una servitù reciproca su strada mai realizzata per indisponibilità di questa; che la convenuta aveva realizzato una scala coperta, afferente il suo stabile, non a distanza legale e che la stessa aveva invaso, con le fondazioni del muretto di confine, il suo predio. L'attrice quindi chiedeva che la germana fosse obbligata ad ottemperare all'impegno di realizzare la strada, su cui esercitare la servitù reciproca, ad arretrare il muretto entro il suo predio e la scala sino alla distanza di legge.
Resistette Adriana Bronzetti, contestando a fondatezza dell'azione avversaria e proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale sempre in relazione al mancato rispetto delle distanze legali in relazione a costruzioni realizzate dalla sorella Maria Pia sul suo predio. Il Tribunale di Viterbo-Montefiascone accolse parzialmente entrambe le domande reciprocamente proposte - e per quanto ancora interessa - ordinò ad Adriana Bronzetti di arretrare la scala coperta sino a distanza di legge, mentre rigettava la sua pretesa di abbattimento del muro di contenimento realizzato sul suo fondo dalla germana Maria Pia.
Adriana Bronzetti propose gravame principale avanti la Corte d'Appello di Roma ed anche Maria Pia Bronzetti espose gravame incidentale, ed all'esito la Corte capitolina rigettò l'impugnazione principale in toto, mentre accolse quella incidentale, confermando la statuizione di arretramento della scala coperta ed il rigetto della domanda diretta all'abbattimento del muro di contenimento in quanto a distanza illegale. Osservava il Collegio romano con relazione alla scala coperta come le norme del P.R.G. del Comune di Montefiascone avevano natura integrativa del precetto ex art 873 cod. civ., siccome insegnava costantemente il Supremo Collegio, e come il muro oggetto di domanda riconvenzionale, eretto da Maria Pia Bronzetti, aveva la finalità di contenimento di scarpata naturale eppertanto non poteva considerarsi costruzione.
Avverso detta sentenza Adriana Bronzetti ha proposto ricorso per cassazione, strutturato su tre motivi, illustrato anche con nota difensiva. Ha resistito con controricorso Maria Pia Bronzetti. Ragioni della decisione Il ricorso proposto da Adriana Bronzetti s'appalesa infondato e va rejetto. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente denunzia violazione della norma ex art. 873 cod. civ., in quanto la Corte capitolina aveva erroneamente ritenuto integrativa della norma codicistica la previsione portata nel P.R.G. del Comune di Montefiascone e, comunque, non aveva tenuto conto della deroga alle distanze prevista da norma portata nella legge n° 21/09 della Regione Lazio in relazione agli ampliamenti di stabili esistenti.
La censura s'appalesa siccome infondata sotto entrambi i profili proposti. Anzitutto la censura afferente la natura integrativa della norma ex art 873 cod. civ. della previsione, in tema di distanza tra fabbricati e dai confini, presente nella norma regolamentare comunale, appare meramente apodittica poiché solo enunciata senza anche il confronto con la puntuale statuizione assunta sul punto dal Collegio romano, per giunta in adesione a costante insegnamento di questo Supremo Collegio. Quanto poi alla questione - novità di questo giudizio - dell'applicabilità nella specie della disciplina derogatoria in tema di distanze, portata nella legge regionale Lazio n° 21/09, basta osservare come il motivo pecchi, da un lato, di non autosufficienza e, dall'altro, di novità non risultando proposta nelle sedi di merito.
Difatti, posto che la questione non risulta esaminata in sede d'appello, parte ricorrente non può limitarsi a richiamare la norma regionale, ma ha pure l'onere di illustrare per quale ragione la sua costruzione trovasse legittimazione in sanatoria in base alla normativa regionale richiamata - già esistente quando il procedimento fu trattato nei gradi di merito -, che appare articolata e prevede casi specifici di sua applicabilità in ragione di situazioni fattuali date. Inoltre la questione risulta sollevata, ex novo, in questa sede di legittimità ed un tanto è bensì possibile - Cass. sez.
L n° 25863/18, Cass. sez. 3 n° 26906/14, Cass. sez. L n° 11792/03 - poiché si fonda sull'applicazione di una norma di diritto, ma ciò non deve importare anche un necessario esame dei presupposti di fatto per l'applicazione di detta nuova regola giuridica nel caso di specie. E, come dianzi chiarito, dalla lettura della complessiva disciplina - e non parcellizzata come fatto in ricorso - portata dalla citata legge regionale, appare evidente che la deroga alla disciplina in tema di distanze risulta conseguenza di una serie di condizioni fattuali afferenti alle specifiche caratteristiche dell'intervento edilizio da realizzare, si configura quindi nella specie l'esigenza di valutare la situazione di fatto per accertare se la norma regionale trova applicazione, ossia esattamente la questione giuridica regolata dagli arresti di legittimità dianzi citati.
Con la seconda doglianza Adriana Bronzetti lamenta violazione dell'alt 873 cod. civ. - con riguardo al rigetto della sua domanda di inosservanza delle distanze da parte della resistente nell'erigere suo manufatto - la Corte distrettuale ebbe malamente a ritenere che la scarpata contenuta dal muro sito sul fondo della resistente a distanza illegale fosse naturale, mentre risultava provato in causa che era il prodotto di lavori di sbancamento condotti dalla germana, sicché era da ritenere costruzione -. Con la terza ragione d'impugnazione la ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo, ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., in quanto il Collegio romano ha omesso di valutare la congruità delle conclusioni elaborate dal consulente tecnico, poiché non riportata, nell'elaborato e nemmeno nella risposta ai chiarimenti, la distanza dal confine del suo fondo del magazzino seminterrato realizzato da controparte.Inoltre la ricorrente lamenta che la Corte capitolina rigettò la sua domanda di ripristino delle quote originarie del terreno, alterate dai lavori disposti dalla germana, nonostante le prove versate in atti circa la realizzazione artificiale della scarpata sostenuta dal muro da ritenersi, così, non di contenimento ma vera e propria costruzione.
Le due censure sopra sunteggiate appaiono intimamente correlate, sicché risulta opportuna la loro trattazione unitaria e sono prive di fondamento giuridico. Difatti la Corte capitolina ha puntualmente messo in rilievo come il muro in questione non può esser ritenuto costruzione - e di conseguenza sono logicamente e giuridicamente irrilevanti le distanze al riguardo ed il loro omesso esame - poiché ha la funzione di contenere scarpata naturale, siccome insegna costantemente questo Supremo Collegio. Quindi ha esaminato gli elementi probatori, introdotti in causa dalla ricorrente a supporto della sua affermazione che la scarpata è il risultato dei lavori di sbancamento eseguiti nel 1994 dalla sorella, ed ha motivatamente ritenuto gli stessi non adeguati a supportare detto accertamento.
Pertanto la mera elaborazione di opzione valutativa di detti dati probatori alternativa rispetto all'apprezzamento fattone dal Collegio romano si risolve nell'inammissibile sollecitazione a questo Giudice di legittimità di procedere ad apprezzamento sul merito della controversia. Al rigetto del ricorso segue la condanna di Adriana Bronzetti al pagamento in favore di Maria Pia Bronzetti delle spese di questa lite di legittimità, liquidate in complessivi C 3.500,00, di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario siccome precisato in motivazione.
Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni processuali di legge per l'ulteriore pagamento del contributo unificato, ove dovuto. P. Q. M. ve\ Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a Maria Pia Bronzetti le spese di questo giudizio di legittimità, che tassa in complessivi C 3.500,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo la tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 1