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Ordinanza — n. 27712/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to non-justifiable defects in appellate court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27712/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without reaching the merits of the case. The appellants argued for various defects in the lower court's reasoning, including omitted motivation and contradictory statements regarding notarial acts and indemnity claims. The court rejected these grounds because the specific defect of contradictory motivation was no longer actionable under updated procedural law, and the remaining arguments were either already addressed or lacked sufficient basis.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 2 c.p.c.: The defect of contradictory motivation is no longer actionable under Art. 360, n. 5 c.p.c. as amended by D.L. 83/2012, and appeals based on it must be dismissed as inadmissible.

Parole chiave

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contradictory motivation inadmissible appeal cassation procedure procedural defect appellate reasoning restituzione di fondo ripetizione dell'indebito rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 2 c.p.c.
D.L. 83/2012
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R.
art. 360 c.p
art. 2697 c.c
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18622-2016 proposto da: MARETTO MASSIMILIANO, DI GIOACCHINO ANNALISA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO GIUSEPPE GUATTANI 14, presso lo studio dell'avvocato MICHELE PESIRI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro SPINELLI FRANCESCA, SORU LUIGI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO TORINO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro LUCARELLI MARIO, CIUFOLI SANDRA; - intimati - avverso la sentenza n. 3830/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

19. R.G. 18622/2016 PREMESSO CHE 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4503/2006, ha accolto la domanda di Luigi Soru e Francesca Spinelli di risoluzione del contratto preliminare che avevano stipulato quali promissari acquirenti di un immobile e di condanna dei convenuti promittenti venditori, Annalisa Di Gioacchino e Massimiliano Maretto, alla restituzione della somma di euro 15.943,71, versata a titolo caparra. Gli attori avevano dedotto che dopo la stipulazione del preliminare e prima del definitivo il notaio da loro scelto aveva rilevato la presenza di irregolarità catastali dell'immobile.

2. Contro la sentenza proponevano appello principale Annalisa Di Gioacchino e Massimiliano Maretto; Luigi Soru e Francesca Spinelli proponevano appello incidentale lamentando la mancata ctndanna delle 44. controparti al pagamento di una somma pari al doppio caparra e la mancata condanna al risarcimento del danno. La Corte d'appello di Roma - con sentenza 19 giugno 2015, n. 3830 - ha respinto l'appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, ha accolto la domanda di risarcimento fatta valere dagli appellati, condannando gli appellanti a pagare loro euro 5.088,11.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione Annalisa Di Gioacchino e Massimiliano Maretto. Resistono con controricorso Luigi Soru e Francesca Spinelli. Memoria è stata depositata dai ricorrenti e dai controricorrenti. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. Il primo motivo contesta "omessa motivazione sulla rilevanza dei dati catastali ai fini dell'individuazione dell'oggetto della compravendita": la Corte d'appello avrebbe omesso di argomentare in merito all'impossibilità di determinare l'oggetto del contratto di compravendita, in considerazione dell'inesattezza dei dati catastali e dell'incerta consistenza dell'immobile.Il motivo è inammissibile. La Corte d'appello ha infatti estesamente risposto alle censure del primo motivo di gravame, che contestava l'affermata impossibilità di determinare l'oggetto del contratto, ritenendo provata tale impossibilità alla luce delle prove documentali (certificazione catastale originaria dell'immobile, nota di trascrizione dell'atto del 1960, atto di vendita del 1997) e della testimonianza del notaio Paolillo.

2. Il secondo motivo fa valere "contraddittoria motivazione in merito alla mancata produzione del contratto di compravendita del 1960 e alla vendita del 2002 a rogito del notaio Capalbo, contraddittoria distinzione tra le dichiarazioni del notaio Paolillo, in veste di testimone preventivamente reso edotto del contenuto delle domande, e quelle del notaio Capalbo, in veste di pubblico ufficiale". Il motivo è inammissibile. Anzitutto, il vizio invocato, la contraddittorietà della motivazione, è vizio non più configurabile a seguito delle modifiche del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. di cui al d.l. 83/2012. In ogni caso, la Corte ha plausibilmente e coerentemente argomentato in ordine alla mancata produzione dell'atto di vendita del 1960 (v. pp. 8 e 10 della sentenza impugnata) e in ordine alla irrilevanza della successiva vendita a terzi del bene promesso in vendita a Soru e Spinelli.

3. Il terzo motivo denuncia "contraddittoria motivazione sulla domanda di manleva" in quanto la Corte d'appello, avendo confermato la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare, avrebbe dovuto condannare i danti causa dei ricorrenti, Lucarelli e Ciufoli, a manlevarli dalla condanna pronunciata dalla sentenza di primo grado. Il motivo è inammissibile in quanto, come si è già visto nel precedente motivo, non è più denunciabile il vizio di contraddittorietà della motivazione. In ogni caso, i ricorrenti non si confrontano con gli argomenti spesi dalla Corte d'appello, in particolare circa la mancata produzione dell'atto di acquisto stipulato da Lucarelli e Ciufoli con il loro dante causa.4.

Il quarto motivo contesta "violazione dell'art. 2697 c.c., mancato assolvimento dell'onere della prova e motivazione insufficiente" in relazione alla condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno, quantificato nella somma di euro 3.098,74 (rivalutata in euro 3.950,89), pari all'ammontare della provvigione versata alla società che aveva curato la mediazione della vendita. Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte d'appello ha affermato che il fatto dell'avvenuto pagamento di 6 milioni di lire a titolo di mediazione non è stata oggetto di contestazione e su tale profilo nulla dicono i ricorrenti.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solito al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in