Cassation court dismisses appeal for mixing legal errors with procedural defects in a lawyer fee case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the municipality against a lower court ruling ordering it to pay a lawyer's fees. The appellant argued for violations of civil procedure codes regarding the assessment of legal necessity and contract validity, but the court found these grounds inadmissible. The decision was based on the improper mixing of distinct legal errors with procedural defects and the lack of specific focus on individual grievances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 e 4 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 375, ult. co. c.p.c.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant mixes heterogeneous legal and procedural defects without isolating specific grievances, thereby failing to assign the task of distinguishing individual complaints to the court of jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 6938-2016 proposto da: COMUNE SANT'ANTONIO ABATE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G PALUMBO 3, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MAGLIONE; - ricorrente - contro MANDARA FRANCESCO; 2020 - intimato - 1745 avverso la sentenza n. 4/2016 del TRIBUNALE di TORREc ANNUNZIATA, depositata il 04/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di I consiglio del 10/09/2020 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO; Rilevato che :
è stata impugnata dal Comune di SantiAntortio Abate la sentenza n. 4/2015 del Tribunale di Torre Annunziata con ricorso fondato su tre ordini di motivi e non resistito con controricorso delta parte intimata. Con il provvedimento oggetto del ricorso in esame l'anzidetto Tribunale, in funzione di Giudice di appello ed in sede di giudizio di rinvio, riformava la gravata decisione n. 2452/2004 del Giudice di Pace di Gragnano e, per l'e accertata -come in atti- la natura di competenze professionali maturate dall'avvocato Mandara Francesco, condannava il succitato ricorrente Comune al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di euro 1.127,17.
La sentenza d'appello oggetto dell'odierno ricorso veniva, come innanzi già accennato, pronunciata in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n,15403 del 4 luglio 2014, con la quale veniva cassata precedente pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata n. 350/2008, la quale ultima aveva già riconosciuto al predetto Mandara il pagamento della complessiva somma di euro 1.127,17. Nell'occasione questa Corte riteneva omessa dalla pronuncia del Tribunale del 2008 la valutazione circa il fatto "se l'incarico del quale si chiedeva il pagamento dovesse essere incluso o potesse essere escluso dalla convenzione" fra il professionista ed il Comune.Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato che 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell'art. 384 c.p.c. in relazione all'art. 360, n.ri 3 e 4 c.p.c.. Il motivo non può essere accolto. Nessuna violazione - a differenza di quanto prospettato con l'odierno ricorso- vi è stata nel giudizio di rinvio in relazione all'accertamento della "esuberanza" o meno rispetto alla convenzione di assiblenza legale inter partes di quanto richiesto dai professionista intimato per l'assistenza legale prestata in favore del Comune nel giudizio promosso dal curatore del fallimento Villa dei Pini.
In effetti, con la decisione oggetto del ricorso in esame, il Tribunale di Torre Annunziata non ha fatto altro che rivalutare -come richiesto da ques d Corte con la citata sentenza del 2014- se la suddetta assistenza legale rientrava o meno nel novero degli incarichi di cui alla convenzione intervenuta fra il Comune ricorrente ed il professionista. Con il medesimo motivo qui in esame si svolgono, invero, altre e promiscue censure di varia natura ed, in particolare, viene mossa doglianza, in relazione all'art. 360, co. 1 nn. 3 e 4, per aver il giudice di rinvio erroneamente ritenuto non cassata la sentenza sul punto dell'accertamento della nullità_ della convenzione del 1993 tra il professionista ed il Comune nella parte in cui prevedeva una deroga ai minimi professionali".
Orbene, al di là dei profili di palese inammissibilità (ex plurimis Cass, n.ri 19443/2011, (5.11) 91/2015, 6735/2016) dette varie ulteriori ed eterogenee censure pure svolte, come detto, promiscuamente, deve evidenziarsi quanto segue. La pretesa invalidità della seilleriza gravata per errore dovuto al aver ritenuto "non cassata la sentenza (n.d.A.: precedente) sul punto dell'annullamento della nullità" della citata convenzione di cui innanzi è infondata. Infatti nell'originario atto di citazione veniva richiesto li corrispettivo per la svolta attività professionale "in applicazione delle tariffe" e non già della convenzione.
Nel rimettere al Giudice del rinvio la valutazione del "carattere esuberante o meno" del comspettivo rispetto alla succitata convenzione appare chiaro che/ ove ritenuta detta "esuberanza" ogni altra questione, come quella svolta ed in esame, sull'intervenuta giudicato o meno in ordine alla nullità della convenzione è oggi del tutto ininfluente. Il motivo va, dunque e nel suo complesqo, respinto.2.- Con il secondo motivo dei ricorso si deducono promiscuamenle vizi di plurima indole e natura quali , in sintesi : violazione dell'art. 24 L. 749/1942 e violazione di varie norme di legge concernenti eterogenee questioni, nonchè omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art.360, n. 5 c.p.c. il motivo è inammissibile.
Lo svolgimento, con mescolanza e sovrapposizione di eterogenee argomentazioni, costituisce motivo di non ammissibilità del ricorso. 1k motivo, così come proposto, wintroduce cumulativamente ed inestricabilmente vizi eterogenei (vizi motivazionali, errores in iudicando ed in procedendo) senza individuare specificamente singolarmente doglianze e devolvendo al giudice di legittimità il compito di isolare te singole censure" ( Cass. S.U. n, 9100/2015 e Cass. n.ri 6735/2016, 7656/2016 e 12926/2016). 3.- Con il terzo motivo si deducono promiscuamente eterogenei vizi di varia natura in modo simmetrico a quanto dedotto con il motivo esposto in precedenza.
Pertanto anche il presente motivo non può, conseguentemente, che essere dichiarato inammissibile così come quello precedente_ 4.- Il ricorso deve, per ldnto, essere rigettato.5.- Nulla va statuito quanto alle spese di lite, stante il mancato svolgimento di difese da parte dell'intimato. 6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'utteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile