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Ordinanza — n. 27424/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal citing lack of credibility and insufficient evidence of generalized violence in Nigeria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27424/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the asylum appeal filed by a Nigerian citizen against the rejection of his subsidiary protection and humanitarian permit requests. The applicant alleged land disputes, police extortion, and the murder of his mother, but the lower court found his testimony inconsistent and failed to prove generalized armed conflict in his home region. The Supreme Court upheld the dismissal, ruling that the applicant did not meet the legal thresholds for protection due to the lack of credible evidence regarding the situation in Edo State.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.lgs. 251/2007; Art. 3 CEDU: The court must assess the credibility of the applicant's narrative and the existence of generalized violence; a claim is rejected if the applicant fails to provide sufficient evidence of a well-founded fear of persecution or indiscriminate violence.

Parole chiave

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subsidiary protection humanitarian permit credibility assessment generalized violence asylum rejection Nigeria Edo State Article 3 ECHR domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 251/2007
2, 3, 5, 6 e 14 del d.lgs. 251/2007 e 8 del d.lgs.
d.lgs. 25/2008
251/2007 e 8 del d.lgs. 25/2008, artt.
d.lgs. 286/1998
25/2008, 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998, 2 e 10 Cost., 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
286/1998, 2 e 10 Cost., 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
2 CEDU, oltre al vizio di motivazione (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) e inosservanza dell'obbligo imposto al giudice dall'art.
art. 132, n. 4 c.p.c.
3 e 5 c.p.c.) e inosservanza dell'obbligo imposto al giudice dall'art. 132, n. 4 c.p.c., nonché omesso/errato esame di fatti decisivi in ordine alla domanda di protezione sussidiaria;
art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
3 e 5 c.p.c.) e inosservanza dell'obbligo imposto al giudice dall'art. 132, n.
art. 370 c.p.c.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, in quanto il controricorso del Ministero, per la sua aspecificità, non essendo neppure chiaramente riferibile alla vicenda in esame, non presenta i requisiti minimi di cui all'art. 370 c.p.c.
art. 360, comma 1 c.p
286/1998, 2 e 10 Cost., 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 360, comma 1 c.p.c.
art. 111 Cost
e art. 111 Cost.), per motivazione apparente e senza sufficiente istruttoria nell'esame della domanda di protezione umanitaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25048-2019 proposto da: OMORUYI PAUL, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO PRATICO', giusta delega in atti; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso decreto di rigetto n. cronol. 4585/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 05/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;

63. R.G. 25048/2019 PREMESSO CHE 1. Omoruyi Paul, cittadino della Nigeria, adiva il Tribunale di Torino in seguito al rigetto da parte della Commissione territoriale della domanda di protezione, chiedendo il riconoscimento della protezione c.d. sussidiaria o, in subordine, del permesso per motivi umanitari. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di essere stato costretto a lasciare la Nigeria in quanto la popolazione di un'altra comunità, dapprima pacificamente e poi con violenza, aveva occupato dei terreni di sua proprietà, di avere denunciato il fatto alla polizia che aveva però chiesto di essere pagata per procedere, che la madre era stata uccisa e lui era riuscito a scappare e a lasciare il proprio paese. Il Tribunale, con decreto 5 luglio 2019, n. 4585, ha rigettato il ricorso.

2. Avverso la decisione del Tribunale di Torino, Onnoruyi Paul propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi:

1) il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 5, 6 e 14 del d.lgs. 251/2007 e 8 del d.lgs. 25/2008, artt. 2 CEDU, oltre al vizio di motivazione (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) e inosservanza dell'obbligo imposto al giudice dall'art. 132, n. 4 c.p.c., nonché omesso/errato esame di fatti decisivi in ordine alla domanda di protezione sussidiaria;

2) il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del d.lgs. 251/2007, 8 e 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998, 2 e 10 Cost., 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 360, comma 1 c.p.c. e art. 111 Cost.), per motivazione apparente e senza sufficiente istruttoria nell'esame della domanda di protezione umanitaria. I motivi non possono essere accolti. Alla rubrica che distingue tra primo e secondo motivo, segue una trattazione articolata in lettere, in cui vi è una prima parte di contestazione del giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente, operato dal Tribunale, cui segue una contestazione relativa al giudizio di insussistenza di una situazione di generalizzato conflitto armato o indiscriminata violenza nell'Edo State, regione di provenienza del ricorrente, con infine una contestazione del diniego della protezione c.d. umanitaria.

Circa il primo profilo, relativo al giudizio di non credibilità, il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione, seguendo i criteri dettati dall'art. 3 del d.lgs. 251/2007, in particolare sottolineando l'incoerenza e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese, anche alla luce dei documenti prodotti, né al riguardo sono decisivi i rilievi formulati dal ricorrente attenendo a valutazioni di merito che spettavano al Tribunale, ovvero a circostanze non determinanti (quali la distanza tra Oka e Benin City). Quanto al profilo concernente la situazione della regione di provenienza del ricorrente, il motivo deduce che il Tribunale ha utilizzato fonti del 2015, senza però indicare fonti successive che si pongano in contrasto con quanto affermato dal Tribunale circa la insussistenza di una situazione di generalizzato conflitto armato o indiscriminata violenza nell'Ed° State, così non permettendo a questa Corte di valutare la fondatezza della censura.

Quanto infine al rigetto della domanda di protezione umanitaria, il motivo si prospetta del tutto generico senza dare alcun elemento circa la situazione soggettiva del ricorrente, limitandosi a considerazioni generali circa il rilascio della suddetta protezione. II. Il ricorso deve quindi essere rigettato.Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, in quanto il controricorso del Ministero, per la sua aspecificità, non essendo neppure chiaramente riferibile alla vicenda in esame, non presenta i requisiti minimi di cui all'art. 370 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2992, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della se