Cassation court dismisses appeal against traffic fine due to lack of specific evidence regarding translation and document format.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific details regarding the alleged translation errors and document format violations. The appellant merely asserted that essential elements were not translated into Italian and that the notice did not match the legal model, without transcribing the actual document or proposing a comparative analysis. Consequently, the court could not verify the factual allegations, leading to the dismissal of all three grounds of appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1, comma 1 R.D.L. n. 1796/1925; Art. 7 Convention of Strasbourg; The appeal is inadmissible when the appellant fails to provide specific details or evidence to allow the court to verify the alleged violation of statutory requirements regarding language and document format.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12669-2017 proposto da: WAGNER HEIDRUN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO n. 36-B, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO PETROCCHI - ricorrente - contro CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - intimata - avverso la sentenza n. 3835/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 17/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con ricorso al Giudice di Pace di Firenze Wagner Heidrun proponeva opposizione avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada contestando, per quanto ancora rileva, la redazione dello stesso in lingua tedesca, e non invece in lingua italiana.
Nella resistenza della Provincia di Firenze, il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 5288/2014, rigettava l'opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione il Wagner ed il Tribunale di Firenze, con la sentenza impugnata, n. 3835/2016, emessa nella resistenza della Città metropolitana di Firenze, rigettava il gravame. Propone ricorso avverso detta decisione il Wagner affidandosi a tre motivi. La Città Metropolitana di Firenze, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 1, primo comma, del R.D.L. n. 1796 del 1925, in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 1982 ed all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Poiché la lingua ufficiale degli atti promananti dai pubblici uffici è l'italiano, il ricorrente censura la decisione del Tribunale nella parte in cui essa avrebbe erroneamente affermato: da un lato, che la norma sulla redazione degli atti in italiano si applicherebbe soltanto agli atti processuali; dall'altro lato, che tutti gli elementi essenziali della contestazione sarebbero stati tradotti in italiano nel provvedimento notificato al Wagner, mentre così non sarebbe. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 383 del D.P.R. n. 495 del 1992, in Ric. 2017 n. 12669 sez. 52 - ud. 20-05-2021 -2- relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché l'atto notificatogli non sarebbe corrispondente al modello previsto dalla richiamata disposizione.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, ratificata in Italia con legge n. 149 del 1983, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe considerato che detta norma prescrive la notifica degli atti nella loro lingua originaria, salvo il diritto del destinatario di chiederne la traduzione nella propria lingua. Ad avviso del Wagner, dunque, la notificazione sarebbe stata valida ov'essa fosse stata eseguita in italiano, salvo il suo diritto a chiedere la traduzione dell'atto in tedesco, ma non sarebbe invece valida la notificazione eseguita direttamente in tedesco, con traduzione in italiano.
Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La sentenza impugnata afferma, all'esito di un accertamento in punto di fatto, che "Nel caso in esame, è stata notificata un'autonoma verbalizzazione conforme al modello previsto dall'art. 383, quarto comma, C.d.S., sia da un punto di vista formale (perché contenente tutti gli elementi previsti a pena di nullità dall'art. 201, primo comma, C.d.S. e dall'art. 383, primo comma, Reg. att. C.d.S.), sia da un punto di vista sostanziale, in quanto, chiaramente, idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa all'interessato" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Il ricorrente contesta il richiamato passaggio della motivazione sostenendo che: Ric. 2017 n. 12669 sez. 52 - ud. 20-05-2021 -3- 1) con il primo motivo, che non tutti gli elementi essenziali dell'atto sarebbero stati riportati anche nella traduzione in lingua italiana;
2) con il secondo motivo, che il verbale notificatogli non sarebbe conforme allo schema previsto dall'art. 383, primo comma, del regolamento di attuazione del codice della strada, adottato con D.P.R. n. 495 del 1992. Il primo motivo difetta di specificità, perché il ricorrente non riporta il contenuto del verbale che gli è stato notificato: assume semplicemente che una parte di esso non sarebbe stata tradotta in lingua italiana, ma non si trascrive detta parte, non consentendo in tal modo al collegio di procedere alla verifica del vizio denunciato.
Identico limite presenta il secondo motivo, nel quale il ricorrente non riporta il modello che si assume conforme alla previsione dell'art. 383 del D.P.R. n. 495 del 1992, né propone un raffronto tra lo stesso ed il provvedimento che in concreto gli è stato notificato. Anche in questo caso, dunque, la censura non pone il collegio in condizione di verificare il vizio di non corrispondenza dell'atto al modello legale denunciato dal Wagner. Ambedue le censure, dunque, non sono idonee a superare l'accertamento di fatto contenuto nella decisione impugnata, secondo cui il verbale notificato al ricorrente era conforme al modello legale e conteneva tutti gli elementi previsti dalla norma del regolamento di attuazione al codice della strada.
L'inammissibilità dei primi due motivi implica l'inammissibilità anche della terza censura, poiché il giudice di merito ha ritenuto, come detto in esito ad un accertamento in fatto non adeguatamente attinto dalle prime due doglianze, Ric. 2017 n. 12669 sez. 52 - ud. 20-05-2021 -4- che la notificazione in concreto eseguita dall'amministrazione era conforme al modello legale, essendo stata notificata al ricorrente un'autonoma verbalizzazione contenente gli elementi essenziali dell'atto, secondo lo schema legale previsto dal codice della strada e del relativo regolamento attuativo.
In definitiva, il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto —ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002— della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 20 maggio 2021. Il Presidente (L. Orilia) IL U. 4,1.