Italian court dismisses appeal regarding hidden defects in repair contract, ruling notice must target the actual contractor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court judgment that awarded damages for corrosion caused by a faulty windshield repair. The appellant argued the notice of hidden defects was timely, but the court found it was sent only to the car dealer, not the actual repair shop. Consequently, the court held that the notice failed to meet statutory requirements because it did not address the specific contractor responsible for the work.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2226 c.c.; In contracts for work, a notice of hidden defects must be directed to the actual contractor; a notice sent to a third party with no direct responsibility for the work does not prevent the loss of the right to claim.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20523-2016 proposto da: FRATELLI CAPEZZUOLI DI CAPEZZUOLI ARMANDINO SNC, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SPARANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIACOMO LUDDI, PIETRO MILAZZO; - ricorrente - contro LO PRESTI GIACOMO rappresentato e difeso dall'avv.to ANTONIO CARDILE; - controricorrente - nonchè contro SEA SOCIETA' EUROPEA AUTOCARAVAN; Ric. 2016 n. 20523 sez. 52 - ud. 12/05/2021 - intimata - avverso la sentenza n. 714/2016 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 14/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott.
LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. Giacomo Lo Presti citava in giudizio la società Mobilvetta Design e l'autofficina Fratelli Capezzuoli, ritenendoli responsabili a titolo di responsabilità aquiliana e contrattuale per aver agito con negligenza ed imperizia e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni da corrosione cagionati alla carrozzeria del camper da lui acquistato, oltre a quelli subiti per non aver potuto fruire del mezzo a partire dal giugno 2003. In particolare, l'attore esponeva di aver affidato nel 1998 alla carrozzeria fratelli Capezzuoli, su indicazione della società Mobilvetta Design, il proprio camper modello yacht 65 per provvedere alla sostituzione del parabrezza che, essendo difettoso, provocava infiltrazioni d'aria.
La carrozzeria dei fratelli Capezzuoli aveva provveduto alla sostituzione del cristallo e alla guarnizione del parabrezza dietro il compenso di lire 2.332.800. L'attore, nei primi giorni del mese di giugno del 2003, a seguito di un violento acquazzone, aveva constatato che il parabrezza del camper presentava consistenti infiltrazioni d'acqua. 1.1 Le convenute si costituivano in giudizio, contestando le domande dell'attore e, la Mobilvetta, eccependo anche l'incompetenza territoriale del giudice di pace di Messina.
2. Il giudice di pace di Messina accoglieva l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo territorialmente competente ai Ric. 2016 n.20523 sez. 52 - ud. 12/05/2021 sensi degli articoli 19 e 20 c.p.c. il giudice di pace di Firenze o di Poggibonsi.
3. Giacomo Lo Presti proponeva appello avverso la suddetta sentenza e il Tribunale di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, con sentenza parziale dichiarava la competenza territoriale del foro di Messina. Successivamente, disposta ad espletata la prova per testimoni ed effettuata la consulenza tecnica d'ufficio, condannava l'autofficina fratelli Capezzuoli al pagamento in favore del Lo Presti di € 4000 più Iva. In particolare, il Tribunale evidenziava che dalla consulenza tecnica d'ufficio era emersa la responsabilità della carrozzeria fratelli Capezzuoli che in occasione della riparazione effettuata nel 1998 aveva montato il parabrezza in maniera non corretta, mentre doveva escludersi la responsabilità della società Mobilvetta, non essendo emersi difetti costruttivi del medesimo parabrezza.
Il Tribunale rigettava le eccezioni di prescrizione e decadenza formulate dalla società convenuta. Quanto all'eccezione di prescrizione, non si trattava di una ipotesi di responsabilità extra contrattuale, mentre quella di decadenza, ai sensi dell'articolo 2226 c.c. era infondata perché la scoperta del vizio occulto era emersa nel giugno del 2003 e, dunque, il termine non era decorso. In particolare, quanto all'obbligo di tempestività della denuncia a seguito della scoperta del vizio, il Tribunale richiamava la testimonianza di Antonia Brancatelli, moglie dell'attore, che aveva evidenziato che il vizio era emerso nel giugno del 2003, a seguito di un violento acquazzone, allorché si era verificata la presenza di consistenti infiltrazioni d'acqua tra cristallo e guarnizione.
Tale dichiarazione doveva considerarsi precisa, circostanziata ed utilizzabile ai fini della decisione. Il Tribunale quantificava i danni sulla base di quanto rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, tenendo conto del possibile Ríc. 2016 n.20523 sez.S2 - ud.12/05/2021 deterioramento del bene in conseguenza del tempo trascorso e applicando pertanto una riduzione del risarcimento.
4. La società Fratelli Capezzuoli di Capezzuoli Armandino snc già autocarrozzeria f.11i Capezzuoli Armando e Graziano snc ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.
5. Giacomo Lo Presti ha resistito con controricorso.
6. S.E.A. Società Europea Autocaravan s.p.a. (già Mobilvetta Design s.p.a.) è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; mancata tempestiva denunzia del vizio al prestatore d'opera e, di conseguenza, violazione o falsa applicazione dell'articolo 2226 c.c., dell'articolo 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c. Nel complesso piena fondatezza dell'eccezione di prescrizione e di decadenza formulate in corso di causa. A parere della società ricorrente, nonostante la tempestiva eccezione di decadenza dall'azione per mancata denuncia nel termine di otto giorni dalla scoperta, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata la tempestività della denuncia del vizio.
Infatti, ai sensi dell'articolo 2697 c.c. incombe integralmente sul committente l'onere di provare di aver denunciato tempestivamente il vizio. Nella specie la lettera di denuncia del vizio era stata inviata dal Lo Presti unicamente alla società Mobilvetta e non alla ricorrente. Invece, la denuncia del vizio deve essere fatta al prestatore d'opera, nel caso di specie la ricorrente, sicché non avrebbe valore la denuncia effettuata a terzi, quale appunto la società Mobilvetta.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio; mancata tempestività della denuncia del vizio al prestatore d'opera e, di conseguenza, violazione Ric. 2016 n. 20523 sez. 52 - ud. 12/05/2021 e falsa applicazione dell'articolo 2226 c.c. e dell'articolo 2697 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c. - Fondatezza dell'eccezione di prescrizione e di decadenza formulata in corso di causa dal ricorrente. La censura è in parte ripetitiva della precedente, sotto il profilo della mancanza di prova della tempestività della denuncia. In sintesi, la testimone - moglie dell'attore Lo Presti - aveva affermato che il vizio era emerso nel mese di giugno del 2003 mentre la lettera raccomandata di denuncia era del 12 giugno del 2003, dunque non sarebbe stata provata con certezza la tempestività della stessa, ben potendo il vizio risalire ai primi giorni di giugno.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione ed errata applicazione degli articoli 1218, 1223 e 2226 c.c. e dell'articolo 195 c.p.c., errata e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. La censura attiene alla ritenuta sussistenza del danno fondata su una consulenza tecnica d'ufficio gravemente difettosa in quanto svolta senza tenere in considerazione le foto dell'epoca, senza una documentazione che descrivesse l'intervento del 1998 e senza tener conto degli interventi successivi effettuati sul parabrezza dal Lo Presti che avrebbero interrotto il nesso di causalità. Il ricorrente censura anche la quantificazione del danno, calcolato sulla base di un periodo di tempo di 12 anni successivi all'asserita emersione del vizio, senza che nel corso di tale periodo vi fosse stato alcun intervento riparativo da parte del Lo Presti.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento determina l'assorbimento dei restanti. Il committente, ai sensi dell'articolo 2226 c.c., a pena di decadenza deve denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. Nel caso di specie il Tribunale Ric. 2016 n.20523 sez. S2 - ud. 12/05/2021 ha ritenuto che la denuncia effettuata dal Lo Presti con la lettera raccomandata del 12 giugno 2003 fosse tempestiva. Osserva il collegio che la suddetta raccomandata del 12 giugno 2003 è stata inviata esclusivamente alla Mobilvetta Design spa, mentre la denuncia doveva essere indirizzata alla ricorrente che aveva effettuato la riparazione del camper nel 1998.
Da quanto emerge dalla lettura della sentenza e degli atti delle parti, infatti, la riparazione effettuata dall'autocarrozzeria f.11i Capezzuoli si era fondata su un rapporto del tutto autonomo rispetto a quello intercorrente tra la Società Mobilvetta design e il Lo Presti, essendosi la prima limitata ad indirizzare il Lo Presti presso la suddetta officina per effettuare la riparazione. A riprova dell'autonomia dei due rapporti vi è la circostanza che il Lo Presti per l'intervento riparatore corrispose alla f.11i Capezzuoli lire 2.332.800. Pertanto, stante l'autonomia del rapporto intercorso tra la parte ricorrente e il Lo Presti, quest'ultimo per non incorrere nella decadenza ex art. 2226 c.c. avrebbe dovuto denunciare tempestivamente il vizio alla carrozzeria dei fratelli Capezzuoli.
La denuncia indirizzata - esclusivamente - alla Mobilvetta non è idonea a impedire la decadenza nei confronti dell'effettivo prestatore d'opera, in quanto fondata su un presupposto diverso, costituito dal difetto di costruzione del mezzo che è stato escluso dal giudice dell'appello sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio (pag. 7 della sentenza impugnata). In definitiva, il primo motivo è fondato, i restanti motivi sono assorbiti, la sentenza deve essere cassata e il giudice del rinvio dovrà fare applicazione del seguente principio di diritto:
In tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c., la denuncia deve essere effettuata nei confronti dell'effettivo prestatore d'opera, sicché non è idonea ad impedire la decadenza la denuncia, anche se tempestiva, effettuata nei confronti di un soggetto Ric. 2016 n.20523 sez. S2 - ud. 12/05/2021 terzo che, pur avendo un rapporto diretto con il committente, non abbia alcuna diretta relazione con il prestatore d'opera e che risulti del tutto estraneo in ordine alla responsabilità per i vizi riscontrati.
2. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato del Tribunale di Messina che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato del Tribunale di Messina che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 12/05/2021. IL PR