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Ordinanza — n. 27367/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27367/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27367/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Silvestrini Massimiliano e Silvestrini Cabina, rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del ricorso dall'Avvocato Vinicio Sabatini, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Crimi in Roma, via Silvio Pellico n.

Regesto Legislator

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art. 83 cod. proc. civ, art. 380 bis cod. proc. civ, art. 1667 cod. civ, art. 1176 cod. civ, art. 115 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 27367/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 15240/2016. distinta da quella originaria e svincolata pertanto dai termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1667 cod. civ., è del tutto conforme all'orientamento di questa Corte ( Cass. n. 14815 del 2018; Cass. n. 62 del 2018). Il terzo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e violazione degli artt. 1667 e 2226 cod. civ., censurando la decisone impugnata per avere ascritto la causa delle lesioni tra il vecchio ed il nuovo fabbricato ad un difetto di costruzione, eliminabile fin dall'inizio con l'inserimento di un lamierino tra la nuova e la vecchia struttura, laddove le lesioni erano invece imputabili ai movimenti che la struttura sviluppa a ridosso del giunto tecnico.

Parole chiave

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responsabilità dell'architetto difetti di costruzione ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori responsabilità dell'appaltatore contratto di manutenzione spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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art. 83 cod. proc. civ
e dell'art. 83 cod. proc. civ., risulta espressamente rinunziato dai ricorrenti con la memoria depositata ai sensi dell'art.
art. 380 bis cod. proc. civ
civ., risulta espressamente rinunziato dai ricorrenti con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 1667 cod. civ
distinta da quella originaria e svincolata pertanto dai termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1667 cod. civ., è del tutto conforme all'orientamento di questa Corte ( Cass.
art. 1176 cod. civ
civ., violazione dell'art. 1176 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
e dell'art. 115 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto la responsabilità dell'impresa nonostante che la sua diligenza sia stata accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio e nonostante che essa abbia operato sulla base delle istruzioni ed ordini impartitigli dal direttore dei lavori.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Silvestrini Massimiliano e Silvestrini Cabina, rappresentati e difesi per procura alle liti a margine del ricorso dall'Avvocato Vinicio Sabatini, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Crimi in Roma, via Silvio Pellico n.

2. Ricorrenti contro Condominio I Portici in Giulianova, in persona del suo amministratore arch. Attilio Falchi, rappresentato e difeso per procura alle liti a margine del controricorso e ricorso incidentale dall'Avvocato Vincenzo Lo Sterzo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Maurizio Bellucci in Roma, via Giulio Cesare n.

71. Controricorrente-Ricorrente incidentale e Cartone Luigi. Intimato L-- R.G. N. 15240/2016. avverso la sentenza n. 376 della Corte di appello dell'Aquila depositata il 12. 4. 2016. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 17. 6. 2016 Silvestrini Massimiliano e Silvestrini Cabina, quest'ultima in qualità di unica erede di Di Giacomoantonio Pasqualino, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 376 del 12. 4. 2016, notificata il 21. 4. 2016, della Corte di appello dell'Aquila, che, in accoglimento dell'appello proposto dal Condominio I Portici in Giulianova ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato Di Giacomoantonio Pasqualino e Silvestrini Massimiliano, quali soci della cessata società Edil Disi s.n.c., esecutrice dei lavori, e Cartone Luigi, quale direttore dei lavori, al pagamento della somma di euro 2.056,00, oltre rivalutazione ed interessi, necessaria per l'eliminazione dei vizi riscontrati nei lavori appaltati relativi alla esecuzione di un bagno comune, costruito a ridosso di una struttura portante, costituiti da lesioni nella zona di congiunzione tra il vecchio ed il nuovo fabbricato e sulle piastrelle del bagno suddetto.

La Corte territoriale, dopo aver respinto l'eccezione di difetto di legittimazione dell'amministratore condominiale al rilascio della procura alle liti per la proposizione dell'appello e l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia, a sostegno della conclusione adottata rilevava che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il vizio lamentato non poteva ascriversi a difetto di manutenzione nel periodo successivo al completamento dell'opera, essendosi manifestato da subito ed essendo stato denunziato dal condominio già con la lettera del 31. 7. 2002, affermando quindi, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che esso configurava un difetto nella esecuzione dell'opera addebitabile sia alla ditta appaltatrice che al direttore dei lavori.

Il Condominio I Portici resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Cartone Luigi non si è invece costituito. Parte ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.R.G. N. 15240/2016. Il primo motivo del ricorso principale proposto da Silvestrini Massimiliano e Silvestrini Cabina, che denunzia violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 1117, 1130, 1131, 1655, 1667 e 1668 cod. civ. e violazione dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 83 cod. proc. civ., risulta espressamente rinunziato dai ricorrenti con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. e quindi non deve essere esaminato.

Il secondo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 1667 e 2226 cod. civ., con riferimento al rigetto delle eccezioni, sollevate dagli appellati, di decadenza e di prescrizione dell'azione di garanzia proposta dalla controparte. I ricorrenti assumono che tale conclusione, motivata dal rilievo che, a seguito della segnalazione del condominio, l'impresa appaltatrice aveva eseguito un sopraluogo e provveduto ad eseguire i lavori di riparazione, riconoscendo così l'esistenza dei vizi denunziati, è frutto di una errata lettura di tutti gli atti processuali, da cui risultava invece che: la soluzione adottata per eliminare l'inconveniente era stata ordinata dall'amministratore del condominio e dal direttore dei lavori e quindi eseguita dall'impresa, senza alcun riconoscimento dei difetti da parte di quest'ultima; che i lavori di tale secondo intervento terminarono il 5. 4. 2000 mentre la lettera di contestazione è del 31. 7. 2002, ben oltre quindi i termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 1667 e 2226 cod. civ.; che con il secondo intervento l'impresa si era limitata ad eseguire la soluzione tecnica indicata dal direttore dei lavori, senza assumere alcuna nuova obbligazione.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. In particolare il mezzo è inammissibile in quanto investe un accertamento di fatto, ossia il riconoscimento del difetto lamentato da parte dell'impresa appaltatrice, che, in quanto tale, è demandato dalla legge alla competenza esclusiva del giudice di merito e non è censurabile in sede di giudizio di cassazione. Il mezzo è peraltro anche infondato, atteso che la conclusione accolta dalla Corte di appello, laddove ha ravvisato nel riconoscimento da parte dell'impresa dei difetti insorti in sede di esecuzione l'assunzione di una nuova obbligazione,, R.G.

N. 15240/2016. distinta da quella originaria e svincolata pertanto dai termini di prescrizione e decadenza previsti dall'art. 1667 cod. civ., è del tutto conforme all'orientamento di questa Corte ( Cass. n. 14815 del 2018; Cass. n. 62 del 2018). Il terzo motivo del ricorso principale denunzia violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e violazione degli artt. 1667 e 2226 cod. civ., censurando la decisone impugnata per avere ascritto la causa delle lesioni tra il vecchio ed il nuovo fabbricato ad un difetto di costruzione, eliminabile fin dall'inizio con l'inserimento di un lamierino tra la nuova e la vecchia struttura, laddove le lesioni erano invece imputabili ai movimenti che la struttura sviluppa a ridosso del giunto tecnico.

In ogni caso la Corte è incorsa in errore nell'attribuire la responsabilità del difetto all'impresa, la quale aveva agito sulla base delle istruzioni ricevute dal direttore dei lavori e quindi senza autonomia. Il motivo è inammissibile, in quanto investe nuovamente l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, questa volta in ordine alle cause dei danni riscontrati, sollecitando questa Corte ad un sindacato sull'apprezzamento delle risultanze istruttorie e, sulla loro base , ad una nuova ricostruzione del fatto non consentiti nel giudizio di legittimità.

La censura in ordine alla omessa valutazione della circostanza secondo cui l'impresa avrebbe operato sulla base delle istruzioni ricevute dal direttore dei lavori e quindi senza alcuna autonomia è anch'essa inammissibile, oltre che per la ragione sopra esposta, anche perché nuova, non risultando dalla lettura del ricorso e della sentenza impugnata che tale tema sia stato sollevato nel giudizio di merito e quindi abbia formato oggetto di discussione tra le parti. Il quarto motivo del ricorso principale denunzia, infine, violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 1176 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto la responsabilità dell'impresa nonostante che la sua diligenza sia stata accertata dalla consulenza tecnica d'ufficio e nonostante che essa abbia operato sulla base delle istruzioni ed ordini impartitigli dal direttore dei lavori.

R.G. N. 15240/2016. Anche questo motivo non può essere scrutinato, tenuto conto che esso non denunzia errori di diritto ma si limita a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio da parte di questa Corte. L'unico motivo del ricorso incidentale proposto dal condominio resistente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia compensato per la metà le spese, oltre che del primo grado, anche del secondo grado di giudizio, nonostante l'integrale accoglimento dell'appello.

Il mezzo è infondato atteso che la compensazione delle spese di lite risulta espressamente giustificata dalla Corte territoriale in ragione del fatto che la domanda risarcitoria avanzata dal condominio è stata accolta solo in parte, così applicando nella regolamentazione delle spese processuali, in conformità all'orientamento di questa Corte, il criterio dell'esito finale della lite, il quale va riferito unitariamente e globalmente al giudizio, senza che rilevi che in una fase o grado di esso la parte abbia conseguito un esito favorevole ( Cass. n. 6369 del 2013 ).

Il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale comporta la compensazione delle spese di questo giudizio. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa tra le parti le spese di giudizio. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale. Così decis