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Ordinanza — n. 27359/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; unilateral withdrawal extinguishes proceedings without opposing party acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27359/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant unilaterally withdrew the lawsuit. Although the appellant's attorney accepted the counterclaim, the court ruled that such acceptance is not legally required for the withdrawal to take effect. Consequently, the proceedings terminated immediately without any ruling on litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, as it produces the res judicata effect of the contested judgment.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation appeal extinction of proceedings res judicata litigation costs revoca dell'opposizione rinuncia alla concessione conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
Art. 306 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
23840/2008)- Gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 306 c.p
Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
art. 390 c.p
306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
art. 391 c.p
23840/2008)- Gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- Gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art.
Cass. n. 2317/2016
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 2639-2016 proposto da: BLUISH SAS DI SOFFICI CRISTIANO IN PERSONA DEL SOCIO ACCOMANDATARIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MATERA 23-A, presso lo studio dell'avvocato FABIO GERMANI, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE CORTAZZO; - ricorrente - contro VF ITALIA SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE38, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BOGGIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRICIA DE MASI TADDEI VASOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2727/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; FATTO E DIRITTO La Bluish sas di Soffici Cristiano ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale era stata respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della V.F. Italia in relazione al pagamento del "contributo di ingresso" conseguente alla cessazione del rapporto di agenzia. La V.F. Italia ha resistito con controricorso. Con atto ritualmente comunicato in Cancelleria, la Bluish sas di Soffici Cristiano ha rinunciato al ricorso con contestuale accettazione della V.F.

Italia.. Ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- Gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). Ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. Nella specie, l'atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione del contro ricorrente.

Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcunk statuizione sulle spese. P.Q. M . Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data