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Ordinanza Interlocutoria — n. 27107/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends appeal to allow false claim filing regarding power of attorney validity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27107/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court authorized the filing of a false claim against the appellant's power of attorney while suspending the appeal proceedings. Although the appellant argued the claim lacked specific evidence and the power of attorney was invalid, the court found sufficient elements to proceed. Consequently, the case was suspended for 60 days to allow the parties to resume the trial before the competent tribunal in Bologna.

Regesto Legislator

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Art. 221 c.p.c.; Art. 222 c.p.c.; Art. 355 c.p.c.: The court may authorize a false claim incidentally in an appeal if elements of falsity are indicated, suspending the proceedings to allow resumption before the original trial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
querela di falso potestà di agire sospensione processo riassunzione giudizio competenza tribunale procura speciale falsità scrittura allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 221 c.p.c.
Art. 222 c.p.c.
Art. 355 c.p.c.
Cò avrebbe imposto la riassunzione del giudizio di appello, nelle more sospeso, nel termine di sei mesi (trattandosi di giudizio pendente in epoca anteriore al 4 luglio 2009) che doveva farsi decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi fissato ai sensi dell'art. 355 c.p.c.
art. 355 c.p
Cò avrebbe imposto la riassunzione del giudizio di appello, nelle more sospeso, nel termine di sei mesi (trattandosi di giudizio pendente in epoca anteriore al 4 luglio 2009) che doveva farsi decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi fissato ai sensi dell'art. 355 c.p.c.
art. 372 cod. proc. civ
Nella specie va peraltro affermata l'ammissibilità della querela di falso alla luce dei precedenti di questa Corte, secondo cui la querela di falso è proponibile nel giudizio di cassazione solo quando concerna documenti attinenti al relativo procedimento, che possano essere prodotti ai sensi dell'art. 372 cod.
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Ordinanza Interlocutoria — n. 11065/2026 — snciv
Italian Court dismisses false signature plea, remitting case to Tribunal for trial on merits.
Ordinanza — n. 7234/2025 — snciv
Cassation court dismisses false claim appeal due to lack of standing and procedural errors in first instance. The court rejects the appeal against the appellate court's decision. The court ruled that the appellant lacked standing to file the false claim. The court found the first instance judge failed to properly address the procedural requirements. The court held that the expert report's probabilistic conclusions were insufficiently justified. The court determined the appellant did not demonstrate the falsity of the signatures. The court dismissed the appeal based on lack of interest and procedural defects. The court rejected the claim because the appellant had no legal standing. The court found the first instance judge erred in applying the relevant law. The court concluded the appeal was inadmissible due to lack of standing.
Ordinanza — n. 1373/2023 — snciv
Cassation court allows appeal against administrative fine, quashing lower court's dismissal of forgery claim due to procedural errors.
Sentenza — n. 43637/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeals for tardiness and lack of evidence regarding apocryphous lawyer signature on notice.
Ordinanza — n. 40819/2023 — snpen
Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a qualified defense attorney.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 33158-2019 proposto da: SEPPI LUISA, rappresentata e difesa dall'avvocato LIA GUGLIOTTA giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro PEZZINI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO COLAFIGLIO giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrente - nonchè contro VUCHICH LUCIANA; - intimata - avverso la sentenza n. 2336/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 23/08/2019; -z udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/09/2021 dal Consigliere Dott.

MAURO CRISCUOLO; Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ANNA MARIA SOLDI, che ha chiesto, in via preliminare disporsi l'interpello della ricorrente quanto all'utilizzazione del documento per il quale risulta proposta querela di falso, e nel merito accogliersi il ricorso; Lette le memorie depositate dalle parti in prossimità dell'udienza; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa ANNAMARIA SOLDI che ha chiesto procedersi alla sospensione per la proposta querela di falso; cAcc, Uditi l'Avvocato,' L'a Gugliotta per la ricorrente e l'Avvocato Leonardo Colafiglio per il controricorrente;

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 2339 del 9 ottobre 2006, decidendo sulla domanda proposta da Pezzini Antonio nei confronti del fratello Pezzini Luca e di Seppi Luisa, relativamente all'eredità del padre Pezzini Aldo, deceduto in data 28/5/1991, ed a seguito dell'intervento, quali eredi del defunto Pezzini Luca, dello stesso attore e della madre (ex coniuge del de cuius) Vuchich Luciana, annullava il contratto del 21/6/1992 intervenuto tra Pezzini Luca e la convenuta Seppi e dichiarava aperta la successione legittima, alla quale concorrevano i soli figli Pezzini Antonio e Luca.

Per l'effetto condannava la Seppi al rilascio in favore degli eredi legittimi degli immobili ereditari dalla stessa detenuti. In particolare, riteneva che alla convenuta non potesse essere attribuita la qualità di erede legittima, non avendo fornito la Ric. 2019 n. 33158 sez. 52 - ud. 08-09-2021-2- prova della valida conclusione di un matrimonio con il defunto, matrimonio asseritamente contratto in Nigeria. Avverso tale sentenza ha proposto appello Seppi Luisa che a sostegno della propria qualità di erede depositava copia autentica del certificato di matrimonio celebrato nello stato di Ijebui-Ode in Nigeria, contenente traduzione ad opera dell'Ambasciata italiana di Lagos, e provvisto di visto di conformità alla legislazione locale, rilasciato dalla medesima Ambasciata.

Si costituivano Pezzini Antonio e Vuchich Luciana che, nel contestare la fondatezza dell'appello, in via incidentale chiedevano accertare come facente parte dell'asse anche la quota di un mezzo di un fondo meglio indicato in comparsa di risposta. Richieste informazioni all'Ambasciata italiana in Nigeria e pervenuti chiarimenti dal Consolato d'Italia del medesimo paese, Vuchich Luciana proponeva querela di falso avverso i documenti prodotti dall'appellante principale e la Corte d'Appello di Bologna, con ordinanza del 2 marzo 2015, disponeva la sospensione del giudizio, fissando il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione della causa di falso dinanzi al Tribunale di Bologna.

Non avendo nessuna delle parti proceduto a riassumere il giudizio di querela di falso, Seppi Luisa, con ricorso del 5 maggio 2016, ha riassunto il giudizio di appello. Nel corso del processo, Pezzini Antonio proponeva a sua volta querela di falso incidentale avverso il certificato di matrimonio prodotto dalla Seppi, ma la richiesta era dichiarata inammissibile. La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 2336 del 23 agosto 2019, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di appello. Ric. 2019 n. 33158 sez. 52 - ud. 08-09-2021 -3- Dopo aver dato atto che non poteva essere dichiarata l'interruzione del processo per la morte sopravvenuta di Vuchich Luciana, in assenza di una inequivoca dichiarazione del suo difensore dell'evento interruttivo (ed avendo peraltro l'appellante provveduto a riassumere la causa anche nei confronti di Pezzini Antonio, quale unico erede dell'altra appellata deceduta), secondo i giudici di appello era fondata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dall'appellato in ragione della sua tardiva riassunzione, a seguito della sospensione, in vista della introduzione del giudizio di falso.

Poiché la Seppi non aveva tempestivamente riassunto il giudizio di falso, doveva reputarsi che quest'ultimo si fosse estinto. Cò avrebbe imposto la riassunzione del giudizio di appello, nelle more sospeso, nel termine di sei mesi (trattandosi di giudizio pendente in epoca anteriore al 4 luglio 2009) che doveva farsi decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi fissato ai sensi dell'art. 355 c.p.c. Poiché Seppi Luisa era parte necessaria del giudizio pregiudicante di falso, la conoscenza legale dell'estinzione dello stesso giudizio doveva farsi decorrere dalla stessa scadenza del termine trimestrale, e quindi dal 1 giugno 2015.

Ne derivava che la riassunzione, avvenuta con ricorso del 5/5/2016 era tardiva, non potendosi invece differire la conoscenza legale alla successiva data in cui la Seppi aveva conseguito una certificazione del Tribunale di Bologna attestante la mancata iscrizione a ruolo del giudizio di falso. Inoltre, alcuna rilevanza poteva assumere la circostanza che alle richieste dell'appellante rivolte al difensore della controparte circa l'eventuale riassunzione del giudizio di falso, non fosse stata fornita alcuna risposta. Ric. 2019 n. 33158 sez. 52 - ud. 08-09-2021 -4- Poiché la Seppi, parte del giudizio di falso, non aveva provveduto alla riassunzione del giudizio stesso né aveva mai ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione ad iniziativa delle controparti, la conoscenza legale dell'evento a decorrere dal quale era venuta meno la causa pregiudiziale, era da collocare temporalmente alla scadenza del termine stesso fissato ai sensi dell'art. 355 c.p.c.

Pertanto, la riassunzione del giudizio di appello era intempestiva, e doveva accogliersi l'eccezione di estinzione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Seppi Luisa sulla base di un motivo, cui resiste igRezzini Antonio, anche quale erede di Vuchich Luciana con controricorso. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE Rileva preliminarmente il Collegio che nel controricorso PezziNu Antonio ha avanzato querela incidentale di falso avverso la procura speciale a firma della ricorrente rilasciata per la proposizione del ricorso, assumendo la falsità della firma della stessa ricorrente. ti 4 Sempre in via preliminare la Corte di (--- 7 dover disattendere l'eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dalla difesa della Seppi, nella memoria depositata in prossimità della precedente adunanza camerale, in ragione dell'omessa esposizione dei fatti di causa nello stesso controricorso, posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18483/2015) l'autosufficienza del controricorso, assolvendo alla sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, è assicurata, ai sensi dell'art. 370, comma 2, c.p.c., che richiama l'art. 366, comma 1, c.p.c., anche quando l'atto non contenga l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si Ric. 2019 n. 33158 sez. 52 - ud. 08-09-2021 -5- limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso.

Né appare correttamente richiamato il principio per cui, qualora il controricorrente, pur senza proporre impugnazione incidentale, sollevi eccezioni sull'ammissibilità del ricorso che implichino una valutazione del materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso debba contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da consentire alla Corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell'atto (Cass. n. 1150/2019), posto che nella fattispecie, nel controricorso vi è stata, oltre alla proposizione della querela di falso, per la quale non rileva il detto principio, la mera confutazione delle argomentazioni poste a sostegno del ricorso, senza quindi una specifica necessità di integrare in controricorso l'esposizione dei fatti in ragione delle difese svolte.

Del pari deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del controricorso, come proposta nel corso della discussione orale, in ragione del fatto che al controricorso sarebbe stata allegata copia della procura notarile di conferimento del mandato, con attestazione di conformità del difensore, occorrendo a tal fine rilevare che in atti, e precisamente nel fascicolo della parte depositato in questa sede, si rinviene l'originale della detta procura. Nella specie va peraltro affermata l'ammissibilità della querela di falso alla luce dei precedenti di questa Corte, secondo cui la querela di falso è proponibile nel giudizio di cassazione solo quando concerna documenti attinenti al relativo procedimento, che possano essere prodotti ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., e non anche con riguardo a documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata.

Ric. 2019 n. 33158 sez. 52 - ud. 08-09-2021 -6- (Sez. 1, Sentenza n. 14147 del 14/11/2001; conf. Cass. n. 4603/2004; Cass. n. 21504/2004; Cass. n. 11434/2007; Cass.n. 8377/2018), e ciò in quanto la stessa investe la procura alle liti per la proposizione del ricorso appositamente rilasciata per il giudizio di legittimità ( si veda altresì Cass. n. 23700/2014, per la quale qualora sia proposta querela di falso incidentale avverso la sottoscrizione apposta sul mandato a margine del ricorso in cassazione, la mancata comparizione del ricorrente alla pubblica udienza di discussione - nel corso della quale sarebbe stato necessario rivolgere l'interpello ai sensi dell'art.222 cod. proc. civ. - esclude l'inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del mandato conferito, dovendo, pertanto, considerarsi la procura speciale alle liti come mai rilasciata, con conseguente inammissibilità del ricorso).

Nella memoria la ricorrente ha però sottolineato che non tutti i documenti che il controricorrente assume di avere prodotto ai fini della presentazione della querela, sono stati rinvenuti nella sua produzione (in particolare mancherebbero i documenti di cui alle lettere da A) ad H) nonché il documento N), il che determinerebbe la nullità della querela in quanto proposta senza contenere l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, in violazione dell'art. 221 co. 2 c.p.c. L'eccezione va però disattesa, in quanto anche in assenza di alcuni dei documenti richiamati, alcuni sono stati comunque prodotti e possono quindi fungere da scritture di comparazione, dovendosi in ogni caso sottolineare che vi è nella richiesta la sollecitazione a procedere a saggio grafico con un evidente riferimento alla CTU grafologica, che costituisce un valido strumento probatorio per l'accertamento della falsità.

Poiché all'esito dell'udienza odierna la ricorrente dichiara di avere interesse ad avvalersi dell'atto impugnato di falso, deve Ric. 2019 n. 33158 sez. 52 - ud. 08-09-2021 -7- in conclusione ritenersi che la querela di falso possa essere autorizzata con riferimento al controricorso depositato in questa sede dal Pezzini; Inoltre la difesa dello stesso Pezzini ha indicato gli elementi e le prove dell'asserita falsità, tra cui anche la necessità di esperire un saggio grafico in vista dell'esperimento di una consulenza grafologica, per il cui espletamento si potrebbe disporre utilmente di scritture di comparazione anche già in atti, si che anche sotto questo profilo la querela di falso va ritenuta ammissibile (fermo restando che la valutazione relativa alla concreta rilevanza ed influenza di tali mezzi istruttori va rimesso al giudice di merito competente);

Dalla disposizione di cui all'art. 355 c.p.c. (che disciplina l'ipotesi della proposizione della querela di falso nel giudizio di appello) si desume che la riassunzione della causa va compiuta dinanzi al giudice a guo sicchè tale principio deve trovare ragionevolmente applicazione in tutte le ipotesi in cui la querela di falso sia proposta in via incidentale, con la conseguenza che, nella fattispecie, il giudice competente, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio, va individuato nel Tribunale di Bologna. Il presente giudizio va, di conseguenza, sospeso e va alle parti fissato un termine per la riassunzione dinanzi al giudice sopra indicato, termine che può determinarsi in giorni sessanta; visti gli artt. 221 e segg. c.p.c.

P.Q.M.

Autorizza Pezzini Antonio alla presentazione della querela di falso limitatamente alla sottoscrizione della procura speciale in calce al ricorso per cassazione; sospende il processo; fissa alle parti il termine perentorio di giorni sessanta, decorrente dalla Ric. 2019 n. 33158 sez. 52 - ud. 08-09-2021 -8- comunicazione della presente ordinanza, per la rias