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Ordinanza — n. 27103/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding illegal ramp construction on common courtyard in shared ownership dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27103/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by co-owners against a lower court ruling that approved a ramp built by one owner on a shared courtyard. The appellants argued the ramp altered the walkable surface and created a servitude, but the court found the ramp marginal, occupying only 3% of the area with minimal impact. The decision emphasized that the ramp served ordinary access needs and that the lower court properly assessed the specific physical constraints of the property.

Regesto Legislator

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Art. 1100, 1101, 1102, 1061 c.c.; The court held that an alteration to a common area constitutes a servitude only if it significantly impairs the common use or creates a disproportionate burden, which was not established here given the ramp's marginal nature and minimal surface impact.

Parole chiave

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common ownership shared courtyard servitude creation ramp construction co-owners dispute property alteration ordinary use grave restrizione all'uso attuale

Disposizioni normative citate

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Art. 1100 c.c.
Art. 1101 c.c.
Art. 1102 c.c.
Art. 1061 c.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 8313-2016 proposto da: REGA MARINA MARIA, REGA GIUSEPPINA, REGA ANNA, IOVINO CARLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO IZZO, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti; - ricorrenti - contro REGA FRANCESCO SAVERIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1060/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Presidente SERGIO GORJAN; Fatti di causa Maria Luisa Buonaiuto, Marina Maria Rega, Giuseppina Rega ed Anna Rega ebbero ad evocare avanti il Tribunale di Avellino Francesco Saverio Rega per sentir accertare che il convenuto aveva illegittimamente realizzato uno scivolo verso lo scantinato, pertinente alla sua abitazione adibendolo a garage, sul sedime del cortiletto in signoria comune.

Resistette il Rega, contestando la pretesa attorea e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale nei riguardi delle attrici afferente l'illegittima eliminazione da parte loro di manufatto insistente sul cortiletto comune. Il Tribunale adito ebbe a procedere alla trattazione istruttoria ed all'esito accolse la domanda svolta dalle attrici e rigettò quella esposta dal Rega. Avverso la sentenza resa dal Giudice irpino propose gravame Francesco Saverio Rega e, resistendo le consorti Buonaiuto-Rega, la Corte d'Appello di Napoli accolse l'appello, osservando come, dal compendio probatorio acquisito in atti, emergeva che il Rega aveva meramente fatto un uso più intenso del bene comune, stante le concrete caratteristiche dello stesso in relazione alle possibilità di suo uso comune.

Hanno proposto ricorso per cassazione Giuseppina Rega, Marina Maria Rega, Anna Rega e Carlo Iovino, quale erede della Buonaiuto, articolando due ragioni di censura, illustrato anche con nota difensiva. Francesco Saverio Rega, benché ritualmente evocato, è rimasto intimato. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dai consorti Rega-Iovino s'appalesa privo di pregio giuridico e va rigettato. Con il primo motivo di ricorso per cassazione i ricorrenti deducono violazione delle norme portate negli artt. 1100, 1101, 1102 e 1061 cod. civ. in quanto la Corte partenopea, pur applicando le regole iuris indicate da consolidato insegnamento di legittimità in tema di uso di cosa comune, tuttavia non ha I considerato - come desumibile dalle prove acquisite in atti - che risulta alterata la superficie calpestabile del cortile con pericolo per chi passeggia e l'armonia del complesso edilizio, in cui detto cortile è inserito, nonché risulta costituita situazione obiettiva di asservimento del bene comune all'immobile in signoria esclusiva del Rega e sottrazione della porzione alterata a qualsiasi uso da parte dei comunisti.

Con la seconda ragione di doglianza i consorti Rega-Iovino denunziano omesso esame di fatto decisivo ex ad 360 n° 5 cod. proc. civ. in quanto la Corte partenopea non ha considerato due circostanze fattuali decisive, ossia il pericolo rappresentato dallo scivolo per chi attraversa il cortile e l'alterazione dell'armonia architettonica del compendio immobiliare, siccome segnalato in comparsa conclusionale di prime cure e negli scritti d'appello. Le due censure, stante l'evidente connessione poiché attingono la medesima questione da profili diversi, vanno esaminate unitariamente e sono prive di fondamento.

Difatti, come per altro rilevato dagli stessi ricorrenti, la Corte campana ebbe ad esaminare in concreto se l'utilizzo più intenso del bene comune, messo in essere dal Rega, incideva sul pari uso da parte degli altri comunisti ed ha escluso ciò sulla scorta della valutazione di tutti gli elementi versati in atti utili allo scopo. Il collegio partenopeo ha evidenziato come lo scivolo sia stato realizzato in spazio, bensì comune, ma delimitato dalle mura perimetrali dell'edificio del resistente ed in corrispondenza del preesistente portone d'acceso alla sua abitazione.

In forza di detta situazione dei luoghi, il Collegio napoletano ha messo in evidenza che nemmeno in precedenza gli altri comunisti potevano, in modo apprezzabile, usufruire di detto spazio nemmeno per lasciare in sosta i mezzi, stante l'ostruzione così posta in essere all'accesso alla casa del Rega, ovvero passare sul sito stante la delimitazione conseguente alla conformazione della sua casa.Inoltre i Giudici d'appello hanno sottolineato come la rampa in questione è situata in posizione marginale del cortile comune, occupa solo una superficie di mq 6 su un'area di 200 mq - frazione del 3% -, ha un dislivello di 61 cm rispetto al piano di calpestio e come il bene comune ha lo scopo principale di dare aria e luce alle abitazioni prospicenti e consentire ai comproprietari di raggiungere, anche con mezzi, il loro bene esclusivo.

A fronte di detto approfondito e specifico apprezzamento della concreta situazione del luogo e dell'impatto dell'innovazione che ha portato ad escludere un apprezzabile incisione sul diritto di pari uso, parte ricorrente contrappone propria valutazione alternativa dei medesimi elementi, per giunta elaborata in astratto, non indicando un loro effettivo uso della porzione minima di cortile interessata dalla rampa, specie in relazione alle osservazioni rese dalla Corte partenopea dell'assoluta mancanza di un loro interesse a detto uso, considerata la conformazione del luogo.

Inoltre il Collegio napoletano ha esaminato la questione afferente la possibile costituzione di un asservimento del bene comune all'immobile in signoria esclusiva del Rega e rilevato come la realizzazione della rampa - con minimo dislivello - per raggiungere il proprio garage risulta sempre collegata all'uso ordinario del bene comune secondo sua destinazione - raggiungere a piedi e con mezzi il proprio bene personale - così escludendo che siano stati posti in esser dei presupposti fattuali per il paventato asservimento. Quanto infine all'omessa considerazione del pericolo per chi percorre il cortile e l'impatto negativo sull'armonia architettonica del complesso edilizio, in cui è inserita la corte comune, è la stessa parte impugnante a precisare che detti fatti furono allegati in causa solo nella comparsa conclusionale di prime cure ossia tardivamente e non indica in che modo detti fatti furono oggetto di contraddittorio effettivo fra le parti.

Inoltre va rilevato come la Corte partenopea espressamente ha osservato che per la conformazione del luogo - la rampa risulta conterminata dalle mura perimetrali della casa del Rega - in concreto non v'era ragione per alcuno di transitare in detto luogo, così espressamente esaminando il fatto, del cui omesso esame si lamentano i ricorrenti. La mancata costituzione del resistente comporta che nulla s'ha da statuire sulle spese di questo giudizio di legittimità. Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento del contributo unificato.

P. Q. M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'alt 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'art 13 comma 1 bis dPR 115/02. Così deciso in Roma nell'adunanza di camera di consiglio del 27 maggio 2021. Il P esit1ent