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Ordinanza — n. 27096/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's appeal against fee reduction, upholding appellate court's discretion on quantum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27096/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gianfranco Liuzzi's appeal against a partial reduction of his legal fees by the Rome Tribunal. Liuzzi argued the appellate court exceeded its authority by reducing the fee without a specific request for such reduction, while the opposing party did not defend themselves. The court ruled that in professional fee disputes, any contestation regarding the work's execution or value automatically grants the judge the power to verify the amount due, thereby validating the fee reduction.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; In proceedings for payment of professional fees, any contestation regarding the performance or value of the activity is sufficient to empower the judge to verify the quantum due, precluding extrapetition claims.

Parole chiave

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professional fees quantum debeatur extrapetition appellate jurisdiction legal compensation civil procedure fee reduction spese legali

Disposizioni normative citate

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Art. 342 cod. proc. civ.
27199) ha chiarito che l'art. 342 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.
Art. 112 cod. proc. civ.
Nel giudizio instaurato per il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività, è sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur senza incorrere nella violazione dell'art. 112 cod.
Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n.
D.M. n. 127 del 2004
civ., e violazione del D.M. n. 127 del 2004.
Art. 91 cod. proc. civ.
Il quinto motivo, con il quale è denunciata violazione dell'art. 91 cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 342 cod. proc. civ
Con il primo motivo è denunciata falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Nel giudizio instaurato per il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività, è sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur senza incorrere nella violazione dell'art. 112 cod.
art. 91 cod. proc. civ
Il quinto motivo, con il quale è denunciata violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16/11/2017, n. 27199
Cass. 11/01/2016, n. 230
(ex plurimis, Cass. 11/01/2016, n. 230, che richiama il principio enunciato da Cass.
Cass. 27/12/2013, n. 28660
230, che richiama il principio enunciato da Cass. 27/12/2013, n. 28660, Cass.
Cass. 27/01/2009, n. 1954
28660, Cass. 27/01/2009, n. 1954 e Cass.
Cass. 30/04/2005, n. 9021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25705-2016 proposto da: LIUZZI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MANLIO DI VEROLI 2, presso il proprio studio che si rappresenta e difende da sé medesimo; - ricorrente - contro EREDI DI MORELLI MARIA LAURA; - intimati - avverso la sentenza n. 16674/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2009 l'avv. Gianfranco Liuzzi convenne in giudizio Laura Morelli, per sentirla condannare al pagamento di euro 3.401,20 a titolo di compenso professionale, maturato per l'assistenza legale prestata in un processo civile svolto dinanzi al Tribunale di Tivoli-sezione distaccata di Castelnuovo di Porto. 1.1. Il Giudice di pace di Roma, con la sentenza n. 35449 del 2013, accolse la domanda nei limiti della somma di euro 2.250,00, oltre accessori, e pose a carico della convenuta le spese di lite.

2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 16674 del 2016, pubblicata il 9 settembre 2016, ha accolto parzialmente l'appello della Morelli, riducendo l'entità della condanna ad euro 760,00, ha rigettato l'appello incidentale dell'avv. Liuzzi, e dichiarato compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'avv. Liuzzi, sulla base di cinque motivi. Non ha svolto difese in questa sede l'intimata Laura Morelli. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è denunciata falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e si contesta che il Tribunale non abbia rilevato l'inammissibilità dell'appello della Morelli, che era stata eccepita dall'appellato sul rilievo che l'atto non indicava con chiarezza le parti della sentenza impugnata ritenute erronee, né indicava i motivi per cui la decisione sarebbe stata erronea.

2. La doglianza è infondata. 2.1. In disparte la mancata trascrizione nel ricorso dell'atto di appello, imposta dal canone della specificità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'atto di appello indicasse le parti della sentenza ritenute erronee e, viceversa, le statuizioni che avrebbe dovuto contenere. 2.2. Questa Corte a Sezioni unite (sentenza 16/11/2017, n. 27199) ha chiarito che l'art. 342 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d. I. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, impone che l'impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che non è impugnazione a critica vincolata.

3. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art.112 cod. proc. civ. e si lamenta l'extrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice d'appello nel ridurre il compenso richiesto, in assenza di specifica domanda in tal senso. L'appellante, infatti, si era limitata a chiedere l'integrale rigetto della pretesa del professionista. 3.1. Il motivo è infondato. Nel giudizio instaurato per il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività, è sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur senza incorrere nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. 11/01/2016, n. 230, che richiama il principio enunciato da Cass. 27/12/2013, n. 28660, Cass. 27/01/2009, n. 1954 e Cass. 30 /04/2005, n. 9021, riferito alla domanda, ed estensibile alle eccezioni).n. 25705 del 2016 Picaroni est.

4. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e violazione del D.M. n. 127 del 2004. Il ricorrente lamenta in primo luogo l'erroneità della riduzione del suo compenso, scaturita dall'altrettanto erronea valutazione della inutilità della causa patrocinata nell'interesse della Morelli, e si riporta a quanto dedotto nel precedente motivo di ricorso, evidenziando che l'onorario indicato nella misura media è conforme rispetta la regola della proporzione tra il compenso ed il valore e la complessità della causa. Inoltre, sarebbe erroneo il richiamo, fatto dal Tribunale, al compenso liquidato a favore della controparte della Morelli, nella causa patrocinata dal ricorrente, tenuto conto che l'art. 2 del D.M. n. 127 del 2004 stabilisce che gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dal contenuto della pronuncia sulle spese.

5. I motivi terzo e quarto sono inammissibili poiché attingono l'apprezzamento dei fatti, riservato al giudice di merito, nella specie immune da vizi logico-giuridici. Il Tribunale è pervenuto alla quantificazione del compenso dovuto al professionista all'esito dell'esame degli atti della causa presupposta, ed ha poi osservato, ad abundantiam, che identico importo era stato liquidato nel giudizio presupposto in favore della parte vittoriosa.

6. Il quinto motivo, con il quale è denunciata violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e si lamenta l'erroneità della pronuncia sulle spese nella prospettiva dell'accoglimento del ricorso, rimane assorbito nel rigetto del ricorso medesimo, al pari delle reiterate questioni che erano state poste con l'appello incidentale.

7. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.n. 25705 del 2016 Picaroni est. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consig