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Ordinanza — n. 27093/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's voluntary withdrawal of the legal action before the hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27093/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the client's voluntary withdrawal of the legal action. Antonio Rocco Negro had appealed a lower court ruling against Urso Costruzioni S.r.l. regarding a disputed construction contract and debt. The court accepted the withdrawal as valid because it was submitted before the hearing, signed by both parties, and formally accepted by the opposing counsel.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; The cassation appeal is extinguished when the appellant voluntarily withdraws the action before the hearing, provided the withdrawal is signed by the party and their lawyer and accepted by the opposing party.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinguishment of cassation pre-hearing withdrawal joint signature requirement costs compensation contratto di compensazione restituzione e risarcimento annullamento del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte che ha accettato (art.
Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.
civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte che ha accettato (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).
art. 390 cod. proc. civ
Il ricorrente in prossimità dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., sottoscritto dalla parte e dal difensore con relativa adesione della controparte.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18274-2016 proposto da: NEGRO ANTONIO ROCCO, rappresentato e difeso dall'avv.to SALVATORE CORRADO; - ricorrente - contro URSO COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITO ARTALE n. 6, presso lo studio dell'avvocato DONATO TOMA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE BRILLANTE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 437/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2016 n. 18274 sez. S2 - ud. 12/05/2021 1. Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, accoglieva le domande proposte da Antonio Rocco Negro con le quali si chiedeva di accertare l'insussistenza di un contratto concluso tra l'attore e la società Urso Costruzioni S.r.l. e l'accertamento negativo del credito di euro 3600 indicato nella fattura numero 6 del maggio 2006, rispetto alla quale era stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo.

2. La Urso costruzioni S.r.l. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

3. La Corte d'Appello di Lecce accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da Antonio Rocco Negro così come l'opposizione a decreto ingiuntivo.

4. Antonio Rocco negro ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

5. La Urso costruzioni S.r.l. ha resistito con controricorso.

6. Il ricorrente in prossimità dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., sottoscritto dalla parte e dal difensore con relativa adesione della controparte.

7. La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte che ha accettato (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.).

8. Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità con compensazione delle spese, vista l'espressa richiesta formulata nella rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2" Sezione civile in data 12 maggio 2021 IL PRESIDENTE Pasquale D'Ascola 111111w