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Ordinanza — n. 27082/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by plaintiff's unilateral withdrawal with counterparty acceptance and settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27082/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by the Municipality of Modica was declared extinguished without further ruling on costs. The plaintiff formally withdrew the appeal via a unilateral act signed by the mayor and lawyer, which the defendants accepted and accompanied with a settlement agreement. The court ruled that such a withdrawal, accepted by the opposing party, legally terminates the proceedings under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A unilateral withdrawal from a cassation appeal, communicated to the opposing party and their counsel, extinguishes the proceedings without requiring their formal acceptance if a settlement agreement is present.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation extinction of proceedings settlement agreement acceptance Article 390 civil procedure judicial costs waiver ritiro a seguito di transazione revoca del concordato patto commissorio

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
Art. 306 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
23840/2008)- Gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.
art. 306 c.p
Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art.
art. 390 c.p
306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c..
art. 391 c.p
23840/2008)- Gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 1923/1990
Cass. n. 4446/1986
1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass.
Cass. n. 23840/2008
4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- Gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art.
Cass. n. 2317/2016
Sez. Un. 1923/1990
Sez. Un. 1923/1990; Cass.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 3569-2016 proposto da: COMUNE MODICA IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE DE GERONIMO; - ricorrente - contro GULINO GIUSEPPE, GERRATANA MARIA, GULINO VALERIA, GULINO ROSARIA, GULINO MARIA, GERRATANA GIOVANNI, rappresentati e difesi dagli avv.ti ANTONINO FRASCA CACCIA, CARMELO AMMATUNA;- controricorrenti - avverso la sentenza n. 1672/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

FATTO E DIRITTO Il Comune di Modica ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 5.11.2015, con la quale era accolta la domanda di usucapione in relazione ad un terreno con fabbricato rurale proposta da Giarratana Giovanni e gli altri soggetti indicati in epigrafe. Con atto ritualmente comunicato in cancelleria, il Comune di Modica, con atto sottoscritto dal Sindaco e dal suo difensore ha rinunciato al ricorso per cassazione; il difensore dei controricorrenti hanno apposto il visto ed è stato allegato l'atto di transazione stipulato tra le parti in data 31.3.2021.

Ai sensi dell'art.390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. Nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass.

Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008)- Gli adempimenti previsti dall'art.390 c.p.c.- la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti- sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). Ai sensi dell'art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. Nella specie, l'atto di rinuncia contiene la contestuale accettazione del controricorrente e, con l'allegato atto di transazione, le parti hanno previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. i Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcun statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 7 aprile 2021. Il Presidente