Cassation court allows appeal against first instance for failure to justify testimonial evidence exception to payment limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Corrado Demaria's appeal against the first-instance judgment regarding a professional fee dispute. The lower court admitted testimonial evidence proving payment despite the sum exceeding statutory limits without explaining the derogation. The Supreme Court ruled that the trial judge failed to provide the concrete reasons required by law to justify admitting such evidence, necessitating a remand for a proper assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2721, 2726 cod. civ.; Art. 246 cod. proc. civ.: The derogation from the prohibition of testimonial evidence for payments exceeding the statutory limit is conditional upon the judge providing concrete reasons for the exception, which must be explicitly stated in the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20711-2016 proposto da: DEMARIA CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO CASELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO AIELLO; - ricorrente contro DI PASQUALE ENZA; - intimata - avverso la sentenza n. 192/2014 del GIUDICE DI PACE1416 di SIRACUSA, depositata il 31/10/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI; N FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza in data 7 giugno 2016, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Corrado Demaria avverso la sentenza del Giudice di pace di Siracusa n. 192 del 31 ottobre 2014, e nei confronti di Enza Di Pasquale. 1.1.
Con la sentenza di primo grado era stata accolta l'opposizione proposta dalla Di Pasquale avverso il decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento della somma di euro 4.992,34 oltre interessi, in favore del Demaria, a titolo di corrispettivo dell'attività di assistenza aziendale-contabile svolta nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2010. 1.2. Il Giudice di pace aveva ritenuto provata, a mezzo testimoni, l'eccezione di pagamento del compenso professionale mediante corresponsione di euro 120,00 mensili, senza quietanza, oltre alla somma di euro 2.000,00 per la dichiarazione dei redditi.
2. Il Tribunale, dopo avere escluso che i testi escussi - rispettivamente marito e padre della Di Pasquale - fossero portatori di interesse che ne avrebbe potuto legittimare la partecipazione al giudizio, ha ritenuto insussistenti le probabilità di accoglimento del gravame, e ne ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
3. Corrado Demaria ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di primo grado, sulla base di un motivo. Non ha svolto difese in questa sede Enza Di Pasquale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione degli artt. 2721 e 2726 cod. civ. e si lamenta che il Giudice di pace aveva disposto l'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla Di Pasquale sull'avvenuto pagamento del compenso professionale, nonostante l'importo eccedesse i limiti previsti dalle indicate, e senza giustificare la deroga ai suddetti limiti.
2. La doglianza è fondata. 2.1. Come emerge dal ricorso (pag. 5 ed è confermato dal tenore dell'atto di appello), il Demaria aveva censurato con apposito motivo di gravame l'ammissione della prova testimoniale avente ad oggetto l'avvenuto pagamento, lamentando che il Giudice di pace non avesse esposto le ragioni della deroga ai limiti fissati dall'art. 2721 cod. civ. Il rilievo, riproposto in questa sede come motivo di ricorso avverso la sentenza di primo grado, coglie nel segno. 2.2. Il Giudice di pace, nella sentenza impugnata, si è limitato ad argomentare sull'ammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., ma non ha esposto le ragioni che l'hanno indotto a ritenere superabile, nel caso concreto, il limite alla prova per testi dell'avvenuto pagamento in deroga ai limiti previsti dal comb. disp. artt.2721-2726 cod. civ.
3. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 cod. civ. è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (ex plurimis, Cass. 25/05/1993, n. 5884; Cass. 07/06/2013, n. 14457; Cass. 24/01/2018, n. 1751).
4. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale in quanto giudice d'appello, ai sensi dell'art. 383, ult. comma, n. 20711 del 2016 Picaroni est. cod. proc. civ., il quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Siracusa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di