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Ordinanza — n. 26559/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against payment order for defaulted subsidized loan rates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26559/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appellant's appeal against a payment order issued by Invitalia for unpaid loan installments. The court found that Invitalia was properly authorized to collect the debt following a transfer from the original lender and that the statute of limitations ran from the final installment's due date, not the contract signing. Consequently, the court upheld the lower court's decision to enforce the debt and awarded costs to the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2946 c.c.: The statute of limitations for a loan debt begins to run from the expiration of the last installment, not the contract date, and the creditor is entitled to enforce the debt via payment order if properly authorized.

Parole chiave

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payment order enforcement statute of limitations loan subsidized loan collection creditor authorization transfer interest rate caps written form requirement costs allocation opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 23 della Costituzione
Art. 2 e 3 del RD 639/1910
Il termine di prescrizione è quello decennale in quanto l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di mutuo costituisce un debito unico, sebbene possa essere rateizzato in più versamenti periodici; conseguentemente non si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n.
Art. 17, comma 3 bis e ter del D.Ivo N. 46/1999
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 2935 c.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 183 c.c.
Art. 1184 c.c.
Art. 2033 c.c.
Art. 2948 n. 4 cod. civ.
Il termine di prescrizione è quello decennale in quanto l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di mutuo costituisce un debito unico, sebbene possa essere rateizzato in più versamenti periodici; conseguentemente non si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n.
Art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. III, 30/08/2011, n.17798
Sez. 2, Sentenza n. 12707 del 30/08/2002
civ., relativa ai debiti che debbono soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi (Sez. 2, Sentenza n. 12707 del 30/08/2002).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 5563-2016 proposto da: MENNELLA SILVESTRO, elettivamente domiciliato in ROMA,7) i3OGuideziuz_ VIA VAL D'OSSOLA, 100, presso lo studio dell'avvocato AA 3 G MARIO PETTORINO, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO PETTORINO; - ricorrente - contro INVITALIA IN PERSONA DEL PROCURATORE SPECIALE, 2021 elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCUMVALLAZIONE 866 CLODIA 167, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA SANSONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO CARDAROPOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3186/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA GIANNACCARI; FATTI DI CAUSA 1.11 giudizio trae origine dall'atto di opposizione, proposto da Mennella Silvestro avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla INVITALIA s.p.a. avente ad oggetto il mancato pagamento di alcune rate di finanziamento agevolato scadute e non pagate. 1.1.La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 13.7.2015, confermò la decisione del Tribunale di Napoli, Articolazione territoriale di Ischia, che aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione. 2.Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso Mennella Silvestro sulla base di quattro motivi. 2.1.Ha resistito con controricorso l'Invitalia s.p.a.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la "violazione ed erronea applicazione dell'art.23 della Costituzione, degli artt. 2 e 3 del RD 639/1910 e dell'art.17 , comma 3 bis e ter del D.Ivo N. 46/1999, come integrati dal Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 4.3.2008, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. , perché l'ingiunzione fiscale sarebbe stata emessa in carenza di potere in quanto il prestito era stato erogato dalla Società per l'Imprenditoria Giovanile in data 22.11.1999 e non dall'Invitalia s.p.a. 1.1.11 motivo è infondato. 1.2.

La corte di merito ha accertato che il finanziamento venne erogato dalla Società per l'imprenditoria Giovanile s.p.a e che il credito era stato trasferito all'Invitalia s.p.a., che aveva agito per la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti di cui al DPR 602/73 in virtù del DM 4 febbraio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7.3.2008. 1.3.L'art.17 del D. Lgs 467/1999 , nel testo in vigore dall'1.1.2008 prevede, all'art.3- bis, che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società i per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. 1.4.L'art.3 ter della norma citata prevede espressamente che in caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3 bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo. 1.5.

La Corte d'appello ha quindi accertato che l'Invitalia s.p.a era legittimata all'emissione dell'ingiunzione di pagamento e che anzi fosse tenuta all'iscrizione a ruolo attesa la sua natura di società a partecipazione pubblica, che gestisce ed eroga somme appartenenti allo Stato. 2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del RD 639/1910 , degli artt-156 e 163 c.p.c. anche in relazione all'art.32 del D.Lgs 150/2011 , ai sensi dell'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la corte di merito erroneamente ritenuto che la mancanza o la irritualità della notifica dell'ingiunzione fiscale non determini la nullità dell'ingiunzione e non precluda l'accertamento della pretesa creditoria. 2.1.11 motivo è infondato. 2.2.Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che l'ingiunzione l( fiscale è valida ed efficace indipendentemente dalla sua notifica, non costituendo la mancanza di questa ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare opposizione per ottenerne la caducazione ( Cass.

Civ., Sez. V, Sentenza n. 20360 del 20/09/2006). 2.3.L'inesistenza della notificazione non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione, quale atto amministrativo contenente l'ordine di pagare una determinata somma, e quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione, ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva e sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 (Cass. Civ, Sez. I, Sentenza n. 19166 del 28/09/2015). 2.4.

La corte di merito si è conformata ai principi di diritto sopra enunciati ed ha ritenuto che l'ingiunzione fiscale fosse valida ed efficace indipendentemente dalla notifica, che non costituisce ostacolo alla proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l'infondatezza della pretesa tributaria in essa contenuta, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto conoscenza piena, tanto da essere in grado di spiegare opposizione( Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 3880 del 24/04/1996). 3.Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art,3 RD 639/1910 e 117 TUB e 1813 c.c., 1284 comma 3 c.c., 1346,1418,1421 e 2697 c.c. in relazione agli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c. per avere la corte di merito gravato l'opponente dell'onere di provare l'insussistenza del credito; deduce inoltre che la pattuizione di interessi ad un tasso superiore a quello legale richiedeva la forma scritta ad substantiam. 3.1.11 motivo è infondato. 3.2.La Corte di merito ha accertato che dalla documentazione prodotta risultava che il finanziamento era stato interamente erogato dalla Società per l'Imprenditoria Giovanile s.p.a. e da Progetto Italia s.p.a. e che il beneficiario si era impegnato a restituire l'importo con rate annuali comprensive di interessi convenzionali a tasso agevolato ed eventuali interessi di mora. 3.3.Ne consegue l'infondatezza del motivo di ricorso sia in relazione alla prova del credito sia all'obbligo di forma scritta per il contratto di mutuo qualora si prevedano interessi ultralegali. 4.Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2935, 2946 cc , 183 c.c., 1184 c.c. e 2033 c.c. , in relazione all'art.360 , comma 1, n.3 c.p.c. per avere la corte di merito omesso di dichiarare la prescrizione del credito vantato da Invitalia s.p.a., che decorrerebbe non dalla scadenza dell'ultima rata- e quindi dal momento in cui si è verificata la morosità - ma dalla data di stipula del contratto ed avrebbe durata quinquennale e non decennale. 4.1.11 motivo è infondato. 4.2.Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cassazione civile sez.

III, 30/08/2011, n.17798). 4.3. Il termine di prescrizione è quello decennale in quanto l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di mutuo costituisce un debito unico, sebbene possa essere rateizzato in più versamenti periodici; conseguentemente non si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod. civ., relativa ai debiti che debbono soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi (Sez. 2, Sentenza n. 12707 del 30/08/2002). 5.11 ricorso va pertanto rigettato. 5.1.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. 5.2.Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civi