Italian Court dismisses asylum appeal as inadmissible for attacking factual findings and violating procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Ministry of Interior's appeal against the lower court's grant of humanitarian protection inadmissible. The Ministry argued the lower court misapplied laws regarding vulnerability and failed to consider the applicant's potential harm upon return, but the Court rejected these claims. The decision ruled that the appeal was procedurally flawed because it improperly challenged the factual basis of the lower court's reasoning and lacked a valid legal ground for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 360-bis, n. 1 cod. proc. civ.: An appeal against a decision granting humanitarian protection is inadmissible if it merely attacks the factual findings or the reasoning without demonstrating a specific violation of law, as the Supreme Court must not substitute its own assessment of facts for the lower court's proven evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 24876-2019 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro DIALLO MOHAMAD FAJA; 2021 - intimato - 582 avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, A_ depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti: - il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso presentato da Diallo Mohamad Faja, in riforma della decisione amministrativa della Commissione territoriale, riconobbe al richiedente il diritto alla protezione umanitaria; - queste, in sintesi, le ragioni poste a base della decisione: il richiedente, proveniente dalla Guinea Conakry, di etnia Fulan, aveva dichiarato di essere stato costretto ad espatriare perché gravemente discriminato dalla collettività, poiché, essendo morti entrambi i suoi genitori di ebola, egli veniva considerato un pericoloso untore; l'etnia Fulan, minoritaria, era oggetto di discriminazione, emergendo dalle COI consultate, che il Paese, da sempre guidato dall'etnia Malinkè o da leader Soussou (nonostante l'etnia Peuhl risultasse maggioritaria), la diffusa pratica di politiche discriminatorie su base etnica, specie ai danni dei Fulan; l'istante, oltre a patire la discriminazione etnica, risultava ulteriormente emarginato a causa della nomea di untore; ritenuto che avverso la decisione del Tribunale propone ricorso il Ministero dell'interno, sulla base di un solo motivo e che la controparte è rimasta intimata; ritenuto che il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 32, d.
Igs. n. 25/2008, 5, co. 6, d. Igs. n. 286/1998, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. e all'art. 8 Carta EDU, assumendo che la personale situazione di vulnerabilità del richiedente, in caso di rimpatrio, doveva essere interpretata alla luce di «un'equilibrata ragionevolezza... Nel solco di tale prudente e ragionevole applicazione dell'istituto della protezione umanitaria, appariva logico che l'orientamento giurisprudenziale prevalente negasse che l'inserimento sociale dello straniero di per sé solo potesse integrare gli estremi della vulnerabilità» e una tale interpretazione non era riscontrabile nella decisione;considerato che la censura non supera il vaglio d'ammissibilità per più ragioni:
a) le critiche, nella sostanza, risultano inammissibilmente dirette al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ., in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);
b) esse, inoltre, non colgono la ratio decidendi: il Tribunale ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria in ragione della condizione di discriminazione soggettiva esposta e non già valorizzando una condizione di specifica vulnerabilità derivante dalla circostanza che in Italia l'immigrato si fosse integrato e ritornando in Patria avrebbe perso, così subendo un grave "vulnus", i benefici di una tale integrazione, tenuto conto delle condizioni del Paese d'origine;
c) infine le sommarie critiche, di cui all'ultimo foglio del ricorso, all'apprezzamento probatorio è del tutto evidente essere in questa sede inammissibili; considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"; considerato non esservi luogo statuizione sulle spese la controparte non ha svolto difese in questa sede;
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella camera di consiglio del 16 febbraio 2021 Il