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Ordinanza — n. 25933/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25933/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25933/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente kJ3t# ORDINANZA ci-P-0 L' Li jZtCJ M ' T) A 3-1._ , sul ricorso 25780-2019 proposto da: C (.:.?(_.A!.,_( 3 5 .) N'DIAYE MAMADOU, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Borsieri, n. 12, presso lo studio dell'avvocato Angelo Averni, rappresentato e difeso dall'avvocato Antoniovito Altamura; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto n.2810 del Tribunale di Lecce, depositato il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -N'diaye Mamadou, cittadino del Senegal impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Lecce che ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego dello status di rifugiato così come quello della protezione sussidiaria e di quella umanitaria; -a sostegno delle domande ha allegato di avere lasciato il Senegal per sfuggire alle denunce conseguite al divieto impostogli dalla sua famiglia di sposare la ragazza che era incinta, come preteso anche dalla famiglia di quest'ultima; -per non entrare in contrasto con la sua famiglia aveva deciso di partire; - il Tribunale di Lecce ha ravvisato nella vicenda personale riferita dal richiedente asilo una questione privata, insuscettibile di rilevare ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato così come della protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25933/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 12, presso lo studio dell'avvocato Angelo Averni, rappresentato e difeso dall'avvocato Antoniovito Altamura; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto n.2810 del Tribunale di Lecce, depositato il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -N'diaye Mamadou, cittadino del Senegal impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Lecce che ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego dello status di rifugiato così come quello della protezione sussidiaria e di quella umanitaria; -a sostegno delle domande ha allegato di avere lasciato il Senegal per sfuggire alle denunce conseguite al divieto impostogli dalla sua famiglia di sposare la ragazza che era incinta, come preteso anche dalla famiglia di quest'ultima; -per non entrare in contrasto con la sua famiglia aveva deciso di partire; - il Tribunale di Lecce ha ravvisato nella vicenda personale riferita dal richiedente asilo una questione privata, insuscettibile di rilevare ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato così come della protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14, lett.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia allontanamento malgrado rischio di persecuzione persecuzione dei Tamil allontanamento della famiglia divieto di respingimento
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eguente kJ3t# ORDINANZA ci-P-0 L' Li jZtCJ M ' T) A 3-1._ , sul ricorso 25780-2019 proposto da: C (.:.?(_.A!.,_( 3 5 .) N'DIAYE MAMADOU, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pietro Borsieri, n. 12, presso lo studio dell'avvocato Angelo Averni, rappresentato e difeso dall'avvocato Antoniovito Altamura; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto n.2810 del Tribunale di Lecce, depositato il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che: -N'diaye Mamadou, cittadino del Senegal impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Lecce che ha respinto il ricorso proposto avverso il diniego dello status di rifugiato così come quello della protezione sussidiaria e di quella umanitaria; -a sostegno delle domande ha allegato di avere lasciato il Senegal per sfuggire alle denunce conseguite al divieto impostogli dalla sua famiglia di sposare la ragazza che era incinta, come preteso anche dalla famiglia di quest'ultima; -per non entrare in contrasto con la sua famiglia aveva deciso di partire; - il Tribunale di Lecce ha ravvisato nella vicenda personale riferita dal richiedente asilo una questione privata, insuscettibile di rilevare ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato così come della protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14, lett.

a) e lett.

b) d.lgs. 251/2007; -il Tribunale ha inoltre escluso, sulla scorta delle fonti informative acquisite, la ricorrenza in Senegal di una situazione di violenza indiscriminata generalizzata rilevante ai sensi dell'art. 14 lett.c), d.lgs. 251/2007 e ha affermato l'insussistenza di una condizione soggettiva ed oggettiva di vulnerabilità; -la cassazione del decreto è chiesta con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l'intimato Ministero dell'interno; considerato che : -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art. 8 e 35-bis , comma 9 d.lgs.25/2008, degli art. 3,5,7 e 14 d.lgs.vo 251/2007 per avere il tribunale negato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza avere Ric. 2019 n. 25780 sez. 52 - ud. 10-02-2021 -2- preventivamente accertato attraverso l'acquisizione delle infomazioni sul paese di origine, se le autorità senegalesi erano in grado di assicurare effettività di tutela a fronte dei divieti di matrimonio fra le etnie; -la censura è inammissibile perchè le fonti sono state consultate e specificamente indicate (cfr. pag. 6 e 7 del decreto) nè il ricorrente indica altre fonti informative dalle quali desumere, nel merito, una diversa conclusione (cfr.

Cass. 22769/2020); -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007, art. 32, comma 30, d.lgs. 25/2008 e art. 5, comma 6, d.lgs.286/1998 per avere il tribunale negato la protezione umanitaria senza avere svolto adeguati accertamenti sulla condizione di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva nonchè per non avere valutato la documentazione allegata; -la censura è inammissibile perchè il ricorrente non attinge la specifica considerazione effettuata dal tribunale leccese in ordine all'insussistenza nella vicenda personale del ricorrente dei seri motivi di carattere umanitario, sia con riguardo ai fattori oggettivi che a quelli soggettivi (cfr. pag. 8 e 9 del decreto); -inoltre il tribunale ha valutato nel dettaglio la documentazione riguardante il rapporto di lavoro allegata dal richiedente asilo e ha ritenuto che dal modello Unilav e dalla busta paga non fosse desumibile un effettivo radicamento in Italia rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU; -l'esito sfavorevole di entrambi i motivi giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione Ric. 2019 n. 25780 sez. 52 - ud. 10-02-2021 -3- delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 2100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Seconda