Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25866/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25866/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25866/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

LORENZO ORILIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI il quale chiede l'estinzione del giudizio; Rilevato che con sentenza 1873/2016 la Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'opposizione di terzo contro lodo arbitrale proposta da Immobiliare Pan srl in liquidazione unipersonale e Immobiliare Luc srl unipersonale; rilevato che le predette società hanno proposto ricorso per cassazione a cui resiste la Cooperativa Edil - Strade Imolese soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa con controricorso, mentre è rimasta intimata la Palazzo Pepoli srl; rilevato che è pervenuto atto di rinunzia al ricorso debitamente sottoscritto ed accettato dalle parti, con l'adesione del Procuratore Generale (che ha fatto pervenire conclusioni conformi), sicché va dichiarata l'estinzione del giudizio (artt. 390 e 391 cpc); rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se - come nel caso in esame - vi è stata adesione alla rinunzia (v. art. 391 cpc);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25866/2021 — snciv · Corte di Cassazione: LORENZO ORILIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI il quale chiede l'estinzione del giudizio; Rilevato che con sentenza 1873/2016 la Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'opposizione di terzo contro lodo arbitrale proposta da Immobiliare Pan srl in liquidazione unipersonale e Immobiliare Luc srl unipersonale; rilevato che le predette società hanno proposto ricorso per cassazione a cui resiste la Cooperativa Edil - Strade Imolese soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa con controricorso, mentre è rimasta intimata la Palazzo Pepoli srl; rilevato che è pervenuto atto di rinunzia al ricorso debitamente sottoscritto ed accettato dalle parti, con l'adesione del Procuratore Generale (che ha fatto pervenire conclusioni conformi), sicché va dichiarata l'estinzione del giudizio (artt. 390 e 391 cpc); rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se - come nel caso in esame - vi è stata adesione alla rinunzia (v. art. 391 cpc);

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione di terzo opposizione al precetto esecutivo procedura di rivendicazione nel pignoramento causa di carattere pecuniario opposizione al marchio parte al procedimento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2585-2017 proposto da: IMMOBILIARE PAN SRL IN LIQUIDAZIONE UNIPERSONALE IN PERSONA DL SUO LIQUIDATORE, IMMOBILIARE LUC SRL UNIPERSONALE IN PERSONA DEL SUO AMM.RE UNICO E LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliate in ROMA, LARGO TORRE ARGENTINA l, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE LI PUMA, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI BORLONE; - ricorrenti - contro COOPERATIVA EDIL STRADE IMOLESE SOC COOP IN LCA IN PERSONA DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARANTO 21, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TROPEPI, rappresentata e difesa dall'avvocato CRISTIANA SENIN; - contrari corrente - contro PALAZZO PEPOLI SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE; - intimata - avverso la sentenza n. 1873/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere Dott.

LORENZO ORILIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI il quale chiede l'estinzione del giudizio; Rilevato che con sentenza 1873/2016 la Corte d'Appello di Bologna ha respinto l'opposizione di terzo contro lodo arbitrale proposta da Immobiliare Pan srl in liquidazione unipersonale e Immobiliare Luc srl unipersonale; rilevato che le predette società hanno proposto ricorso per cassazione a cui resiste la Cooperativa Edil - Strade Imolese soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa con controricorso, mentre è rimasta intimata la Palazzo Pepoli srl; rilevato che è pervenuto atto di rinunzia al ricorso debitamente sottoscritto ed accettato dalle parti, con l'adesione del Procuratore Generale (che ha fatto pervenire conclusioni conformi), sicché va dichiarata l'estinzione del giudizio (artt. 390 e 391 cpc); rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se - come nel caso in esame - vi è stata adesione alla rinunzia (v. art. 391 cpc);

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione del giudi