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Ordinanza — n. 25863/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal upholding property distance violation order against neighbor's windowed wall.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25863/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Gaetano Alaimo's appeal against a lower court order requiring him to reduce his building's distance from a neighbor's property line. The lower court had ruled that Alaimo's construction violated mandatory distance rules because it was built too close to a windowed wall on the neighbor's land, which had acquired a servitude through long-term use. The court rejected the argument that the neighbor's wall was legal, clarifying that while such walls do not always mandate a ten-meter distance, they do exclude the right to build in direct adherence when a windowed wall exists. Consequently, the court affirmed the original judgment ordering the reduction of the building's distance to comply with the law.

Regesto Legislator

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Art. 9 d.m. 1444/1968; Art. 17 L. 765/1967: When a windowed wall exists on a property boundary, the adjacent owner must maintain a ten-meter distance and cannot exercise the right to build in direct adherence.

Parole chiave

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property distance rules windowed wall servitude building adherence prohibition reduction in pristino neighbor dispute resolution civil code distance supreme court appeal distanza tra edifici

Disposizioni normative citate

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Art. 9 d.m. n. 1444 del 1968
765 del 1967 ed all'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968, norme prevalenti sulla diverse determinazioni comunali; che non poteva avere applicazione in materia di violazione delle distanze nelle costruzioni l'art.
Art. 17 della legge n. 765 del 1967
31-03-2021 -2- mantenimento sul confine del loro fabbricato all'epoca dell'inizio del presente giudizio (20 giugno 2009); che il manufatto eretto dall'Alaimo violava perciò la distanza non inferiore a dieci metri di cui all'art. 17 delle legge n.
Art. 2058, comma 2, c.c.
1444 del 1968, norme prevalenti sulla diverse determinazioni comunali; che non poteva avere applicazione in materia di violazione delle distanze nelle costruzioni l'art. 2058, comma 2, c.c., al fine di convertire l'ordine di demolizione in un risarcimento per equivalente.
Art. 9 n. 2 d.m. n. 1444 del 1968
Peraltro, a differenza di quanto sostenuto in motivazione della Corte d'appello di Palermo, l'art. 9 n. 2 d.m. n. 1444 del 1968, emanato in attuazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 07/03/2002, n. 3340
765, neppure impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine (Cass. Sez. 2, 07/03/2002, n. 3340; Cass.
Cass. Sez. 2, 19/02/2019, n. 4848
3340; Cass. Sez. 2, 19/02/2019, n. 4848), sicché risulta, piuttosto, ad esso conforme il fabbricato munito di parete finestrate, costruito nel 1976 da Giuseppe Bongiorno e Carmela Gallo sul confine con la proprietà Alaimo.
Cass. Sez. 2, 14/05/2018, n. 11685
Cass. Sez. 2, 20/06/2011, n. 13547
11685; Cass. Sez. 2, 20/06/2011, n. 13547; Cass.
Cass. Sez. 2, 31/10/2006, n. 23495
13547; Cass. Sez. 2, 31/10/2006, n. 23495).
Cass. Sez. 2, 28/11/2018, n. 30761
Cass. Sez. 2, 23/09/2020, n. 19942
30761; Cass. Sez. 2, 23/09/2020, n. 19942).
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Testo completo

te Cu3L_, 2S ORDINANZA sul ricorso 24987-2016 proposto da: ALAIMO GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, rappresentato e difeso dagli avvocati ARMANDO BUTTITTA, LEONARDO CUCCHIARA, GIROLAMO RUBINO; - ricorrente - contro GALLO CARMELA, BONGIORNO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, V. ETRURIA 44, presso lo studio dell'avvocato ANGELISA CASTRONOVO, rappresentati e difesi dall'avvocato GAETANO CAPONNETTO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 596/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 01/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Gaetano Alaimo ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza n.596/2016 della Corte d'appello di Palermo, pubblicata in data 1 aprile 2016. Resistono con controricorso Giuseppe Bongiorno e Carmela Gallo. 2.La Corte d'appello ha confermato la sentenza resa in data 8 settembre 2011 dal Tribunale di Agrigento, che aveva respinto le domande avanzate da Gaetano Alaimo e, a conferma dell'ordinanza nunciatoria pronunciata il 23 luglio 2009 su ricorso di Giuseppe Bongiorno e Carmela Gallo, aveva ordinato a Gaetano Alaimo la riduzione in pristino del fabbricato realizzato in Corso Vittorio Veneto di Favara (sita in zona territoriale omogenea B2) a distanza inferiore dei dieci metri prescritti dall'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968.

Il primo giudice aveva ritenuto altresì di disapplicare la concessione edificatoria n. 40/2006 rilasciata in data 23 maggio 2006 all'Alaimo dal Comune di Favara, nonché la successiva variante, che consentivano la realizzazione della costruzione a distanza inferiore a quella legale. La Corte d'appello di Palermo ha affermato: che Giuseppe Bongiorno e Carmela Gallo avevano costruito sul confine con la proprietà Alaimo un fabbricato munito di parete finestrata ultimato nel 1976, per il quale era stata presentata domanda di sanatoria il 31 ottobre 1986; che la costruzione intrapresa dall'Alaimo, giusta concessioni edilizie del 2005 e del 2006, era posta a circa mt. 5,25 dalla parete finestrata dell'edificio di proprietà Bongiorno- Gallo; che Giuseppe Bongiorno e Carmela Gallo avevano così acquistato pe usucapione una servitù per il Ric. 2016 n. 24987 sez. 52 - ud. 31-03-2021 -2- mantenimento sul confine del loro fabbricato all'epoca dell'inizio del presente giudizio (20 giugno 2009); che il manufatto eretto dall'Alaimo violava perciò la distanza non inferiore a dieci metri di cui all'art. 17 delle legge n. 765 del 1967 ed all'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968, norme prevalenti sulla diverse determinazioni comunali; che non poteva avere applicazione in materia di violazione delle distanze nelle costruzioni l'art. 2058, comma 2, c.c., al fine di convertire l'ordine di demolizione in un risarcimento per equivalente.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 3.1. Le parti hanno depositato memorie.

4. L'unico motivo del ricorso di Gaetano Alaimo è rubricato come "violazione dell'art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n.1444, in relazione agli articoli" 111 Cost. e 360 comma 1 c.p.c." Il ricorrente espone "per inciso" che il fabbricato di proprietà Bongiorno-Gallo è abusivo, in quanto non sanato, come constatato mediante accesso alla documentazione della pratica presso il Comune di Favara. L'edificio di proprietà Bongiorno - Gallo venne realizzato sulla linea di confine e gli aggetti sporgono addirittura sulla proprietà Alaimo. La distanza tra l'edificio del ricorrente e la parete finestrata dell'edificio Bongiorno-Gallo costituirebbe perciò un arretramento rispetto al confine.

Avendo i prevenienti Bongiorno e Gallo realizzato la loro costruzione finestrata a distanza inferiore a cinque metri (cioè alla metà della distanza prescritta), ad avviso del ricorrente non doveva imporsi a lui il rispetto della distanza di dieci metri, ma ordinare alle controparti di chiudere le aperture rispettando la metà della distanza legale dal confine. La censura critica poi la affermazione dell'avvenuta usucapione di servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione a Ric. 2016 n. 24987 sez. 52 - ud. 31-03-2021 -3- distanza inferiore di quella legale, essendo state violate norme assolutamente inderogabili, quali quelle del d.m. n. 1444/1968.

Il motivo di ricorso si sofferma infine sull'addotta ineseguibilità tecnica dell'ordine demolitorio, richiamando la consulenza tecnica redatta dall'ingegnere Palumbo Piccionello, visto che la demolizione comprometterebbe la staticità dell'intero edificio e richiederebbe apposito titolo edilizio. 4.1. L'articolato motivo del ricorso di Gaetano Alaimo è del tutto infondato. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, è ben ammissibile l'acquisto per usucapione - come nelle specie ritenuto nella sentenza impugnata - di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva (come il ricorrente assume, per il mancato completamento del procedimento di concessione in sanatoria), atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem" (cfr.

Cass. Sez. 6 - 2, 19/01/2017, n. 1395; Cass. Sez. 2, 18/02/2013, n. 3979; Cass. Sez. 2, 22/02/2010, n. 4240). Peraltro, a differenza di quanto sostenuto in motivazione della Corte d'appello di Palermo, l'art. 9 n. 2 d.m. n. 1444 del 1968, emanato in attuazione dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, neppure impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine (Cass. Sez. 2, 07/03/2002, n. 3340; Cass. Sez. 2, 19/02/2019, n. 4848), sicché risulta, piuttosto, ad esso conforme il fabbricato munito di parete finestrate, costruito nel 1976 da Giuseppe Bongiorno e Carmela Gallo sul confine con la proprietà Alaimo.

Ric. 2016 n. 24987 sez. 52 - ud. 31-03-2021 -4- Dunque, proprio a norma dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n.1444, dandosi il caso di esistenza, sul confine tra due fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno deve mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui (mentre, nella specie, Gaetano Alaimo aveva poi costruito a circa mt. 5,25 dalla parete finestrata dell'edificio di proprietà Bongiorno- Gallo posto sul confine), con esclusione della possibilità di esercizio della facoltà di costruire in aderenza (Cass.

Sez. 2, 14/05/2018, n. 11685; Cass. Sez. 2, 20/06/2011, n. 13547; Cass. Sez. 2, 31/10/2006, n. 23495). Trattandosi, infine, di azione di natura reale, volta a conseguire la riduzione in pristino di una costruzione per violazione delle norme sulle distanze, non trova applicazione l'art. 2058, comma 2, c.c., quale che sia l'onere che tale riduzione in pristino comporti per il destinatario dell'ordine, stante l'assolutezza del diritto leso; né rilevano ai fini della illegittimità della statuizione condannatoria del giudice della cognizione (che di certo non comporta necessariamente la demolizione integrale, ma soltanto l'abbattimento delle parti che superano i limiti di legge) le eventuali difficoltà di carattere tecnico correlate all'esecuzione della sentenza (arg. da Cass.

Sez. 2, 28/11/2018, n. 30761; Cass. Sez. 2, 23/09/2020, n. 19942).

5. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo Ric. 2016 n. 24987 sez. 52 - ud. 31-03-2021 -5- di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione dai controricorrenti, che liquida in complessivi C 5.500,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in