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Ordinanza — n. 25862/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against land distance violation ruling due to failure to consider agricultural zone regulations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25862/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court partially allowed the appeal against a second-instance judgment that ordered the demolition of structures built on a property boundary. The lower court incorrectly applied urban planning rules by ignoring that the land was classified as an agricultural zone under a 1988 program, which permitted absolute distance from the boundary. The court ruled that the appellate judge failed to examine this decisive fact, violating the principle that judges must know the law ex officio, and thus remanded the case for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 12 PUC Quartu Sant'Elena; Art. 872, 873 c.c.: The court must ex officio consider applicable agricultural zone regulations permitting absolute boundary distances, rejecting a lower court's error in applying restrictive urban planning norms when such zones exist.

Parole chiave

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urban planning regulations agricultural zone classification building distance violations ex officio judicial duty property boundary disputes remand for retrial sanatoria concession violazione delle distanze dai confini

Disposizioni normative citate

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Art. 12 PUC Quartu Sant'Elena
di Quartu Sant'Elena "all'epoca vigente" non fosse previsto alcunché in materia di distanze fra costruzioni per gli immobili siti in località Flumini- Saparassiu (come da art. 12 a pagina 28 di tale Piano).
Art. 872 c.c.
Art. 873 c.c.
Si assume che la domanda di Carletto Piras era fondata esclusivamente sulla violazione della distanza della costruzione dal confine, ex art. 873 c.c., e giammai sulla regolamentazione delle vedute e/o luci ex artt.
art. 905 c.c
art. 873 c.c
Si assume che la domanda di Carletto Piras era fondata esclusivamente sulla violazione della distanza della costruzione dal confine, ex art. 873 c.c., e giammai sulla regolamentazione delle vedute e/o luci ex artt.
art. 112 c.p
Il secondo motivo del ricorso di Gianfranco Mascia allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto Carletto Piras aveva fondato le sue pretese unicamente sulla violazione delle disposizioni inerenti alle distanza delle costruzioni.
art. 91 c.p
Il terzo motivo del ricorso di Gianfranco Mascia lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per la statuizione sulle spese processuali, recante la condanna del Mascia a rifondere al Piras un terzo delle spese dei due gradi di giudizio.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11013 -2016 proposto da; MASCIA GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE IACONO QUARANTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO BALLOI; - ricorrente - contro PIRAS CARLETTO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 55, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CARTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO GRIMALDI; - controricorrente - nonché sul ricorso proposto da: PIRAS CARLETTO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PARIOLI 55, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CARTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO GRIMALDI; - ricorrente incidentale - contro MASCIA GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE IACONO QUARANTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO BALLOI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 635/2015 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 16/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Gianfranco Mascia ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 635/2015, pubblicata il 16 ottobre 2015. Carletto Piras ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale in tre motivi. Gianfranco Mascia ha notificato controricorso per difendersi dal ricorso incidentale.

2. Carletto Piras, proprietario di un terreno nel comune di Quartu Sant'Elena località Flumini, con citazione del 5 luglio 2006 convenne Gianfranco Mascia dinnanzi al Tribunale di Cagliari per ottenere la condanna alla demolizione o all'arretramento di due manufatti in muratura, muniti di aperture, realizzati dal Mascia lungo il confine fra le rispettive proprietà in violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni. Il Tribunale accolse la domanda, affermando che i Ric. 2016 n. 11013 sez. 52 - ud. 31-03-2021 -2- fabbricati oggetto di lite erano stati completati nel febbraio del 2003 e violassero le norme sulle distanze stabilite nel Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di Quartu Sant'Elena, approvate con delibera consiliare dell'il gennaio 2000, essendo invece inapplicabili le norme emanate per il sobborgo di Flumini nell'ottobre del 2006.

Gianfranco Mascia propose appello, che venne accolto dalla Corte di Cagliari sul rilievo che nel P.U.C. di Quartu Sant'Elena "all'epoca vigente" non fosse previsto alcunché in materia di distanze fra costruzioni per gli immobili siti in località Flumini- Saparassiu (come da art. 12 a pagina 28 di tale Piano). Trovando perciò applicazione le norme del codice civile in tema, ed avendo il Mascia costruito sul confine nonché ottenuto una "concessione in sanatoria" per i manufatti in contestazione, la Corte di appello di Cagliari considerò dapprima che la domanda del Piras dovesse essere respinta.

Sennonché, i giudici di secondo grado verificarono che la sanatoria risaliva al 1991 e non si riferiva ai due manufatti separati dal fabbricato destinato ad abitazione, e poi che il Mascia aveva dichiarato ai vigili urbani di Quartu Sant'Elena, con efficacia confessoria, di aver realizzato le finestre nell'anno 2004. Ritenuta, così, l'illegittimità dell'apertura delle due vedute lungo il confine alla stregua dell'art. 905 c.c., che prescrive la distanza di un metro e mezzo, ed invece la legittimità della edificazione del garage sul confine, secondo la regola della prevenzione, la Corte d'appello di Cagliari condannò Gianfranco Mascia a ridurre in luci, oppure a chiudere, le finestre realizzate nel vano sul confine con il fondo di Carletto Piras.

Ric. 2016 n. 11013 sez. 52 - ud. 31-03-2021 -3- 3.La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 3.1. il ricorrente principale Gianfranco Mascia ha depositato memoria in data 18 marzo 2021.

4. Il primo motivo del ricorso di Gianfranco Mascia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 873, 903 e 905 c.c. Si assume che la domanda di Carletto Piras era fondata esclusivamente sulla violazione della distanza della costruzione dal confine, ex art. 873 c.c., e giammai sulla regolamentazione delle vedute e/o luci ex artt. 903 e 905 c.c. Sicché, esclusa l'applicazione del P.U.C. di Quartu Sant'Elena e decidendo in base all'art. 873 c.c., la Corte d'appello avrebbe dovuto "arrestare lì la sentenza". Il secondo motivo del ricorso di Gianfranco Mascia allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto Carletto Piras aveva fondato le sue pretese unicamente sulla violazione delle disposizioni inerenti alle distanza delle costruzioni.

La Corte di Cagliari non avrebbe potuto perciò validamente ordinare al ricorrente principale di ridurre le finestre a luci o di chiuderle del tutto. Il terzo motivo del ricorso di Gianfranco Mascia lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., per la statuizione sulle spese processuali, recante la condanna del Mascia a rifondere al Piras un terzo delle spese dei due gradi di giudizio.

6. Il primo motivo del ricorso incidentale di Carletto Piras denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e degli artt. 9, 12 Norme Tecniche di Attuazione del P.U.C. del Comune di Quartu Sant'Elena; del Titolo Quarto, artt. 9 e 9.8; del Titolo Quinto, artt. 10, 10.13 e 10.14 Norme di Attuazione del Programma di Fabbricazione del Comune di Quartu Ric. 2016 n. 11013 sez. 52 - ud. 31-03-2021 -4- Sant'Elena dell'aprile 1988; dell'art. 11, comma 1 L. 17 agosto 1942, n. 1150. Si espone che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non applicabile l'art. 12 del P.U.C. del Comune di Quartu Sant'Elena del 2000, norma integrativa dell'art. 873 c.c., rispetto alla zona in cui si trovano i lotti oggetto della causa.

La censura evidenzia come il P.U.C. avesse confermato le previsioni degli strumenti attuativi vigenti che prevedevano distacchi assoluti dal confine, e dunque anche del Programma di fabbricazione del Comune di Quartu Sant'Elena Strumento attuativo del 1988, il quale per le Zone E agricola ed F turistica contemplava una distanza minima assoluta dal confine. Il secondo motivo del ricorso incidentale di Carletto Piras censura l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n.

5) c.p.c., con riguardo alle risultanze della c.t.u., che avevano conclamato la permanente operatività, in rapporto alle costruzioni oggetto di lite, delle prescrizioni del Programma di Fabbricazione - Norme di attuazione del Comune di Quartu Sant'Elena del 1988 in tema di distanze assolute dal confine, in particolare quelle stabilite per la Zona E agricola, tale essendo l'area dove si trovano le proprietà Piras e Mascia. Con il terzo motivo del ricorso incidentale di Carletto Piras si lamenta ancora l'omesso esame circa il fatto decisivo della perdurante vigenza, all'epoca della realizzazione delle costruzioni oggetto di causa, del Programma di Fabbricazione - Norme di attuazione del P.U.C. del Comune di Quartu Sant'Elena del 1988, e segnatamente degli artt. 9.8), 10.13) e 10.14), applicabili con riguardo alla rispettiva zona territoriale comprendente i fabbricati in questione.

7. E' fondato il secondo motivo del ricorso principale di Gianfranco Mascia. Ric. 2016 n. 11013 sez. 52 - ud. 31-03-2021 -5- Incorre, invero, nel vizio di ultrapetizione il giudice che - come nella specie ha fatto la Corte d'appello di Cagliari -, a fronte di una domanda di demolizione o di arretramento di manufatti per violazione delle distanze legali fra costruzioni, condanna il convenuto alla riduzione a luci o alla chiusura delle vedute aperte a distanza inferiore ad un metro e mezzo dal fondo di parte attrice, e ciò per la diversità dei presupposti, della ratio e del contenuto delle due azioni.

L'azione in tema di distanze tra costruzioni è chiaramente volta ad evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per gli interessi generali all'igiene, al decoro ed alla sicurezza degli abitanti, mentre l'azione concernente l'apertura di vedute sul fondo del vicino è intesa a tutelare gli interessi esclusivamente privati del proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo (Cass. Sez. 2, 18/04/2001, n. 5698; Cass. Sez. 2, 09/08/2016, n. 16808; arg. anche da Cass.

Sez. 2, 22/02/1980, n. 1286; Cass. Sez. 2, 06/03/1986, n. 1462). L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, che comporta la declaratoria di nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., implica l'assorbimento del primo motivo del medesimo ricorso, il quale deduce vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché del terzo motivo sulla statuizione accessoria inerente alla regolamentazione delle spese processuali.

8. Sono altresì fondati i tre motivi del ricorso incidentale di Carletto Piras, nei limiti di seguito indicati in motivazione. Le censure allegano una incompleta ricognizione della fattispecie concreta, da cui sarebbe derivata l'erronea sussunzione nelle norme di diritto indicate in particolare nel Ric. 2016 n. 11013 sez. 52 - ud. 31-03-2021 -6- primo motivo. La Corte d'appello non ha esaminato il fatto, risultante nell'ambito delle attività di consulenza tecnica d'ufficio espletate in corso di causa, consistente nella inclusione dei fondi che comprendono le proprietà Piras e Mascia nella zona omogenea E - agricola individuata dalle norme generali per l'attuazione del Programma di fabbricazione del Comune di Quartu Sant'Elena del 1988, in relazione alla quale erano consentite costruzioni con osservanza di un distacco assoluto dal confine, con previsione avente carattere integrativo della disciplina delle distanze fra costruzioni, ai sensi degli artt. 872 e 873 c.c. Nonostante le prescrizioni del programma di fabbricazione in tema di distanze nelle costruzioni anche con riguardo ai confini fossero state oggetto altresì di una attività assertiva delle parti, ed essendo comunque il giudice obbligato ad averne diretta conoscenza in applicazione del principio "iura novit curia", la Corte d'appello di Cagliari ha unicamente affermato in sentenza che il Piano Urbanistico Comunale (strumento di pianificazione generale) del Comune di Quartu Sant'Elena approvato nel 2000 non prevedeva alcunché in materia di distanze per la località Flumini-Saparassiu.

In realtà, l'art. 12 (C.E e C.F/Sobborghi-Giardino) dello stesso P.U.C., cui fa peraltro espresso riferimento la sentenza impugnata, dedicato proprio agli ambiti già classificati "F" turistici ed "E" agricoli ed inerente anche all'ambito territoriale "C.E Sobborgo- giardino di Flumini - Separassiu", stabiliva: "Il PUC conferma le previsioni degli strumenti attuativi approvati e convenzionati o anche semplicemente adottati alla data di adozione del PUC (sempreché compatibili con la normativa del PTP n.13)". Il ricorrente incidentale specifica come e quando sia stato oggetto di discussione tra le parti il fatto che le costruzioni erette lungo il confine dal Mascia fossero incluse, all'epoca Ric. 2016 n. 11013 sez. 52 - ud. 31-03-2021 -7- della realizzazione dell'attività edificatoria (ed in assenza di norme edilizie sopravvenute meno restrittive), in una zona per la quale il regolamento locale dettava una distanza minima dal confine.

Trattasi poi di fatto che ha carattere decisivo, giacché, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

9. Vanno dunque accolti il secondo motivo del ricorso principale di Gianfranco Mascia (rimanendo assorbiti gli altri motivi), nonché, nei termini indicati, i tre motivi del ricorso incidentale di Carletto Piras, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale di Gianfranco Mascia, accoglie il ricorso incidentale di Carletto Piras, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composi